Cronaca

giuliante sul terremoto 290709 rep 01

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

La situazione che si sta vivendo non ha precedenti e va affrontata con un approccio totalmente diverso capace di immaginare “il nuovo mondo”.

Il dibattito di questi giorni potrebbe concludersi con misure settoriali ed emergenziali in attesa di tornare a modalità lavorative e di relazione sociale pre-Covid19.

Sarebbe miope e di breve respiro! Ci sarà una nuova ordinarietà.

Basti pensare che il nostro TPL, fino a prima dell’emergenza, ha giornalmente trasportato 100.000 utenti senza che per gli stessi sia stato applicato il criterio del distanziamento sociale. Tale misura imporrà ripensamenti che cambieranno in radice la nostra esistenza, sia privata, sia lavorativa che sociale.

Distanziamento sociale

La mobilità vive quotidianamente 2 fasi: le cosiddette “punte”, cioè i momenti di massima concentrazione di utenza e il conseguente affollamento sugli autobus e una fase di “morbida” in cui, pur essendoci i servizi, l’affollamento, e quindi la concentrazione sociale, è ridotta.

La necessità di evitare il sovraffollamento, incompatibile con il previsto criterio del distanziamento sociale, imporrà una rivisitazione che non potrà avvenire se non con una necessaria integrazione tra il sistema dei trasporti, il sistema produttivo, le istituzioni scolastiche, universitarie  e la P.A..

Un nuovo approccio, insomma, che ridefinisca il perimetro di un ripensamento globale e sistemico del nostro modo di vivere.

Ci si deve re-inventare ognuno per la propria parte, con l’obbligo di integrazione tra le diverse componenti.

Occorre, in modo evidente, un ripensamento totale del sistema che tenga conto, partendo dalle attuali disponibilità, di una diversa e nuova organizzazione, che dovrà investire tanto la vita lavorativa quanto quella scolastica e, in generale, tutti quei settori che dovranno riarticolare i propri modelli produttivi e/o organizzativi in modo da garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nella fase di ripartenza.

I circa 29 milioni di trasportati annui, tra bus e treni, dovranno interfacciarsi con criteri legati alla flessibilità, che imporrà nuovi orari per le città, per gli uffici, per le scuole, per le fabbriche e, con essi, una nuova gestione dei flussi di movimento, tali da garantire la sicurezza per tutti e per ognuno.

Sicurezza sanitaria ma anche economica e di prospettiva.

Questa la sfida che stiamo per affrontare e che riusciremo a vincere solo se tutti uniti collaboreremo a riscrivere una diversa e nuova organizzazione della vita lavorativa (smart-working e altro), della vita scolastica (orario differenziato e utilizzo del remoto), delle fabbriche (turnistica diluita e con nuovi modelli di produzione).

Una vita “più lenta”, che rinunci, fin quando necessario, alla concentrazione sociale e a tutti quegli atteggiamenti non coerenti con la sicurezza dei cittadini e alle esigenze alle quali dovrà adeguarsi la nuova mobilità, ma anche la nuova Regione.

Al Presidente competerà gestire questo processo, offrire una visione, strumenti e risorse per un futuro che, se non elaborato si d’ora, ci troverà impreparati con conseguenze inimmaginabili per la comunità abruzzese.

Azzardiamo uno proiezione: se a settembre riapriranno contestualmente tutte le scuole, gli uffici, le fabbriche e i cittadini ricominceranno a muoversi per motivi personali, se si dovranno mantenere le direttive sul distanziamento sociale, ben oltre 50 mila utenti die non potranno viaggiare stante l’attuale parco mezzi e lasciando inalterato il servizio complessivo del TPL abruzzese.

Come si vede, l’urgenza di una rielaborazione post emergenza diventa non solo opportuna ma indispensabile.

Pescara, 11.04.2020

                                                                                                                          Il Presidente di TUA

                                                                                                                         (Gianfranco Giuliante)​

 

logo asl l aquila
COMUNICATO STAMPA

Per evitare al personale non residente nel capoluogo regionale spostamenti continui dopo il turno di lavoro.

CORONAVIRUS: ALLOGGI A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI DELL’OSPEDALE DI L’AQUILA PER IL

RECUPERO PSICO-FISICO

Ieri la Asl ha consegnato le chiavi di alcuni dei 24 appartamenti, messi a disposizione dal Comune di L’Aquila, che dopo Pasqua saranno tutti fruibili dal personale sanitario.

