Cronaca

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 segua un approccio integrato, a garan-
zia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai

rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività
commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante).

Si forniscono le seguenti indicazioni per le attività commerciali in sede fissa (esercizi di vici-
nato – medie e grandi strutture di vendita – centri commerciali), al fine di contrastare l’epidemia di

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COVID-19, le quali operano nel rispetto delle misure previste dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 apri-
le 2020.

Vista la peculiarità dell’attività di commercio, il protocollo contiene misure che seguono la
logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui
all’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa adottano il presente protocollo di re-
golamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia

per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato
alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

Il presente protocollo di sicurezza è uno strumento di supporto alle imprese del settore com-
mercio al dettaglio in sede fissa con l’obiettivo di permettere di lavorare in sicurezza e tutelare la sa-
lute dei lavoratori e dei clienti nella emergenza da COVID-19.

Si ricorda che le misure di sicurezza anticontagio si aggiungono a quelle già adottate ai fini

della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (cfr., D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed a quelle previ-
ste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).

Pertanto, è necessario che l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19
segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo
coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari
(consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono an-
che coincidere.

2. La formazione e l’informazione del personale.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve provvedere a formare ed informare il proprio

personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvan-
ti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la

prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero deve rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
L’impresa di commercio in sede fissa deve, altresì, provvedere alla adeguata formazione sul

corretto uso della mascherina e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazio-
ne a distanza (ad esempio, e-learning).

3. Informazioni di carattere generale.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il commerciante su aree pubbliche deve informa-
re tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando

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e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi e
coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema Covid-19.
In particolare, il commerciante su aree pubbliche deve:
avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o
simil-influenzale, o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al
COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc.) da porre sul

banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle moda-
lità organizzative adottate per prevenire il contagio;

procurarsi materiali informativi utili che possono inoltre essere scaricati da siti istituzionali
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), Regioni, etc.).
Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

in modo da trasmetterli prima dell’accesso nel mercato o fiera ed evitare, in tal modo, la trasmissio-
ne di materiale cartaceo;

L’impresa deve fornire al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo
conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento all’importanza di:
mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene;
utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

A tal proposito, il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio perso-
nale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (cfr., materiale OMS, ISS, Mi-
nistero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a distanza (ad esempio, FAD, e-
learning).

4. Le informazioni ai dipendenti.
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei

luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la par-
tecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.

Nello specifico, per quanto concerne i dipendenti, il datore di lavoro deve informarli de:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di

doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della pre-
venzione laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, sussistano sintomi

influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedi-

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menti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro
nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti;

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della pre-
senza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorati-
va, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (ad esempio, addetti pulizie, ma-
nutenzione, fornitori, vigilanza) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multi-
mediali, in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale

cartaceo.

Il datore di lavoro fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate, te-
nendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:

mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene:
utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi

(cfr., materiale OMS, ISS, Ministero della Salute...), privilegiando modalità di formazione a distan-
za (ad esempio, FAD, e- learning);

Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
5. Le informazioni al cliente.

Vi è l’obbligo di avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomato-
logia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite, etc.) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto

contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS).

Inoltre, bisogna predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locan-
dine, cartelli, etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili

per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi

utili possono essere scaricati da siti istituzionali (ad esempio,Ministero della Salute, Istituto Superio-
re di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Regioni, etc.).

Essendo l’informativa valida anche per clienti che accedono al locale, è opportuno che le lo-
candine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scari-
cabili da siti ufficiali come Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione

Mondiale della Sanità, Regioni, etc.).

