Cronaca

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricrea-
tive di balneazione e in spiaggia.

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2. Le misure organizzative presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrez-
zate.

Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione

dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di sostenibilità, nell’ottica della pre-
venzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività

balneari sia in acqua che sull’arenile.
3. L’accoglienza presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.
Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente
obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della
prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo
scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.

Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di paga-
mento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenota-
zione.

I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara
segnaletica nell’orientamento dell’utenza.
4. L’accesso allo stabilimento.

È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di preve-
nire assembramenti.

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere
predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della
distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.

La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circo-
stanza, il distanziamento sociale di almeno un metro.

Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi
di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi
tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento
per prevenire e controllare i rischi.
Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i

clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pa-
gamento anticipato con bonifico.

5. La zona ombreggio e solarium presso gli stabilimenti balneari o le spiagge
attrezzate.

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La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da
garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi
di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere
in considerazione i seguenti criteri.
La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:
la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli
utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili;

l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’asse-
gnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.

In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della
stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;

l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e staziona-
mento/movimento sulla battigia;

l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adegua-
tamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;

le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure
da seguire;
le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento
degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanzia-
mento.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio,
occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere
di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale
di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della
stessa fila è di 3,50 metri;
l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore
a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra;
in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad
eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori
ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila;

in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di di-
stanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;

Tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento
di cui alle norme Covid-19;
le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio,
sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il
distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri;

sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli

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membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’au-
tocertificazione);

i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente
a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri

del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertifi-
cazione).

6. I servizi e gli spazi complementari presso gli stabilimenti balneari o le
spiagge attrezzate.

Per le cabine, deve essere vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nu-
cleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo

un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.
È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi
di gruppo (aree giochi, feste/eventi).

Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorre inibirne l’ac-
cesso e l’utilizzo.

Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui agli Allegati 1) e 2) della presente
Ordinanza.
Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di
almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le
circostanze.
Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente
procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare
aperto (ad esempio, wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori
rischi significativi rispetto a Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e
delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle
attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf,
etc.).
7. L’attività ludico-sportiva.
Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e,
in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.
Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero
il divieto delle medesime.

Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante ed inin-
terrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore.

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L’utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una

limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’espo-
sizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone. Inoltre, al

fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui

lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di pro-
prietà.

Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in po-
stazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima

tra i lettini non può essere inferiore ad 1,50 metri.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:
la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti

che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interper-
sonali di almeno 1 metro.

Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utiliz-
zabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle

imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni,
tavoli, etc.), mediante una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente.
Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso,
seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.
8. L’accesso all’area di balneazione.
L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai
derogare alle distanze consentite.
Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per
osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire
il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le
ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano
conto dell’emergenza Covid-19.
Anche nella fase di accesso al mare deve essere prevista da parte dell’impresa balneare una
regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.
9. La pulizia e la sanificazione.

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Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie
superfici e arredi di cabine e aree comuni.

Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o co-
munque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie,

sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.
Nello specifico:
deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni
in relazione alla quantità di flusso di accesso;
deve essere limitato dell’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi,
etc.), per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi
promiscui;
si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con
divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone;
all’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti
una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi
prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in
punti facilmente individuabili;

nelle aree di accesso alle docce e/o fontanelle devono essere predisposti dispositivi o so-
luzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

10. La correttezza dei comportamenti.

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richia-
mare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in parti-
colare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.

Inoltre, deve essere pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali,
ad esempio:
l’interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare;

l’interdizione dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in ac-
cordo con le autorità di pubblica sicurezza.

In ogni caso, sono vietate tutte le attività di animazione (ad esempio, feste, balli di gruppo,
merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.
11. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti.
Sussiste l’obbligo di:

non accedere accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedi-
mento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea supe-
riore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;

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distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’are-
nile e scogliere, e nel corso della balneazione;

rispettare le misure di distanziamento fisico da parte di coloro che passeggiano lungo la
battigia devono;
rispettare del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce
e servizi igienici;
utilizzare i lettini e le sedie sdraio, apponendo un telo da mare personale;
lavare i teli frequentemente, almeno a 60°C;
adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione
frequente delle mani anche dei bambini;
effettuare la doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia
di mani e viso;
non starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in
prossimità della battigia);
effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.

