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- Pubblicato: 30 Aprile 2020
Cronaca
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 50 del 30 aprile 2020
Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatu ra animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VISTO l'art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45; ·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione çivile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento d i protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ord inanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1O aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 1O aprile 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;
CONSIDERATO CHE, in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (tosatura, lavaggio, ecc.) e stante l'impossibilità di svolgere dette operazioni ali' interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere sanitario (es. eccessi di pelo, dermatiti, presenza di parassiti) e ritenuto pertanto tali attività giusta tutela della salute pubblica;
PRESO ATTO dell'art. 1, comma 1 lettera t) del citato DPCM 10 aprile 2020 che vieta lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività motoria consentite oltre che la circoscrizione delle aree nell'ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute;
RITENUTO che le attività all'aria aperta quali passeggiata a piedi, passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo i corsi d'acqua e i laghi, pesca ricreativa in mare, siano connotate dai requisiti di non determinare conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
RILEVATO CHE con il DPCM 10 aprile 2020 il codice Ateco 01 è stato ricompreso tra quelli autorizzati di cui all'allegato 3 dello stesso DPCM e che il suddetto codice Ateco ricomprende, al proprio interno, svariate attività, ivi compresi gli allevamenti di animali, la floricoltura e le relative attività di supporto; nel contesto che precede si connotano i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice Ateco O 1, contribuiscono a garantire i risultati disciplinati dal DPCM;
RITENUTO CHE possa essere assentito ai proprietari residenti in regione Abruzzo di cavalli e cani provvedere al loro allevamento e addestramento in ragione del fatto che tali attività vengono esperite all'aperto e nel pieno rispetto del distanziamento sociale; tali attività, in ragione del fatto che possono essere esercitate esclusivamente in maneggi o in aree autorizzate, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020 , potranno essere esperite fuori dai comuni di residenza, ma comunque all'interno della regione Abruzzo, purché espletate singolarmente e al massimo una volta al giorno con rientro alla propria abitazione;
VISTA l'Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020, come interpretata dalla n. 37 del 15 aprile 2020, con la quale il Presidente della Regione autorizza le attività di manutenzione di aree pubbliche e private, compresi orti, vigneti, ortofrutticole in genere, dettate da esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali;
CONSIDERATO che, anche il taglio del bosco è in molti casi svolto a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;
RITENUTO che, soprattutto in questo periodo dell'anno, lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività forestali può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche forestali indifferibili può compromettere la produzione, oltre a poter determinare
ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei terreni forestali;
RITENUTO opportuno prevedere lo spostamento nell'ambito del solo territorio regionale, giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, possa essere consentito solo nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:
a) garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine;
b) evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c) lo spostamento è consentito ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti.
VISTA l'Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione autorizza fino al 3 maggio 2020, anche nei giorni festivi la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.
CONSIDERATO che alcune attività di ristorazione sono in grado di offrire un servizio di "asporto senza scendere dalla macchina" (servizio Drive) con la seguente modalità: il cliente si avvicina al ristorante con la macchina e in una corsia dedicata, fa l'ordinazione parlando ad un citofono, resta in attesa senza scendere dalla macchina , quando è il suo turno paga attraverso il finestrino e ritira il sacchetto.
VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza, ORDINA
1. che è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale;
2. che è consentito svolgere all'interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all'aria aperta esercitate individualmente;
3. che è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all'aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del proprio comune di residenza;
4. che è consentito lo spostamento all'interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d'acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM I O aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. svolta da persona abilitata ali'esercizio della pesca sportiva e ricreativa ;
b. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
c. nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
5. che le attività di cui ai precedenti punti 2. e 4. possono essere svolte dalle ore 6.00 alle ore
20.00 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;
6. che è consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati ali' interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
7. che è consentito ali' interno del territorio della regione Abruzzo l 'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
8. che le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 1. dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 "Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali", così come interpretate al punto 7. dell'OPGR n. 37 del 15.04.2020, si applicano anche agli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, in quanto attività normalmente svolte nella stagionalità in atto e dunque "urgenti" per il periodo temporale di riferimento e dettate da esigenze di sostentamento familiare, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni :
a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività e l'utilizzo di mascherine;
b. evitando l'uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell 'esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c. lo spostamento è consentito ali' interno del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
d. il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;
9. che è consentito l'asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
1O. che è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle "seconde case";
11. che sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero , di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore ;
12. che gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;
13. che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
14. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020 , salvo nuovo provvedimento;
15. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Direttrice del Dipartimento
Agricoltura
Elena Sico
Il Vicepresidente e Assessore regionale ali'Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente
Emanuele Imprudente
Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio
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(REGFLASH) Pescara, 30 apr. - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2930 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti.
Rispetto a ieri si registra un aumento di 7 casi su un totale di 1035 tamponi analizzati (0.67 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (29 aprile) i positivi erano stati 24 su un totale di 1187 tamponi analizzati (2 per cento).
306 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (43 in provincia dell'Aquila, 103 in provincia di Chieti, 121 in provincia di Pescara e 39 in provincia di Teramo), 16 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva (3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1593 (-55 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (90 in provincia dell'Aquila, 491 in provincia di Chieti, 764 in provincia di Pescara e 248 in provincia di Teramo).
Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 320 pazienti deceduti (+5 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 87enne di Montesilvano, una 75enne di Pescara, un 45enne di Sulmona, una 73enne di Ortona e un 70enne di Vasto (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 695 guariti (+63 rispetto a ieri, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 480 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).
Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 37996 test, di cui 32608 sono risultati negativi.
La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.
Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 757 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1292 alla Asl di Pescara e 638 alla Asl di Teramo.
I 7 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 1 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 6 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo
Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.
Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.