In presenza di attività commerciali in posti fissi con vendita di beni e servizi in forma automa-
tizzata e senza personale, devono essere previste le seguenti misure precauzionali, il cui elenco è

esemplificativo, ma non esaustivo:

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affissioni di apposita cartellonistica volta a ricordare il rispetto delle distanze di sicurezza
e le prescrizioni nazionali e regionali vigenti;
apposizione all’ingresso di dispenser di soluzioni liquide igienizzanti;
apposizione sulla pavimentazione di segnaletica di distanziamento;
igienizzazione costante delle superfici più sottoposta a contatto (ad esempio, la pulsantiera
dei macchinari per l’erogazione di bibite, o la lavatrice a gettoni, etc.);
la sanificazione giornaliera dei locali;
la sanificazione degli eventuali impianti di aerazione.
6. Le modalità di accesso in azienda.
L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in

modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni. L’ingresso è consentito solo indossan-
do la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completa-
mento delle operazioni di consegna e/o pagamento della merce e devono essere muniti di protezione

delle vie respiratorie e guanti.

Devono essere favoriti orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibi-
le contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa),

Dove è possibile occorre:
dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza
di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo indi-
spensabile all’erogazione del servizio;

assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra
lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente

l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, an-
che preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle

mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della
distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina è possibile l’utilizzo di
strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy, secondo le modalità indicate
nella nota riportate a fianco.

Dopo il controllo, ad ogni ingresso il personale procede al lavaggio delle mani con acqua e sa-
pone o alla disinfezione con gel disinfettante tramite dispenser posizionato all’ingresso.

I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, devono essere forniti di un tesserino di rico-
noscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediata-
mente riconoscibili.

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La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di:
rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia ne-
cessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può
omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche
oralmente. Per quanto concerne i contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità

del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con ri-
ferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di si-
curezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e

con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al
termine dello stato d’emergenza;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare,

sotto il profilo organizzativo, si deve individuare i soggetti preposti al trattamento e forni-
re loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono esse-
re diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esem-
pio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali ga-
ranzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio

responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi. Tali attività perseguono la finalità di evitare preventivamente il diffondersi del

virus nell’ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riusci-
re a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le

misure di prevenzione. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura
indicata nel presente protocollo di sicurezza. In alternativa il personale potrà presentare
una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si
deve:

lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 mi-
nuti);

i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile
che siano allontanati da telefoni cellulari;
la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della
temperatura.

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Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso
in azienda dovrà procedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di
alcol di almeno il 60%.
L’impresa può individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i
dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso
d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà es-
sere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipar-
timento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore deve informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare

con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’impresa committente deve
fornire all’impresa appaltatrice una completa informativa dei contenuti del protocollo
aziendale;

deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualun-
que titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

La sicurezza del lavoratore deve essere sempre garantite anche durante gli spostamenti dovuti
al servizio di trasporto organizzato dalla azienda stessa
7. Le modalità di accesso dei fornitori esterni e dei clienti.

Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate specifiche procedure di ingresso, transi-
to e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di

contatto con il personale in forza nei reparti, uffici coinvolti.
Inoltre:

gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privile-
giando la trasmissione telematica di documenti;

bisogna regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non
apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività;

nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore deve lascia-
re preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di

materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un
metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti);

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favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e
prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro
prodotto equivalente);

controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distan-
ziamento;

prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o indi-
viduare servizi igienici dedicati; è vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente. In

ogni caso è da garantire una pulizia costante in base a quanto previsto dal presente proto-
collo .

deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno
rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali, distanza
interpersonale, mascherine, guanti e quant’altro necessario al fine della prevenzione del
COVID-19.

8. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata
come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;
la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della

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Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
9. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.
10. I dispositivi di protezione individuale (DPI).

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È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

11. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

12. La sorveglianza sanitaria. Il medico competente. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indi-
cazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

Inoltre, devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia;

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulterio-
re misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

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Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggeri-
re l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della dif-
fusione del virus e della salute dei lavoratori;

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identifi-
cazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti

con pregressa infezione da COVID 19.

Si raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili an-
che in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente,

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modali-
tà previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente compe-
tente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansio-
ne (cfr., art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. n. 81/2008), anche per valutare profili specifici di ri-
schiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Le aziende del settore commercio che non hanno nominato il medico competete in quanto non
previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, alla ripresa dell’attività
applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
13. La gestione degli spazi comuni.
Il primo criterio di protezione da Covid-19 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori,
tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore del commercio in particolare negli
esercizi di vicinato.