12. La responsabilità del titolare dello stabilimento.
Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei
comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente
responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.
13. I servizi di bar e di ristorazione.
Ferma restando l’applicazione degli allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, i servizi di bar e di

ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle norma-
tive vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate
scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.

Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi infor-
matici e consegna diretta all’ombrellone.

14. Le misure igienico-sanitarie presso gli stabilimenti balneari o le spiagge
attrezzate.
Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della
postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.

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Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facil-
mente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

Si devono assicurare:
la pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi
di cabine e aree comuni;

la sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezza-
ture galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strut-
ture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare

una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro;
la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata,
dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per
le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà
fare in autonomia. Per quanto concerne le docce, esse devono essere previste all’aperto,
con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.
In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
15. Le spiagge libere.
L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili,

anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un van-
taggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in

riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in parti-
colare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensi-
bilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire

un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.
Devono, altresì, essere:

valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evi-
tare assembramenti;

essere preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrel-
lone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occa-
sione di pericolo) - che deve essere codificato, rispettando le regole previste per gli stabi-
limenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature

proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione;
essere definite turnazioni orarie, mediante la prenotazione degli spazi codificati, anche
attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Al fine di favorire la prenotazione stessa
può, altresì, essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio,
prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature
comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti;

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essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge

stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito, si riportano alcune indica-
zioni più circostanziate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della

loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare.
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli opera-
tori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per

evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti;
l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle
spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti

da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di as-
sembramento;

le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti,
come i servizi igienici;
il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

La regolamentazione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee conven-
zioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.

Ove possibile deve essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni
mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti.

Deve essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, let-
tini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50

metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 1,50 metri tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..
Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo
familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sani-
tarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto

indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della bal-
neazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano

il ricambio d’acqua.
I Comuni potranno emettere ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne
(dalle ore 00.00 alle ore 06.00), per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree
in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alla
presente protocollo di sicurezza.

16. Le misure specifiche per i lavoratori.

Il Presidente della Regione

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In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e richiamato dal
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere

generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collabora-
zione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento

a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Deve essere ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso

la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalco-
lica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza

di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale ad-
detto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione

(ad esempio, separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve uti-
lizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/sve-
stizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il

contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione deve essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare
prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo

soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-
CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché

dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, ri-
ducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni

di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguata-
mente le vittime di arresto cardiaco.

Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario, quindi, considerare e valutare come proteg-
gere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.

Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è
necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando
il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto
a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate
nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione
meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP,
il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di
alcool.

Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le au-
torità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

Il Presidente della Regione

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17. Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione.
Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di
mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
L’impresa titolare dello stabilimento balneare deve formare ed informare il proprio personale
mediante momenti formativi interni che includano il presente protocollo di sicurezza e le procedure

aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-
19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo di sicurezza.

Tutti i dipendenti dell’impresa e gli eventuali collaboratori devono essere dotati di un tesse-
rino/elemento di riconoscimento (ad esempio, maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che

i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Infine, si ricorda che l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede l’affissione di appositi

dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Co-
municazione”).

È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e
risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la

circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativa-
mente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di re-
sponsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose

norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le

norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai profes-
sionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale.

Si devono, altresì, predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle
disposizioni da rispettare all’interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posi-
zione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (ad esempio, distanze sociali, lavaggio

delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari
ambienti.
Infine, bisogna comunicare l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i
clienti che per il personale.
18. L’accesso dei fornitori nello stabilimento balneare.
Per l’accesso dei fornitori nell’area dello stabilimento balneare è necessario osservare le egole
che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è dall’al-
legato 6, punto 3), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività di ristorazione

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di

ristorazione, le quali, come è noto, già nell’ordinarietà devono rispettare obbligatoriamente sia spe-
cifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti, nonché procedure ad hoc (ad esempio, HACCP).

Il Presidente della Regione

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2. Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristora-
zione.

L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede norme
specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio di superficie per
cliente seduto pari ad 1,00 metro quadrato, con eventuali specifiche disposizioni regionali.

Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande complessi-
tà, anche in considerazione che non è evidentemente possibile, durante il servizio, l’uso di masche-
rine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di sogget-
ti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad esempio, stoviglie e posate.

Altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati anche
in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale.

Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene individua-
le delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti.

Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che
privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema
che favoriscano queste modalità.
Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione dei tavoli e
dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di
movimento del personale – non inferiore ad un metro e garantendo comunque tra i clienti durante il

pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmis-
sione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie,

posaterie, etc.; anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.
Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti
adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente che non è possibile
predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione.

In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spa-
zio che di norma dovrebbe essere non inferiore a due metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo

la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbliga-
toria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della preven-
zione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Inoltre, devono essere eliminate le modalità di servizio a buffet o similari. Al fine di mitigare i
rischi connessi con il contatto da superfici vanno introdotte soluzioni innovative, come di seguito
rappresentate.
È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad

esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli mo-
nouso).

Il Presidente della Regione

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I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al
tavolo (ad esempio, pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici, etc.).

È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere sepa-
ratorie nella zona cassa, ove sia necessaria.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti

in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequente-
mente.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizza-
zione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igie-
nizzati (ad esempio, saliere, oliere, acetiere, etc.).

3. Misure specifiche per i lavoratori.
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal
D.P.C.M. del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema
di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria,
ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle
cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative
se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2,
impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da ri-
spettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto

concerne la vestizione/svestizione.
In particolare, per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati:
deve essere indossata la mascherina chirurgica;

dovranno essere utilizzati, altresì, guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibi-
le.

Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l’uso della mascherina chirurgica per
tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque
sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al
tavolo.

Deve essere, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, an-
che attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di appositi dispenser

con soluzione idroalcolica.

Il Presidente della Regione

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Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in pre-
senza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, è necessa-
rio indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indos-
sare la mascherina chirurgica prevedendo, altresì, barriere di separazione (ad esempio, separatore in

plexiglass).

Dovrà essere posta una particolare attenzione ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici. In par-
ticolare, si dovrà prevedere un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio
di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda
alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

4. La gestione degli spazi comuni in cucina, negli spogliatoi, nelle aree fu-
matori, nella sala ristorante e nel bar.

Il primo criterio di protezione dal Covid-19 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori,
tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore della ristorazione.

Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodula-
zione della capienza, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.

Nello specifico:
spazi comuni frequentati da soli lavoratori (cucina, dispensa, spogliatoio, bagno
addetti, etc.): bisogna organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito
degli spazi e regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni (es. spogliatoio);

spazi comuni frequentati da lavoratori e clienti: bisogna distribuire i tavoli assicuran-
do la distanza di almeno un metro tra i commensali di tavoli vicini. È consentita la dero-
ga per i conviventi. Nel caso di due o più persone non conviventi devono essere garantite

le distanze di un metro seduta seduta ed un metro fronte fronte o in alternativa mediante
l’utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio, in plexiglas). Bisogna l’adozione di
menu e carta dei vini digitali (gestiti solo dal personale e non dato nelle mani del cliente

fatto salvo l’immediata igienizzazione del dispositivo post uso) per limitare sia il contat-
to con i materiali sia quello tra clienti e lavoratori. In alternativa disporre menu su lava-
gne/tabelle ben visibili in vari punti del locale per evitare assembramenti o disporre me-
nu plastificati per consentirne l’igienizzazione dopo ogni uso.

5. La gestione del servizio di ristorazione.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante:
si deve prevedere, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;

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deve essere previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;
ci si deve dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti etc., in
confezioni monodose);
all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle
mani dei clienti;
non è disponibile l’uso del guardaroba;

gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo nel rispetto delle di-
stanze interpersonali;

i bagni a disposizione dei clienti devono essere dotati di prodotti igienizzanti per il lavag-
gio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;

l’accesso ai servizi igienici deve avvenire avvenire evitando assembramenti pertanto è ne-
cessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili

(poster/locandine);
si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti od, in alternativa, si deve
procedere alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso;
il personale di sala deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine
o altri dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di
un metro;

gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zucche-
riera monodose, etc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza

adeguata igienizzazione. È, altresì, possibile che l’esercente adotti soluzioni alternative
quali prodotti monouso, etc.;

possono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i di-
spositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (ad esempio, fazzoletti);

i tavoli devono essere distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l’uno dall’altro
e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout;
ai clienti che richiedono espressamente un distanziamento interpersonale anche nel proprio
tavolo, questo viene assicurato con l’adozione delle distanze un metro seduta seduta e un
metro fronte/fronte o in alternativa mediante l’utilizzo di pannelli di separazione (ad
esempio, in plexiglas);

si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cas-
sa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione;

piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura ade-
guata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati uti-
lizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi.

Spetta all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio
di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione,
il lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di

utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il mas-
simo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;

tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi per la
lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;

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ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il n. di

clienti al tavolo) per la durata dell’intero servizio. Se lo stesso operatore svolge frequen-
temente in tempi diversi tutte le operazioni, spostandosi continuamente fra diverse po-
stazioni di lavoro, si favorisce la diffusione di eventuali agenti patogeni con possibilità

di contaminazioni. Pertanto, l’igiene, l’educazione del personale ed il controllo della
contaminazione crociata sono tra i fattori più importanti nel condizionare la salubrità sia
delle produzioni che degli ambienti di lavoro.
6. La gestione del servizio bar.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno del bar:

si devono adottare sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramen-
ti;

si devono disporre, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;
all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle
mani dei clienti;
si deve evitare l’uso di appendiabiti comuni;
il servizio al banco deve assicurare il distanziamento interpersonale di un metro;
davanti al banco e alla cassa deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale per
favorire il distanziamento interpersonale;
deve essere adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti
della clientela all’interno dell’esercizio;
l’accesso ai servizi igienici deve avvenire evitando assembramenti;
i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle
mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e mantiene, nei
limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;
si favoriscono sistemi digitali di pagamento;
si devono predisporre barriere fisiche (ad esempio, barriere in plexiglas) nelle zone dove
vi è una maggiore interazione con il pubblico (ad esempio, in prossimità dei registratori
di cassa);
si incentiva l’uso del take away e del delivery;

piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adegua-
ta, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati

dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta

all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di de-
tergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il

lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di uti

lizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo

livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;

tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in sacchi per la lavande-
ria specifici e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni.

7. La gestione degli spazi aperti.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti nella gestione di spazi aperti:
le procedure adottate negli ambienti interni devono essere applicate anche negli spazi
esterni;
si deve prestare attenzione al distanziamento tra i tavoli;
si deve assicurare una corretta pulizia tavoli dopo l’utilizzo da parte dei clienti;
vi deve essere una adeguata gestione degli ingressi e delle uscite;
vi deve essere la delimitazione degli spazi.
8. La gestione del catering e del banqueting.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti nella gestione del catering e del banqueting.
In particolare:
in presenza di catering o banqueting congressuale in sedi esterne, bisogna:

◦ rimodulare gli spazi a cura delle sedi esterne prescelte rispetto al numero dei parteci-
panti, per assicurare il rispetto della distanza interpersonale;

◦ dotare il personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibi-
le la distanza interpersonale di un metro;

◦ dotarsi di prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani;
◦ utilizzare, ove possibile, materiale monouso (bio e compostabile);
◦ sanificare il materiale utilizzato per la produzione ed il servizio attraverso lavaggio,
asciugatura a vapore e in aggiunta utilizzo di prodotti sanificazione;

◦ usare mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusi-
vamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà

trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato
successivamente.
in presenza di servizio a buffet standing congressuale, bisogna:

◦ favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-
box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata;

◦ prevedere buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti;

◦ dotarsi di tendiflex e sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predi-
sporre a cura delle sedi ospitanti;

Il Presidente della Regione

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◦ usare pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti, che devono
essere sostituiti con frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più
possibile il contatto diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
◦ creare percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti a cura
delle sedi ospitanti;
◦ non effettuare il servizio a giro braccio;
in presenza di servizio al tavolo, bisogna:
◦ distanziare di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale;
◦ svolgere il servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
◦ svolgere il servizio esclusivamente al tavolo e, quindi, non prevedere aperitivi.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio
2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.

IL PRESIDENTE

VISTI l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l’art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l’art. 50, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-
braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’As-
sessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa

con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e
nelle terapie non intensive;
RITENUTO prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del
contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine
e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi
con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone,
quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso

di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimen-
tazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichia-
rato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilatti-
che contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

Il Presidente della Regione

2

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ul-
teriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento
della Protezione Civile:
 Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
 Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
 Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;

PRESO ATTO della Nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica

di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state

trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Prote-
zione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

Il Presidente della Regione

3

VISTO il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pub-
blica”;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb-
braio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19);

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.
3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020
recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati
modificati i codici ATECO di cui all’Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del
2020;
VISTI:
 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’ado-
zione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1,

e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una

parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’arti-
colo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza

incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazio-
nale”;

 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le

Il Presidente della Regione

4

autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla
L. 5 marzo 2020, n. 13;
 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;

 il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini ammini-
strativi e processuali”;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19,
applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare
l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO l’ultimo D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-
genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adot-
tate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio

2020;
VISTO, in particolare, l’art. 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che testualmente dispone: “Le
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020.....Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate
dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del
territorio regionale.”
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previ-
sione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

VISTO il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e
dall’Istituto Superiore di Sanità;

Il Presidente della Regione

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VISTO il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 nel settore della attività ricreative di balneazione e in spiaggia” presentato in data
12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
RILEVATO che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il
pernottamento, anche in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere e che il
settore extralberghiero è fortemente radicato in Abruzzo;
RICHIAMATA, al riguardo, la FAQ pubblicata sul sito del Governo riguardante la ricettività
alberghiera ed extralberghiera che testualmente recita: “gli alberghi, i bed and breakfast e le altre

strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autoriz-
zate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igie-
nico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli

spazi comuni o in prossimità degli accessi”;
RITENUTO di poter consentire l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast
in favore di coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute, oltre che in favore di coloro che sono impegnati attivamente
nella gestione dell’emergenza sanitaria;

PRECISATO che la ricettività “a fini turistici” è attualmente sospesa in tutto il territorio na-
zionale a prescindere dalla tipologia ricettiva;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11

maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di riattivare il com-
mercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulte-
riori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall’applica-
zione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa
in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle misure di prevenzione
e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra
gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso
alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile;

RITENUTO necessario, pertanto, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque ad-
detto o utile allo svolgimento delle attività di prossima riapertura, la possibilità di recarsi presso le

sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ri-
strutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio

da virus SARS Cov2;

DATO ATTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le con-
dizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Il Presidente della Regione

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RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020 con la quale sono
state dettate “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati,
acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”.
RITENUTO opportuno e rispondente a esigenze di maggiore chiarezza fornire in un unico
documento di sintesi le precisazioni fornite riguardanti la predetta ordinanza;
DATO ATTO che la presente Ordinanza non sostituisce l’Ordinanza n. 56/2020, della quale
in questa sede si danno per richiamate le motivazioni, ma si affianca ad essa per esigenze di sintesi e
maggiore chiarezza dietro sollecitazione della collettività e degli operatori del settore;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30
aprile 2020 che consentono le attività ivi previste con “validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo
provvedimento”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 57 del 06 maggio 2020, con la quale il Presidente
della Regione autorizza la caccia di selezione, l’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti

spontanei, e i censimenti della specie coturnice (Alectoris graeca), nel rispetto delle norme di sicu-
rezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RITENUTO che tali attività all’aria aperta sono connotate dai requisiti di non determinare
conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative
al contenimento del contagio da COVID-19;
RAVVISATO CHE l’approccio di riapertura graduale possa passare alla successiva fase e che,
quindi, tali attività possano essere esperite sull’intero territorio regionale, purché espletate rispettando
le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

ORDINA

1. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente

su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Proto-
collo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” (cfr., Allegato 1), redatto te-
nuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure con-
tenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12

maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;
2. che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione
di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di ali-
menti” (cfr., Allegato 2);

Il Presidente della Regione

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3. di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sotto-
stare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell’Allegato 1), anche le specifiche

previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
4. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in
spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” (cfr., Allegato 3), redatto

tenuto conto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle mi-
sure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività ricreative di balnea-
zione e in spiaggia” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore

di Sanità;
5. che, dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni
di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere”
(cfr., Allegato 4);

6. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle strutture ricettive all’aria aperta, cam-
peggi e villaggi turistici, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Proto-
collo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi

turistici” (cfr., Allegato 5);

7. di precisare che le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, nel sommi-
nistrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto

nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con
siffatta attività produttiva;
8. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi

di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all’alle-
gato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995

ss.mm.ii.” (cfr., Allegato 6);
9. di precisare che i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli

alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Alle-
gato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta

attività produttiva;
10. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della
presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche ai rifugi di cui alla
L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., ove compatibili;
11. che, dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio

2012, n. 38, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicu-
rezza per l’esercizio dell’attività degli agriturismi” (cfr., Allegato 7);

12. di precisare che gli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, nel somministrare gli

alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Alle-
gato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta

attività produttiva;
13. che le disposizioni di cui agli Allegati, 1) (per i casi non ricompresi nel precedente punto della
presente Ordinanza), 2) e 5) alla presente Ordinanza si applicano anche agli agriturismi di cui
alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38, ove compatibili;
14. che per quanto concerne l’ospitalità nella ricettività extralberghiera:

Il Presidente della Regione

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a) è consentita l’attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui eser-
cizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgi-
mento di attività connesse all’emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spo-
starsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;

b) che le modalità di completa riapertura sono rinviate ad un successivo provvedimento,
redatto alla luce dell’emanando documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle

misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore delle attività extralber-
ghiere redatto dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità;

15. che, relativamente alle autoscuole:

a) l’art. 1, comma 1, lett. v), D.P.C.M. 26 aprile 2020 sospende gli esami di ido-
neità alla guida di cui all’art. 121 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi

presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, ma non risulta disporre
una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di
istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità;

b) il codice ATECO 85.53 Attività delle scuole guide, risulta presente nell’Alle-
gato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 quale attività consentita. Ne consegue che

le autoscuole possono effettuare esercitazioni di guida considerando l’automo-
bile un “luogo di lavoro” e, come tale, soggetto a tutte le prescrizioni necessa-
rie ad assicurare la massima igiene, quali, a titolo di esempio, uso della ma-
scherina, igienizzazione delle mani o uso dei guanti da parte dell’istruttore e

del discente e la sanificazione dell’automobile dopo ogni guida;

c) le attività delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nau-
tiche e Studi di Consulenza Automobilistica possono svolgersi nel rispetto

delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio
delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e
Studi di Consulenza Automobilistica” (cfr., Allegato 8);
d) è consentita l’attività formativa a distanza in diretta streaming (non con video

registrati), la quale consente la verifica sulla partecipazione diretta e responsa-
bile all’attività didattica;

16. che dal 18 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora
non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
17. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati -
fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni
di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree
pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);

18. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – po-
steggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di

ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche pre-
visioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

Il Presidente della Regione

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19. che, dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al detta-
glio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicu-
rezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr., Allegato 10);

20. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli ali-
menti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato

1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività
produttiva;
21. che, gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le
prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale ed, ove possibile, utilizzando
i dispositivi di protezione individuale;
22. che, per le attività finalizzate alla riapertura delle attività attualmente sospese:

a) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività commerciali sospese, o parzialmente so-
spese ovvero limitate, in base al D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli

interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento
del contagio finalizzati alla riapertura per la data del 18 maggio 2018;
b) a decorrere dal 14 maggio 2020, alle attività formative che non appartengono alla rete

della formazione accreditata e che realizzano prevalentemente attività rivolte ai mi-
nori, non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esau-
stiva: doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), è consentito eseguire

gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e conteni-
mento del contagio finalizzati alla riapertura in data da destinarsi;

c) allo scopo di eseguire tali interventi, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi

aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristruttu-
razione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono

commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
d) per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la

Regione Abruzzo pubblica progressivamente sul sito istituzionale i protocolli di sicu-
rezza per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni

di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
i. negli allegati del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
ii. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL;

iii. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli am-
bienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti

sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
iv. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

23. che, la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive
ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento;
24. che, relativamente alla vendita da asporto:
a) fino al 17 maggio 2020, le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite con consegna
a domicilio e con asporto di cibo cucinato e bevande:
i. previa ordinazione on-line, telefonica o tramite app;

Il Presidente della Regione

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ii. garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per ap-
puntamenti dilazionati nel tempo per evitare assembramenti.

b) è consentita la vendita per asporto, anche senza previa prenotazione, per cibo pronto
come pure per caffè, cappuccini o altre bevande da parte di bar, pizzerie al taglio,
gelaterie, pasticcerie (a titolo semplificativo, ma non esaustivo);
c) rimane fermo, in entrambi i casi, che potrà entrare nel locale un cliente alla volta,

assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al paga-
mento della merce e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nella

superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata, o di sostare nelle vicinanze. È ragio-
nevole indicare il termine di 200 metri dall’esercizio in cui è vietato sostare;

d) l’asporto è consentito anche nei giorni festivi, ivi compresa la domenica e le festività

patronali. Non sono previsti limiti di orario, fermo restando il rispetto degli orari pre-
visti dai singoli regolamenti comunali;

e) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni
ferroviarie e lacustri, nonché nelle are di servizio e rifornimento carburante si applica
il punto 5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020. Pertanto,
questi esercizi possono effettuare esclusivamente la vendita per l’asporto, anche senza
previa prenotazione, di cibo pronto, caffè, cappuccini o altre bevande. Rimane fermo
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
25. che, relativamente alle attività commerciali nei mercati:

a) a far data dal 18 maggio 2020, sono riaperte tutte le attività commerciali, ri-
spettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Alle-
gato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;

b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci
oggetto di commercio;
c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dai Comuni
territorialmente competenti;

26. che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese arti-
giane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della

Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato
3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:
a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
27. che, relativamente agli acconciatori, estetiste, centri benessere:

a) l’Allegato 1, paragrafo 2, lett. a) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 56/2020 è da intendersi nel senso che all’interno del locale deve
esserci la presenza di un solo cliente per operatore;
b) a tal riguardo, si segnala che per “operatore”, al di là del titolare, si intende
esclusivamente colui/colei che è legato/a da un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione. Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti
che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni;

Il Presidente della Regione

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c) la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le postazioni deve essere sempre
garantita o tramite l’alternanza delle postazioni, sia nella zona del lavaggio

che, nelle zone trattamenti, oppure tramite l’applicazione di pannelli in plexi-
glass;

d) il numero dei clienti in negozio dipende dalla possibilità di garantire le distanze
di sicurezza di almeno un metro in tutte le zone dedicate. È consentito che un
operatore specializzato possa occuparsi di più clienti (ad esempio, l’addetto al
colore, al taglio, al lavaggio, etc.) in modalità un cliente per volta, purché tra
un cliente e l’altro vengano adottate tutte le prescrizioni di igienizzazione di
postazioni e personali (cambio dei guanti, lavaggio mani e/o sanificazione
mani e postazione) e sempre nel rispetto assoluto delle distanze di sicurezza,
del numero dei clienti, e della permanenza in negozio per il tempo strettamente
necessario;

e) gli effetti personali dei clienti e degli operatori devono essere riposti in arma-
dietti. In mancanza oppure chiusi in buste monouso;

f) la zona cassa deve essere delimitata da un pannello di plexiglass;
g) l’abbigliamento monouso può essere sostituito soltanto da abbigliamento atto
al lavaggio con igienizzanti a 60/90 gradi;
h) l’uso dei soprascarpe monouso nei centri estetici è destinato ai clienti e agli

operatori sprovvisti di calzature adatte all’igienizzazione. I soprascarpe pos-
sono essere sostituiti con teli o pantofole monouso.

28. che permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati;
29. che l’efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020
e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio
2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento;

30. che gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Re-
gionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all’attività di raccolta di

funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (Alectoris

graeca), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanzia-
mento sociale;

31. che è consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi...)
nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo
spostamento è consentito su tutto il territorio regionale limitatamente ad una sola volta al
giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
32. che rimane sospesa l’attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte
all’interno di bar, pubblici esercizi e/o affini;
33. che è permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine
settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica);
34. che è possibile utilizzare auto d’epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in
modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare;

35. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzio-
nale della Regione.

Il Presidente della Regione

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Gli allegati alla presente ordinanza costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha
valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario

al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico-Turismo

L’Assessore alle Attività Produttive -
Turismo - Cultura
Dott. Germano De Sanctis Rag. Mauro Febbo


Il Direttore del Dipartimento
Territorio-Ambiente

L’Assessore all’Urbanistica e Territorio -
Demanio marittimo – Paesaggi - Energia

Rifiuti
Dott. Pierpaolo Pescara Dott. Nicola Campitelli


Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura

L’Assessore all’Agricoltura
Dott.ssa Elena Sico Dott. Emanuele Imprudente


Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio