Cronaca

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COMUNICATO STAMPA


Il Sindaco Costantini firma l’ordinanza di misure più restrittive per la prevenzione del contagio da Covid-19


Per limitare ulteriormente il diffondersi del contagio da Coronavirus il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini ha appena firmato l’ordinanza n.53 del 20 marzo 2020, con la quale dispone ulteriori misure restringenti per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19.

“Un atto ritenuto assolutamente necessario ed urgente, vista l’inosservanza delle misure già stabilite dai DPCM da parte di alcuni soggetti – dichiara il Sindaco Jwan Costantini - che vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio, rendendo quindi necessaria l’assunzione di iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il divieto di spostamenti all'interno del territorio”.

Con tale ordinanza il Sindaco di Giulianova dispone quanto segue fino al 3 aprile 2020:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto. A garanzia dell'equilibrio psico-fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri;

2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;

3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

4. ai tabaccai:

a) di svolgere all'interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini,
b) sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli esercizi ( a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;
c) di bloccare le slot machines;
d) di disattivare i monitor e i televisori;



5. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie ,fino al 3aprile2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
6. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 5,al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;

7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:


a) a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora se si utilizza l'auto, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
b) a una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
c) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;

8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;



La violazione delle suddette disposizioni sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

 

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Una sottoscrizione per aiutare gli ospedali
“#Aiutiamoli per aiutarci”
La grave epidemia del COVID-19 sta facendo danni enormi e non risprmia nessuno.
Il nostro paese è in guerra contro un nemico invisibile ed implacabile che non risparmia nessuno e sta mettendo a dura prova le fragili strutture sanitarie dove la straordinaria abnegazione del personale combatte una battaglia impari.
Per questo, un Socio della Zona di Sulmona, ha proposto una sottoscrizione per comprare un dispositivo medicale utile ai reparti di terapia intensiva.
La proposta è stata accolta con entusiasmo.
La sottoscrizione sarà gestita in collaborazione con la nostra ONLUS SENIOR “L’età della Saggezza” di Confagricoltura che partecipera con un contributo all’acquisto.
Tutti i soci della provincia possono partecipazione alla colletta con l’obiettivo di acquistare tre dispositivi da donare agli ospedali dell’Aquila, Sulmona e Avezzano.
Per le donazioni
IBAN
Onlus Senior L’Età della Saggezza
Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 Roma
Causale: COVID ConfagriAQ
IT37I0103003283000061441808
“Qualsiasi persona a cui è stato risparmiato il dolore personale deve sentirsi chiamata
per aiutare a diminuire quello degli altri”.
(Albert Schweitzer)

montesilvano municipio

COMUNE DI MONTESILVANO

COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA DEL SINDACO DE MARTINIS: VIETATE LE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE

Ulteriori restrizioni da parte dell’amministrazione comunale di Montesilvano, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19. Con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 il sindaco Ottavio De Martinis ha ordina:

  1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;

  2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente

  3. necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;

  4. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti

  5. motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano

  6. l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli

  7. esercizi commerciali;

  8. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle

  9. attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il

  10. rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore

  11. 07:00 e le ore 21:00;

  12. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone,

  13. devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.

  14. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli

  15. avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con

  16. appositi DPI.

  17. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni

  18. di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a

  19. metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e

  20. prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è

  21. svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri

  22. residenza, domicilio o dimora;

  23. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve

  24. essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Montesilvano, 19 marzo 2020