Pertanto, il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodula-
zione della capienza, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.

Per quanto concerne gli spazi comuni frequentati da soli lavoratori, il loro accesso, comprese
le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato. Ne consegue che si deve:
organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni;
prevedere una ventilazione continua dei locali;
concordare un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi mantenimento della distanza
di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Inoltre, il datore di lavoro provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi per:
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;

Il Presidente della Regione

12

garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei lo-
cali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

14. L’organizzazione aziendale.
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale, il datore di lavoro:
favorire l’alternanza dei lavoratori su più turni nell’arco della giornata;
verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio;
articolare il lavoro con orari differenziati;
dividere l’area delle casse con dispositivi di protezione.
15. La gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti.
Si devono favorire orari di ingresso ed uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
16. Il comportamento dentro l’esercizio commerciale.
Dentro l’esercizio commerciale, bisogna osservare i seguenti comportamenti:
distanziamento interpersonale almeno di un metro in tutte le attività e le loro fasi;
accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
◦ attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle ore
21:00;
◦ per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a
un massimo di due operatori;
◦ per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato
in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata
e di uscita;
utilizzo di mascherine sia da parte degli addetti alla vendita, che dei clienti;
disponibilità e accessibilità di dispenser in particolare all’ingresso, vicino ai camerini, alle
casse, ai sistemi di pagamento, tastiere e schermi touch.
Per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori si fa riferimento è necessario:
che il cliente e l’addetto alle vendite procedano sempre a lavarsi le mani con sostanza
idroalcolica disinfettante;
mantenere la distanza interpersonale anche con altri clienti;
utilizzare obbligatoriamente le mascherine;

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predisporre il contingentamento delle cabine di prova;
sanificare frequentemente le cabine prova.
17. Disposizioni specifiche per i centri commerciali, grande distribuzione ed
outlet.
Le disposizioni del presente protocollo di sicurezza si applicano in quanto compatibili a tutte
le attività che sono localizzate all’interno di un centro commerciale o similare.
Di norma,m tutti gli aspetti gestionali comuni del centro commerciale sono demandati ad un
organismo di gestione che ha ad oggetto:
la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della struttura medesima (come,
ad esempio, la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni);

la comunicazione unitaria verso l’esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzio-
ni);

la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrici dei vari
servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso.
Ne consegue che i predetti organismi di gestione sono responsabili della gestione legata
all’emergenza COVID-19.
18. I parcheggi.
Per quanto concerne i parcheggi, bisogna segnalare i percorsi ed i varchi dedicati di ingresso e
di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Deve essere data una particolare attenzione alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano
prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche multilingue ai
clienti consumatori.

19. Gli ingressi e le uscite.
L’organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali deve essere realizzate in modo
da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita.
In particolare:
è possibile prevedere un’eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura

commerciale e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di si-
curezza su ciascuna porta. L’ingresso deve essere dotato di dispenser con soluzioni

idroalcoliche;

al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, siffatte porte temporaneamente chiu-
se per gli ingressi non devono essere bloccate, in modo da poter essere utilizzate in caso

Il Presidente della Regione

14

di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di
emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata;
sussiste l’obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno
del centro commerciale e/o degli outlet, pena il diniego di accesso;

i clienti possono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scan-
ner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare in-
feriore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In

caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso
l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli outlet;

si deve fare filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distan-
ziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati;

si deve procedere al conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della

soglia massima "autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle su-
perfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti;

nel rispetto del diritto della privacy, vi è la possibilità di visualizzare, spesso attraverso
monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti.
20. I percorsi esterni.
Per quanto concerne i percorsi esterni, vi è l’obbligo di:

installare, in prossimità dei varchi di accesso, percorsi obbligati con segnaletica a pavi-
mento per garantire le distanze di sicurezza (minimo un metro) in caso di code in ingres-
so;

esporre obbligatoriamente, lungo percorsi di ingresso, apposite segnaletiche che spieghi-
no ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento

da tenere all’interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni devono essere
riportate all’ingresso di ogni punto vendita interno;
per quanto concerne l’ingresso di fornitori e di corrieri, si applica quanto già previsto nel
presente protocollo di sicurezza. Tuttavia l’ingresso è ammesso solo in fase di chiusura

del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanzia-
mento sociale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico

merci devono essere vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza

ove possibile, anche con l’ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre au-
tomatiche). Il personale dei corrieri deve essere invitato a restare nel veicolo sino al suo tur-
no di scarico.

21. I percorsi interni.
Per quanto concerne i percorsi interni, vi è l’obbligo di:

Il Presidente della Regione

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definire, laddove necessario, specifici percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in
negozi, incluso l’ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare
al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle
distanze di sicurezza;
rispettare in ogni punto vendita le regole di accesso previste nel presente protocollo al
fine di evitare code ed assembramenti e rispettare la distanza interpersonale. Anche per
questi esercizi può essere prevista l’utilizzo di apposita segnaletica, individuati gli spazi
di attesa, garantendo la distanza interpersonale;
predisporre apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza
adottate e il comportamento da tenere;
trasmettere regolarmente messaggi audio e video, ove possibile, all’interno che ricordino
le disposizioni di sicurezza da adottare.
22. I servizi igienici, gli ascensori, le rampe mobili e le scale.
Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni
(comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal
personale di sicurezza preposto.

Ove possibile, gli ascensori devono essere dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (co-
municando ciò con appositi pannelli informativi all’esterno) e controllati periodicamente dal perso-
nale di sicurezza preposto.

Le rampe e le scale mobili devono essere dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un
metro.

23. Il distanziamento sociale nelle parti comuni.

Al fine di garantire il distanziamento sociale all’interno degli spazi comuni, deve essere predi-
sposto un accurato piano di comunicazione agli ingressi e all’interno su canali fisici e digitali per

informare i clienti.
Il personale di sicurezza preposto deve aiutare i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.
I singoli retailer devono informare con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto
di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 07

Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività

dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nei rifugi montani
ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii..

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2. Misure igieniche del contenimento dell’epidemia in rifugi custoditi.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso impiegando detergenti adeguati alle
diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.
La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni

idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva di-
sinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Il lavaggio della biancheria da letto è da attuare con detersivo a 90° o a temperatura più bassa
con additivo (candeggina).
Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti e future del Collegio regionale delle Guide
Alpine al fine, anche, di programmare le attività favorendo quelle di una sola giornata con possibile
utilizzo dei rifugi custoditi usando il servizio di ristoro, meglio se all’aperto, secondo le norme di
distanziamento sociale.
Nel caso di superamento delle restrizioni in materia di soggiorno, qualora si decida un’attività
di più giorni gli operatori della montagna devono acquisire le autocertificazioni dei clienti relative

all’anamnesi COVID 19 da conservare nel rispetto delle norme sulla privacy fino alla fine dello sta-
to di emergenza (questionari somministrati prima della gita e misurazione della temperatura corpo-
rea).

È obbligatorio l’uso del proprio sacco lenzuolo con copricuscino su biancheria da letto sanifi-
cata.

È assolutamente vietato l’utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in questa fase, tranne in ca-
so di emergenza; comunque l’accesso equivale ad accettazione del rischio di contagio da Covid-19.

È necessario usare una tenda od un sacco bivacco all’esterno.

3. Il piano d’azione.
I gestori dei rifugi stabiliscono un piano d’azione di controllo del contagio adattandolo alle

caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con le racco-
mandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:

prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.

Il Presidente della Regione

3

È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori redigono un registro delle azioni in cui devono essere annotate le azioni previste dal
presente protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo
le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano).
5. La comunicazione.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
6. La somministrazione di alimenti e bevande

Si raccomanda in via prioritaria di utilizzare gli spazi aperti nella somministrazione di alimen-
ti e bevande. In caso contrario, si rinvia agli Allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza, per quanto ap-
plicabili.

7. Le attività consigliate (e non) in montagna nella Fase 2.

Sulla base delle indicazioni fornite per la riduzione del contagio, del fatto che le persone han-
no avuto un periodo di decondizionamento fisico e anche considerando che all’inizio della Fase 2

gli ospedali saranno ancora congestionati, sarà opportuno proporre attività meno faticose e in cui vi
siano presenti meno pericoli oggettivi generalmente tipici degli ambienti montani più severi.

I gruppi di clienti dovranno essere limitati a poche persone (ad esempio, al massimo 5 perso-
ne) per poter mantenere il distanziamento efficace per la riduzione del contagio.

Anche queste indicazioni chiaramente potranno variare in base ai decreti periodici emanati a
livello nazionale o regionale.
Le attività consigliate e non sono le seguenti:

Il Presidente della Regione

4

Alpinismo e/o Scialpinismo e/o Escursionismo (estivo o invernale): praticabile se-
guendo le indicazioni di distanziamento come indicato e di uso della mascherina e la-
vaggio mani;

Eliski: non praticabile per spazio disponibile ristretto sull’elicottero;
Vie ferrate: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione
delle mani e corde/catene e materiale;
Arrampicata su ghiaccio: rivalutazione nel prossimo inverno in base all’andamento
della pandemia:
Arrampicata su roccia: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e
disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
Alpinismo extraeuropeo: al momento da valutare in base ad apertura delle frontiere e
fortemente sconsigliato per inattendibilità situazioni in alcune aree e per problematicità
in caso di esordio di malattia in paese extraeuropeo. Da notare che nessuna compagnia
copre i trasferimenti sanitari in corso di pandemia;
Canyoning: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione
delle mani.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020;

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Considera-
zioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turistico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 18 del 25 marzo 2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile
2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi
lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

Il Presidente della Regione

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scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricet-
tive alberghiere.

2. Le misure specifiche per il settore ricettivo.

Le strutture ricettive alberghiere devono rispettare rigorosamente le misure di protezione gene-
rali anti Covid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, l’allontanamento fisico, evitare

di toccare gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure d'’igiene respiratoria e prestare attenzione
al consiglio di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre, la direzione di una struttura ricettiva alberghiera deve rispettare i seguenti obblighi.
3. Il piano d’azione.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive alberghiere devono stabilire un piano

d’azione di controllo del contagio adattandolo alle caratteristiche specifiche della struttura ed al con-
testo locale ed attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali

e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive alberghiere devono redigere un registro
delle azioni in cui annotare le azioni previste dal presente protocollo di sicurezza e le relative misure
intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio
di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.

Il Presidente della Regione

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5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi nella hall

e negli spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettro-
nica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc..

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa titolare della struttura ricettiva alberghiera deve formare ed informare il proprio per-
sonale, organizzando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente proto-
collo di sicurezza e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della

diffusione del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.

Tutti i dipendenti della struttura ricettiva alberghiera ed i suoi collaboratori, ancorché occasio-
nali, devono essere dotati di un tesserino o di un elemento di riconoscimento (divisa, maglietta staff

o altro) esposto e in modo visibile, affinché che i clienti possano avere punti di riferimento immedia-
tamente visibili.

Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale della struttura ricettiva alberghiera deve anche essere in grado di identificare gli
ospiti con sintomi respiratori ed informarli sulla necessità che restino nelle loro stanze fino a quando
non verranno visitati da un medico.

7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.
Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva alberghiera,
compresi i collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di
iniziare il turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria,

costoro non possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

Il Presidente della Regione

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a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).
8. L’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera.
Per l’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera, si devono rispettare le
disposizioni contenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella struttura devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
Di seguito, in sintesi, si indicano le principali misure previste dal protocollo (si rinvia alla lettura
integrale del protocollo per maggiori dettagli):
la struttura dovrà informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
dovranno essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di
contatto tra fornitori e personale della struttura;
nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non potranno accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non potranno utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera.
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, dovranno sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura dovrà sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura dovrà informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.
9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni, è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
affiggere dei cartelli informativi;

Il Presidente della Regione

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delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).
Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
mascherine facciali;
occhiali;
guanti (monouso);
grembiule di protezione (monouso);
abito a maniche lunghe;
sacchetto per rifiuti a rischio biologico;
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva alberghiera, prima dell’arrivo, tutte
le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità

che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali;

ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo;

◦ consegnare le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della ca-
mera, al capogruppo od al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;

per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta

la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire pagamenti con si-
stemi contactless, etc.).

Le chiavi delle stanze devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La pulizia
deve interessare anche il portachiavi, se presente.

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L’ospite ha la facoltà di chiedere che, durante il soggiorno, il personale addetto alle pulizie non
faccia ingresso in camera.
I dipendenti devono indossare i guanti per movimentare i bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti.
Gli addetti al ricevimento devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare
in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, e numero
Covid Regionale 800595459.

Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sin-
tomi respiratori sono contenute nell’apposita sezione del presente protocollo.

10. Guanti, mascherine e cestini.
Sia in caso di utilizzo dei guanti che non, è sempre necessaria la periodica igiene delle mani
attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel alcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente.
I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso
di impiego dei guanti.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici, ove possibile, devono essere messi a
disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si devono
collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in
contatto con il contenuto.

11. Gli ascensori, parcheggi ed attrezzature.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale.
La distanza può essere derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare o che
condividono la camera. Negli altri casi, è necessario utilizzare la mascherina.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente.
Il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato dall’ospite. Qualora ciò non sia possibile,

prima di accedere all’autovettura dell’ospite l’addetto al parcheggio deve indossare i guanti e ma-
scherina, areare l’abitacolo e assicurarsi che l’aria condizionata sia spenta.

Ogni oggetto (ad esempio, biciclette, computer, etc.) fornito in uso dalla struttura agli ospiti,
deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.

12. Gli strumenti di lavoro.

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Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni
turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio, il telefono, la tastiera,

il mouse, lo schermo touch, il POS, la cancelleria, etc.). Al fine di agevolare di agevolare lo svolgi-
mento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non

indispensabili.
Ogni qual volta gli strumenti di lavoro devono essere utilizzati durante il medesimo turno da
più persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un
operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata.
13. La pulizia delle camere e degli ambienti comuni.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nella struttura ricettiva alberghiera,

impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indica-
zioni di utilizzo fornite dai produttori.

La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Negli spazi comuni ai piani (corridoi, pianerottoli, atrii ascensori) devono essere messi a dispo-
sizione degli ospiti distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle

mani.
Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree
comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento
del lavoro loro affidato:
guanti;
mascherina;
cuffia per i capelli;
calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
camera. In ogni caso, durante la pulizia delle camere l’ospite non deve essere presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio ai piani sono le seguenti:

prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni di-
spositivi di protezione individuale;

areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia. La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda

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che sia già occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo
ospite (partenza);
nel caso di fermata la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell’azienda;
nel caso di partenza la stanza sarà sanificata;
dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti;

i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite pulire le confezioni integre
presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero;
i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono
a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere
puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo.
eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al termine delle operazioni di pulizia;
a fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve essere
pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti.
Le modalità operative del servizio nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le seguenti:
la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

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i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
14. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

15. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dagli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, il personale deve

aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla nor-
mativa vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

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Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in
idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di
materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l’apertura e/o chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.

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Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori. Ad
esempio:
realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti
monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
distanziare le stazioni di lavoro;
limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

16. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) ed il medico competente.
In questi casi, in attesa dell’intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.
Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’autoisolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
17. Ospite contagiato.

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Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella stanza occupata dall’ospite malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall'ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19
18. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

19. Responsabilità.
La corretta attuazione in tutte le sue fasi del Piano d’azione predisposto, in ottemperanza a
quanto verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare
e/o rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete
aziendale della prevenzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante
dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.