L’AQUILA - Un alloggio da usare dopo pesanti turni di lavoro, evitando lo stress del viaggio di ritorno a casa in località ubicate fuori L’Aquila. Da ieri il personale sanitario del San Salvatore, impegnato nei reparti Covid 19, dispone di un punto d’appoggio per recuperare energie psico-fisiche ed evitare spostamenti, non di rado lunghi e complicati. La possibilità di offrire un supporto logistico agli operatori sanitari è scaturita dall’iniziativa del sindaco di L’Aquila, che ha messo a disposizione della Asl 24 alloggi antisismici del progetto Map, di proprietà del Comune, situati nella frazione di Roio e realizzati dopo il terremoto. Ieri sono stati messi a disposizione alcuni dei 24 alloggi che, dopo Pasqua, saranno tutti fruibili dal personale sanitario: medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure professionali, da settimane impegnate nell’emergenza coronavirus. Gli appartamenti, peraltro, potranno essere utilizzati anche dal personale sanitario che abita all’Aquila e che, per ridurre rischi di contagio, ha necessità di stare in isolamento prudenziale, separato dalla propria famiglia. “Si tratta”, afferma il manager della Asl, “di un’iniziativa di grande utilità che permetterà agli operatori sanitari di recuperare preziose energie al termine del lavoro in ospedale e di sottrarsi a spostamenti continui e faticosi.

Sabato 11-4-2020

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 32 del 10 aprile 2020

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.
45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di
contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l’ordinanza n.639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone
in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
Il Presidente della Regione
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a
fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
RITENUTO necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure
previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTI il DPCM dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l’estensione all’intero territorio nazionale
dell’area a contenimento rafforzato;
VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.” e, in particolare l’art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTE l’ “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di
emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, nell’ambito del quale documento uno
specifico paragrafo è dedicato alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);
VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza
Il Presidente della Regione
epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo
35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell’8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell’11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;
VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
DATO ATTO che:
- sia gli anziani che le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono
popolazioni fragili e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19;
- le strutture residenziali sociosanitarie, così come altre comunità semichiuse, sono considerate a
maggior rischio di microfocolai epidemici;
- in caso di ospiti con deterioramento cognitivo è necessario porre la massima attenzione
nell’applicazione delle precauzioni di contatto e dell'isolamento;
- nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria
la massima attenzione nei confronti della popolazione fragile suindicata;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie” con il quale vengono fornite indicazioni
per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle strutture residenziali
sociosanitarie;
PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’evolversi della situazione
epidemiologica in Abruzzo;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
DATO ATTO che:
Il Presidente della Regione
- SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare, patologia
respiratoria cronica, diabete e la mortalità aumenta con l'età;
- le strutture residenziali per anziani sono contesti particolarmente esposti al rischio di infezione da
coronavirus SARS-Cov-2, poiché gli anziani ospiti, oltre ad avere i fattori di rischio sopra riportati,
sono generalmente più vulnerabili alle infezioni rispetto alla popolazione generale;
- dette peculiarità sono altresì presenti nelle strutture deputate all’assistenza ed al trattamento della
popolazione fragile quali i disabili psichici;
RITENUTO pertanto necessario garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di
contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, all’interno delle Strutture eroganti, in regime
residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie, con particolare riferimento alle RSA ed alle RP, in
quanto la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta
al contagio;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 - emanata ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – con la
quale sono state approvate le prime misure specifiche da adottarsi nei confronti delle strutture residenziali
sociosanitarie;
ATTESO che con la precitata l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16/2020, in particolare:
- al punto 1) è stato recepito integralmente il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante “Indicazioni
ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali
sociosanitarie”;
- al punto 3) è stato disposto il divieto di accedere alle strutture socio-sanitarie da parte di familiari e
conoscenti, siccome indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q;
- al punto 4) è stato dato mandato alle strutture residenziali sociosanitaria di attivare il rafforzamento
dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza, designando altresì in ogni struttura un referente per la prevenzione e controllo di
COVID-19 con il compito specifico di porre in essere nella struttura le misure di prevenzione e
controllo previste e monitorarne l’attuazione, in stretto contatto con le autorità sanitarie locali;
RICHIAMATO altresì il documento “Coronavirus: prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per
anziani” approvato dall’ AIP Associazione Italiana di Psicogeriatria, AGE Associazione Geriatri
Extraospedalieri, SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGOT Società Italiana di Geriatria
Ospedale e Territorio (versione 23 marzo 2020) che esplicita le modalità attuative di quanto previsto nel
citato Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 e fornisce ulteriori indicazioni per la prevenzione e il controllo
dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie;
RITENUTO pertanto di dover integrare quanto disposto con la precitata Ordinanza del Presidente della
Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 e adottare ulteriori misure tese a proteggere la popolazione fragile
di che trattasi e gli operatori che operano nell’ambito delle strutture socio-sanitarie indicate in premessa,
siccome elaborate dal Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela
Sanitaria del Dipartimento Sanità, con il supporto della task force sanitaria per la gestione dell’emergenza
COVID-19 di cui al Decreto n. 55/SMEA(COVID-19 del 6 aprile 2020 della Struttura di missione per il
superamento emergenze di Protezione civile regionali;
CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le misure di seguito riportate,
programmatorie ed operative, nonché di risposta e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del
virus SARS-CoV-2;
Il Presidente della Regione
ORDINA
-ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica1. Di disporre, in caso di nuovi accessi alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, quanto di
seguito:
a. da territorio
Tutti i nuovi pazienti che accedono alla struttura devono eseguire tampone preventivo ed
essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un periodo di 14 giorni,
anche con referto di tampone negativo.
b. da presidio ospedaliero
Tutti i pazienti dimissibili possono essere trasferiti presso le strutture residenziali
sociosanitarie indicate in premessa, esclusivamente previa esecuzione di tampone ed
essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un periodo di 14 giorni.
2. di disporre, l’accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, dei pazienti no-covid dando
priorità a quelli provenienti da Presidi Ospedalieri pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio,
fino al termine dello stato di emergenza e comunque sino a diverso provvedimento, per alleggerire
l’attività ospedaliera ferma restando la necessità di evitare il sovraffollamento delle strutture
residenziali ospitanti.
3. Che le strutture di cui al precedente punto 1) sottopongano a specifico test molecolare per la
diagnostica di COVID-19, ove possibile rapido, tutti gli operatori che a diverso titolo accedono alle
strutture residenziali in discorso. In caso di positività del test diagnostico i lavoratori dovranno essere
allontanati e sottoposti a sorveglianza sanitaria attiva.
4. Di sottoporre tutto il predetto personale - sia in attesa di risposta di tampone o con tampone negativo
- ad ogni inizio del turno lavorativo, a procedure di controllo (misurazione della temperatura corporea
mediante termo scanner e breve intervista su eventuale presenza di sintomi clinici). In presenza di
temperatura superiore a 37,5°C o di sintomatologia suggestiva, gli operatori non potranno prendere
servizio e saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.
5. Di assicurare che, nelle strutture eroganti prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie di cui all’oggetto, il
personale dedicato all’assistenza sia assegnato, ove possibile, sempre alla stessa area di trattamento
al fine di evitare la trasmissione di infezione tra aree COVID e non- COVID.
6. di prevedere altresì un attento e tempestivo monitoraggio, teso a rilevare l’insorgenza di febbre e segni
e sintomi suggestivi di infezione da coronavirus, a tutti gli ospiti delle strutture eroganti di che trattasi.
In caso di comparsa di sintomatologia a carico di un ospite, si dovrà procedere ad esecuzione di
tampone e al suo isolamento in quanto lo stesso, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero
della Salute del 22 febbraio 2020, è da considerarsi caso sospetto COVID-19;
7. di provvedere, sempre nell’ambito delle strutture residenziali in discorso, in presenza di casi sospetti
COVID-19, al loro isolamento in aree dedicate. Diversamente, se non possibile, prendere in
considerazione l’isolamento per coorte degli ospiti sospetti COVID-19, rammentando che l’OMS
raccomanda di separare i residenti con sospetto COVID-19 dai residenti con COVID-19 accertato.
Il Presidente della Regione
8. di disporre quanto segue, nella ipotesi in cui si riscontri un caso positivo di COVID-19 all’interno di una
struttura residenziale che eroga assistenza socio-sanitaria:
a. l’ospite rilevato positivo al COVID-19, se sintomatico e la cui condizione clinica appare
instabile, con necessità di terapia intensiva o subintensiva, sarà preso in carico dal SSR,
b. l’ospite rilevato positivo al COVID-19, se paucisintomatico, potrà essere mantenuto in
isolamento all’interno della stessa struttura in area dedicata, se possibile, oppure, laddove
le condizioni strutturali non lo dovessero consentire, collocato in una struttura
sociosanitaria appositamente individuata dalla ASL. Dovranno essere garantiti h24 livelli di
assistenza differenziati per complessità assistenziale,
c. l’intera struttura residenziale, nel caso in cui non sia presente una organizzazione in moduli,
separabile per aree e percorsi COVID-19 e non-COVID-19, sarà sottoposta a quarantena,
con attivazione di idonea sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con l’Azienda USL
territorialmente competente;
9. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure
adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente
competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicureranno l’esecuzione delle
misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile
concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti
comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul
sito istituzionale della Regione Abruzzo.
Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio