Cronaca

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e

somministrazione di alimenti.

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di
produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti.

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori del settore alimentare devono as-
sicurare la piena e costante adesione alle pratiche igieniche ed alle procedure di pulizia e disinfezio-

Il Presidente della Regione

2

ne, così come prescritto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di set-
tore (GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) aziendali.

Si ricorda che le buone pratiche igieniche (Good Hygiene Practices, GHP) rappresentano un
elemento fondamentale per la prevenzione della dispersione del SARS CoV-2 negli ambienti di
produzione, trasformazione e commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

Di conseguenza,è necessario rafforzare ed integrare siffatte pratiche che sono già ben detta-
gliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni stabilimento di produzione, commercializzazione e

distribuzione di alimenti.

Infine, si ricorda il rispetto di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID 19, n.17/2020 “Indi-
cazioni sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”.

2. Gli obblighi di autocontrollo.
Le microimprese alimentari che non svolgono alcuna attività di preparazione, produzione o

trasformazione di prodotti alimentari, oppure che svolgono semplici operazioni di preparazione de-
gli alimenti o in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, devono predispor-
re e realizzare specifiche basate sull’applicazione di misure igieniche di base (c.d. prerequisiti).

Invece, tutti gli altri operatori del settore alimentare, riconosciuti e/o registrati ai sensi dei Re-
golamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, i quali non sono ricompresi nelle microimprese, devono

implementare nel loro sistema di autocontrollo, oltre ai prerequisiti, anche un sistema HACCP.
I prerequisiti comprendono, fra l’altro:
i requisiti infrastrutturali ;
le attrezzature;
la manutenzione;
i requisiti delle materie prime e la qualificazione dei fornitori;
la corretta manipolazione dell’alimento (incluso il confezionamento ed il trasporto);
l’igiene delle lavorazioni;
la gestione dei rifiuti e corretta gestione degli scarti di lavorazione;
il controllo degli infestanti;
le procedure igieniche (pulizia e disinfezione);
la qualità dell’acqua (con particolare riferimento alla modalità di approvvigionamento
idrico);
il controllo delle temperature ed il mantenimento della catena del freddo;
l’igiene del personale, prevedendo:
◦ un piano di igiene del personale articolato in igiene dell’abbigliamento;
◦ i sistemi di lavaggio delle mani;
◦ le norme comportamentali per il personale;
la salute del personale;
la formazione del personale che preveda:
◦ la partecipazione con verifica dell’apprendimento a corsi interni/esterni all’azienda;
◦ l’addestramento con un adeguato affiancamento;

Il Presidente della Regione

3

3. L’informazione.

L’operatore del settore alimentare è il primo responsabile degli alimenti da lui importati, pro-
dotti, commercializzati, somministrati e deve garantire l’informazione sulle regole di accesso e

comportamento in ogni azienda alimentare.
Inoltre, nella sua qualità di datore di lavoro, d’operatore del settore alimentare deve informare

(ricorrendo alle le modalità che risultano più idonee ed efficaci) tutti i lavoratori, ma anche i forni-
tori, i clienti, i consumatori, le autorità competenti per i controlli ufficiali, relativamente alle dispo-
sizioni vigenti, in merito al contenimento della diffusione del Covid-19 (ad esempio, consegnando

e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi avvisi

informativi, o specifica cartellonistica che descriva graficamente e per immagini le azioni preventi-
ve da adottare).

Nello specifico, siffatte informazioni devono concernere:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri
sintomi influenzali ed, in tal caso, di contattare il proprio medico di medicina generale
(MMG);
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei quattordici giorni precedenti;
il dovere di allontanare dal luogo di lavoro tutti coloro che successivamente all’ingresso
nell’azienda alimentare manifestino dei sintomi;

l’obbligo di rispettare le buone pratiche igieniche e le misure di distanziamento necessa-
rie.

Gli eventuali operatori di imprese terze devono essere informati, relativamente alle procedure
di accesso ai locali ricevendole preventivamente, in modalità telematica, o su supporto cartaceo, al
momento dell’ingresso nei locali aziendali.
4. Le modalità di ingresso in azienda.
Non vi è l’obbligo di misurare la temperatura per accedere in azienda, ma il datore di lavoro

deve informare tutto il personale relativamente all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infe-
zione respiratoria e/o febbre (cioè, una temperatura corporea maggiore di 37,5°C).

Vi è, altresì, l’obbligo di applicare rigorosamente il principio di astensione dal lavoro del per-
sonale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (cfr., Regola-
mento (CE) 852/2004) ed, in conformità alle indicazioni fornite per fronteggiare l’epidemia SARS

CoV-2, una sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (cioè, una temperatura maggiore di
37,5°C). In tal caso, deve essere fatta tempestiva segnalazione al medico del lavoro competente e al
medico di medicina generale.

Il Presidente della Regione

4

Il ritorno in azienda dei lavoratori precedentemente risultati positivi all’infezione da Covid-19
può avvenire solo previa presentazione della certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione.
5. Le modalità di accesso dei fornitori esterni.
Le imprese alimentari devono ridurre allo minimo necessario i contatti con l’esterno, per cui

nei confronti di fornitori ed autisti dei camion che trasportano animali vivi (ad esempio, gli stabili-
menti di macellazione) o materie prime di vario genere, devono essere implementate specifiche

azioni preventive, quali:
le modalità di accesso, individuando specifiche procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con
il personale che opera all’interno della azienda;
l’utilizzo da parte del fornitore di idonea mascherina e guanti. Qualora ne sia sprovvisto,
deve rimane nel proprio mezzo o mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri
operatori;

la scelta di privilegiare modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di docu-
mentazione. Qualora non sia possibile bisogna evitare lo scambio di documentazione

cartacea, si devono rispettare le seguenti regole:
◦ mantenere la distanza di almeno un metro;
◦ dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione;
◦ prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento;
◦ disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti;
◦ dotare gli uffici e /o gli spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante

e/o salviette monouso, nonché di contenitori per rifiuti apertura automatica, o a peda-
le.

Durante le attività di carico e scarico degli alimenti i trasportatori si deve rispettare la distanza
di un metro, e disinfettarsi le mani od i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna al
personale dell’azienda.
Durante la restituzione dei resi, si devono utilizzare contenitori ed imballi monouso. In caso di

contenitori riutilizzabili, devono essere implementati appositi protocolli per l’igiene e la sanifica-
zione (pulizia e disinfezione).

6. La pulizia e la disinfezione nei locali dell’azienda.

Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire, mediante apposita procedura, la pu-
lizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni.
Nello specifico, il programma di pulizia e disinfezione, già presente nelle imprese alimentari,
prevede:
la pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle loro pertinenze;
la pulizia e la disinfezione preoperativa e operativa delle superfici a contatto;

Il Presidente della Regione

5

Inoltre, il programma prerequisito di pulizia e disinfezione deve specificare:

l’individuazione dei locali e delle attrezzature dello stabilimento da sottoporre alle ope-
razioni di pulizia e disinfezione, comprese le aree esterne;

gli utensili utilizzati per le operazioni di pulizia e disinfezione (ad esempio, spazzole,
spatole, lance, etc.) comprese la loro custodia e manutenzione;
le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si trovano
comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere sostituite dalle etichette
dei prodotti. Tutti i prodotti devono essere idonei per l’utilizzo nelle industrie alimentari;

le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree ed attrezzature (ad esempio, con-
centrazioni e modalità d’uso dei prodotti, tempi di contatto, etc.), nonché per tempi di

esecuzione;
la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione;
la formazione del personale in materia;

la manutenzione igienica dell’area esterna e delle pertinenze dell’impianto, con partico-
lare riferimento alla pulizia delle zone di transito ed alla prevenzione dello sviluppo di

infestanti (ad esempio, integrità della recinzione, sfalcio delle erbe, accatastamento di at-
trezzature o materiali vari, presenza di materiale organico, etc.).

Le imprese alimentari che utilizzano per la pulizia dei locali e delle attrezzature aria compres-
sa e/o acqua sotto pressione (od altri metodi che possono produrre spruzzi o aerosolizzare materiale)

nell’ambiente devono operare in totale assenza di alimenti.
L’utilizzo di aspirapolvere deve essere effettuato soltanto dopo un’adeguata disinfezione.
Negli esercizi di vendita e somministrazione le attività di pulizia e disinfezione devono essere
effettuate con una frequenza minima di almeno due volte al giorno.

Nello specifico, negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti, è necessario garanti-
re la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate più frequentemente (ad esempio, maniglie di

banchi o armadi, frigoriferi, tastiere/touchscreen, bilance, nastri trasportatori, aree di deposizione

degli acquisti alla cassa, aree di imbustamento, tastiere dei terminali POS, carrelli e cestini even-
tualmente presenti nel punto vendita, etc.).

Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devo-
no essere puliti e disinfettati con maggior frequenza.

Tutto il personale deve rispettare scrupolosamente le norme di comportamento igienico sani-
tario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

Occorre arieggiare gli ambienti, sia durante, sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la di-
sinfezione, aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC, oppure aprendo

le finestre.

Nel caso della ristorazione, la biancheria da sala e da cucina, le tende e altri materiali di tessu-
to devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni detersivi.

Inoltre, la biancheria deve essere maneggiata con guanti.

Come previsto dalla Circ. Min. Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in presenza di una perso-
na affetta da Covid-19 confermato, occorre effettuare una pulizia e disinfezione straordinaria degli

ambienti, ma non è necessario interrompere l’attività (cioè, non si deve chiudere il locale).

Il Presidente della Regione

6

6. Il microclima.
Per assicurare un microclima idoneo, necessita:
evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare

l’eventuale trasporto di agenti patogeni (come batteri, virus, etc.) in tutti i locali di pro-
duzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

Gli impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata- VMC) che movimentano
l’aria attraverso un motore e/o un ventilatore e che consentono il ricambio dell’aria di un edificio
con l’esterno devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Infine, le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.
7. Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale.
Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l’adozione delle misure igieniche

previste fra i prerequisiti del piano di autocontrollo, con particolare riferimento al lavaggio frequen-
te e adeguato delle mani con sapone.

I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un ac-
curato lavaggio delle mani. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità per ridurre l’esposizione e la trasmissione del Covid-19, gli operatori addetti al settore ali-
mentare devono lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua calda e sapone liquido e asciugar-
le con salviette monouso:

prima di iniziare il lavoro;
dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;
dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie;
dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle
altre persone o all’interno del gomito;
prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo;
dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi;
dopo aver toccato rifiuti;
dopo le operazioni di pulizia;
dopo l’uso del bagno;
dopo aver mangiato, bevuto o fumato;
dopo aver toccato il denaro.
I dispositivi di protezione personale (DPI), in particolare mascherina e guanti, sono efficaci

nel ridurre la diffusione di virus e della malattia all’interno delle aziende alimentari, se correttamen-
te utilizzati.

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti,

ma l’utilizzo di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. I guanti de-
vono essere cambiati frequentemente ed, a ogni cambio, occorre lavarsi le mani. In particolare, i

Il Presidente della Regione

7

guanti devono essere cambiati dopo aver svolto attività non legate agli alimenti, come ad esempio
aprire e chiudere le porte, svuotare i cestini dei rifiuti, etc.. La rimozione dei guanti monouso può
portare alla contaminazione delle mani medesime.

Le mascherine devono essere utilizzate in fase di distribuzione, commercializzazione e som-
ministrazione degli alimenti, poiché, riducendo la diffusione delle droplets respiratorie, costituisco-
no uno strumento adeguato di prevenzione e facilitano l’operatore del settore alimentare

nell’ottemperare all’obbligo di legge di commercializzare prodotti privi di potenziali pericoli per il
consumatore. Per un corretto utilizzo della mascherina, è necessario:
lavare le mani prima di indossarla e utilizzare gli elastici o le stringhe senza toccare la
parte centrale;
coprire bene la bocca, il naso e il mento;
lavare subito le mani, dopo averla tolta, senza toccare la parte centrale.
La mascherina deve essere indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e
all’aperto quando non si è sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si ricorda che l’utilizzo della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanzia-
mento sociale e l’igiene delle mani.

8. Norme igieniche per la commercializzazione e la somministrazione degli
alimenti.

Gli esercizi di commercio e somministrazione alimentare sono considerati operatori del setto-
re alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, relativamente all’obbligo di rispettare le

prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari.
Ne consegue l’obbligo di rispettare le norme sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, incluso
l’obbligo di mettere in atto procedure “prerequisiti” basate sui principi del sistema HACCP.
In relazione al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ed all’esigenza di garantire nei luoghi di
commercio e somministrazione alimentare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale,
onde evitare occasioni di contagio interumano, nonché la massima tutela dell’igiene dei prodotti, è
necessario affiancare le usuali pratiche previste con misure straordinarie, quali:
l’utilizzo, per tutti gli addetti alla preparazione, distribuzione, somministrazione degli
alimenti, alla gestione degli scaffali, alla gestione dei magazzini e alla cassa, di guanti e
mascherine;

la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (ad esempio, re-
parti panetteria, gastronomia, macelleria, etc.), di distributori di spray/gel disinfettanti

per le mani e di quantitativi adeguati di guanti idonei al contatto con alimenti e di ma-
scherine, onde consentire un loro cambio frequente;

la previsione, per le operazioni di movimentazione e sistemazione dei prodotti alimentari
sulle scaffalature e nei banchi frigo che si possono svolgere anche durante l’orario di
apertura, della garanzia del distanziamento fisico fra operatori e clienti;

la previsione di operazioni di pulizia straordinaria dei locali da parte del personale addet-
to, previo allontanamento della clientela dall’area di interesse;

Il Presidente della Regione

8

il divieto di degustazioni alimentari con esposizione di alimenti a libero servizio; qualora

vengano proposte delle degustazioni, queste dovranno essere effettuate esponendo ali-
menti protetti, senza alcuna possibilità di accesso diretto da parte dei consumatori, ma

con personale addetto alla distribuzione ed alla somministrazione in monoporzioni;

il divieto negli esercizi di somministrazione a buffet od a self-service con alimenti espo-
sti; nei banchi di distribuzione si raccomandano mono porzioni preconfezionate;

l’utilizzo esclusivo di condimenti, salse, pane, crakers, grissini in confezioni monodose.
Qualora questi alimenti fossero prodotti dall’operatore del settore alimentare, possono
essere somministrati direttamente ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione.
9. L’informazione ai clienti.
L’impresa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi

entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi mag-
giormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione

del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare, bisogna:
avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile
e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite, etc.), o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto
contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni
OMS);
predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locandine, cartelli,
etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per

informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali in-
formativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto

Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Regioni, etc.)

accettare di non poter fare ingresso, né di poter permanere in azienda - e di doverlo di-
chiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione

laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano sintomi in-
fluenzali e/o aumento di temperatura ed, in generale, stati di salute per i quali i provve-
dimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanita-
ria e di rimanere al proprio domicilio;

rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igie-
ne delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);

Essendo l’informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è oppor-
tuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali dispo-
nibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, Regioni, etc.).

Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

Il Presidente della Regione

9

in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale carta-
ceo.

L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo con-
to anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di mantenere

la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta rispettare il divieto di assembramen-
to osservare le regole di igiene utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.

A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi

(cfr., materiale OMS, ISS, Ministero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a di-
stanza (ad esempio, FAD, e-learning).

Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.

I lavoratori dell’azienda che svolge attività di catering presso la struttura di un soggetto giuri-
dico pubblico o privato (azienda), ricevono le informazioni sul protocollo da questi adottati e ne ri-
spettano le disposizioni.

10. Le modalità di accesso al locale.
L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in
modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni.
L’ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il
tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce
e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Inoltre, bisogna:
posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo indi-
spensabile all’erogazione del servizio;

assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra
lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente

l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, an-
che preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle

mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della
distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina, è possibile l’utilizzo di
strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy.

I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, devono essere forniti di un tesserino di rico-
noscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediata-
mente riconoscibili.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di:

Il Presidente della Regione

10

rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia ne-
cessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può
omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del tratta-
mento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento

alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e con riferi-
mento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine

dello stato d’emergenza;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare,

sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e for-
nire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono esse-
re diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esem-
pio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali ga-
ranzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio

responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi.
al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell’ambiente di lavoro, e, nel caso
in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e
poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere
momentaneamente isolate, ci si deve accertare che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la
procedura indicata ne presente Protocollo di sicurezza. In alternativa, il personale può presentare
una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si evidenzia che, per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi, si
deve:

lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 mi-
nuti);

i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile
che siano allontanati da telefoni cellulari;
la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della
temperatura.
Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso
in azienda deve procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani
con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.

Il Presidente della Regione

11

L’impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di
distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in
caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
11. Le modalità di accesso dei fornitori esterni e dei clienti.
Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale.
In particolare, bisogna:

disporre che gli ordinativi dei prodotti siano effettuati per telefono, e-mail o altri disposi-
tivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;

regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico,
ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività di ristorazione.

Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferi-
bilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti

deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di
protezione (mascherine e guanti).
Per l’accesso dei clienti:
incentivare l’attività di consegna a domicilio, in quanto evita il rischio da “assembramento”
ed offre la maggior garanzia limitando i contatti. Va pertanto mantenuta e incentivata nei limiti del
possibile. Il personale addetto alla consegna indossa guanti e maschera, consegna il cibo
all’ingresso senza entrare nel domicilio;
favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e
prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro
prodotto equivalente);

incentivare l’’attività di take-away, in quanto evita il rischio da esposizione per consuma-
zione nei locali.

gestire gli accessi dei clienti con orari scaglionati su prenotazione telefonica/on-line, se-
condo percorsi segnalati per il rispetto della distanza di sicurezza:

limitare la permanenza al tempo necessario per il ritiro per evitare assembramenti;
Per il servizio ristorante/bar, bisogna:

differenziare (se possibile) entrata e uscita e delimitare i percorsi con segnaletica che fa-
cilita il rispetto della distanza di almeno un metro;

controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distan-
ziamento;

accompagnare i clienti al tavolo nel rispetto della distanza superiore a un metro.
12. I servizi a domicilio.

Il Presidente della Regione

12

I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monou-
so) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani.

La consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i traspor-
tatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio;

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in

contante o POS portatile, l’operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al ter-
mine dell’operazione.

Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto

ed il contante deve essere lasciato sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta veri-
ficato il pagamento, deve lasciare il cibo e l’eventuale resto, per, poi, allontanarsi prima che il clien-
te apra la porta.

13. Vendita per asporto.

All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (masche-
rina protettiva e guanti monouso).

Inoltre, devono essere assicurate modalità tali da escludere o limitare il contatto con i clienti
che non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale;
Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti ed il
contante deve essere lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione
dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento, procede alla consegna del cibo e
dell’eventuale resto in una contenitore a parte.
12. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata

Il Presidente della Regione

13

come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;
la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della
Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
14. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

Il Presidente della Regione

14

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.
15. I dispositivi di protezione individuale (DPI).
È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

15. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

Il Presidente della Regione

15

16. La sorveglianza sanitaria. Il medico competente. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indi-
cazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

Inoltre, devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia;

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulterio-
re misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggeri-
re l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della dif-
fusione del virus e della salute dei lavoratori;

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identifi-
cazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti

con pregressa infezione da COVID 19.

Si raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili an-
che in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente,

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modali-
tà previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente compe-
tente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansio-
ne (cfr., art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. n. 81/2008), anche per valutare profili specifici di ri-
schiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Le aziende del settore commercio che non hanno nominato il medico competete in quanto non
previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, alla ripresa dell’attività
applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
17. HACCP.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere

modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, gli operatori del setto-
re devono procedere al riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852,

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di
controllo HACCP”;

Il Presidente della Regione

16

Deve essere presta una particolare attenzione all’informazione ed alla formazione dei dipen-
denti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. 26
aprile 2020.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricrea-
tive di balneazione e in spiaggia.

Il Presidente della Regione

2

2. Le misure organizzative presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrez-
zate.

Il layout complessivo della spiaggia dovrà tenere conto di alcuni criteri quali la determinazione

dell’accoglienza massima dello stabilimento balneare in termini di sostenibilità, nell’ottica della pre-
venzione dell’affollamento, con la finalità di mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività

balneari sia in acqua che sull’arenile.
3. L’accoglienza presso gli stabilimenti balneari o le spiagge attrezzate.
Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente
obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della
prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo
scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.

Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di paga-
mento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenota-
zione.

I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara
segnaletica nell’orientamento dell’utenza.
4. L’accesso allo stabilimento.

È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di preve-
nire assembramenti.

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere
predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della
distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.

La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve assicurare, in ogni circo-
stanza, il distanziamento sociale di almeno un metro.

Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi
di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi
tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento
per prevenire e controllare i rischi.
Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, si consiglia di incentivare i

clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pa-
gamento anticipato con bonifico.

5. La zona ombreggio e solarium presso gli stabilimenti balneari o le spiagge
attrezzate.

Il Presidente della Regione

3

La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da
garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi
di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere
in considerazione i seguenti criteri.
La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere organizzata prevedendo:
la numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli
utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili;

l’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’asse-
gnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.

In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della
stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata;

l’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e staziona-
mento/movimento sulla battigia;

l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adegua-
tamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare;

le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure
da seguire;
le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento
degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanzia-
mento.

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio,
occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere
di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale
di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della
stessa fila è di 3,50 metri;
l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore
a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra;
in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad
eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori
ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila;

in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di di-
stanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;

Tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento
di cui alle norme Covid-19;
le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio,
sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il
distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri;

sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli

Il Presidente della Regione

4

membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’au-
tocertificazione);

i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente
a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri

del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertifi-
cazione).

6. I servizi e gli spazi complementari presso gli stabilimenti balneari o le
spiagge attrezzate.

Per le cabine, deve essere vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nu-
cleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo

un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.
È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi
di gruppo (aree giochi, feste/eventi).

Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorre inibirne l’ac-
cesso e l’utilizzo.

Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui agli Allegati 1) e 2) della presente
Ordinanza.
Per la fruizione di servizi igienici e docce deve essere rispettato il distanziamento sociale di
almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le
circostanze.
Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente
procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare
aperto (ad esempio, wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori
rischi significativi rispetto a Covid-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e
delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle
attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf,
etc.).
7. L’attività ludico-sportiva.
Le attività ludico sportive possono essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e,
in ogni caso, assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.
Il titolare dello stabilimento deve valutare le modalità corrette per consentire le attività ovvero
il divieto delle medesime.

Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante ed inin-
terrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore.

Il Presidente della Regione

5

L’utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una

limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’espo-
sizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone. Inoltre, al

fine di assicurare il distanziamento sociale è consentito, a bordo piscina, il posizionamento solo sui

lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di pro-
prietà.

Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in po-
stazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima

tra i lettini non può essere inferiore ad 1,50 metri.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si deve porre la massima attenzione per:
la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Sono, altresì, limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti

che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interper-
sonali di almeno 1 metro.

Le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utiliz-
zabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle

imprese balneari per diverso allestimento (quali, ad esempio, zone ombreggianti, posa ombrelloni,
tavoli, etc.), mediante una preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente.
Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine devono, in ogni caso,
seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.
8. L’accesso all’area di balneazione.
L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai
derogare alle distanze consentite.
Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” deve essere impiegato esclusivamente per
osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire
il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le
ordinarie procedure di salvataggio devono essere adeguate con tecniche di intervento che tengano
conto dell’emergenza Covid-19.
Anche nella fase di accesso al mare deve essere prevista da parte dell’impresa balneare una
regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.
9. La pulizia e la sanificazione.

Il Presidente della Regione

6

Si deve garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie
superfici e arredi di cabine e aree comuni.

Inoltre, si deve procedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o co-
munque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie,

sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.
Nello specifico:
deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni
in relazione alla quantità di flusso di accesso;
deve essere limitato dell’utilizzo di strutture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi,
etc.), per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi
promiscui;
si deve assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con
divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone;
all’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti
una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi
prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in
punti facilmente individuabili;

nelle aree di accesso alle docce e/o fontanelle devono essere predisposti dispositivi o so-
luzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

10. La correttezza dei comportamenti.

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richia-
mare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in parti-
colare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.

Inoltre, deve essere pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali,
ad esempio:
l’interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare;

l’interdizione dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in ac-
cordo con le autorità di pubblica sicurezza.

In ogni caso, sono vietate tutte le attività di animazione (ad esempio, feste, balli di gruppo,
merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.
11. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti.
Sussiste l’obbligo di:

non accedere accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedi-
mento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea supe-
riore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;

Il Presidente della Regione

7

distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’are-
nile e scogliere, e nel corso della balneazione;

rispettare le misure di distanziamento fisico da parte di coloro che passeggiano lungo la
battigia devono;
rispettare del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce
e servizi igienici;
utilizzare i lettini e le sedie sdraio, apponendo un telo da mare personale;
lavare i teli frequentemente, almeno a 60°C;
adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione
frequente delle mani anche dei bambini;
effettuare la doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia
di mani e viso;
non starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in
prossimità della battigia);
effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.

12. La responsabilità del titolare dello stabilimento.
Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei
comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente
responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.
13. I servizi di bar e di ristorazione.
Ferma restando l’applicazione degli allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, i servizi di bar e di

ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle norma-
tive vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone e/o gazebo, devono essere osservate
scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.

Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi infor-
matici e consegna diretta all’ombrellone.

14. Le misure igienico-sanitarie presso gli stabilimenti balneari o le spiagge
attrezzate.
Gli utenti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della
postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.

Il Presidente della Regione

8

Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facil-
mente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

Si devono assicurare:
la pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi
di cabine e aree comuni;

la sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezza-
ture galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strut-
ture (ad esempio, cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare

una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro;
la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata,
dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per
le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà
fare in autonomia. Per quanto concerne le docce, esse devono essere previste all’aperto,
con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.
In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
15. Le spiagge libere.
L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili,

anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un van-
taggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in

riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in parti-
colare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensi-
bilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire

un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.
Devono, altresì, essere:

valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evi-
tare assembramenti;

essere preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrel-
lone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occa-
sione di pericolo) - che deve essere codificato, rispettando le regole previste per gli stabi-
limenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature

proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione;
essere definite turnazioni orarie, mediante la prenotazione degli spazi codificati, anche
attraverso utilizzo di app/piattaforme on line. Al fine di favorire la prenotazione stessa
può, altresì, essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio,
prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature
comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti;

Il Presidente della Regione

9

essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge

stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito, si riportano alcune indica-
zioni più circostanziate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della

loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare.
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli opera-
tori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per

evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale;
l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti;
l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle
spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti

da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di as-
sembramento;

le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti,
come i servizi igienici;
il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

La regolamentazione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee conven-
zioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.

Ove possibile deve essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni
mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti.

Deve essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, let-
tini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di 3,50

metri da palo a palo per gli ombrelloni e di 1,50 metri tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..
Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo
familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sani-
tarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto

indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della bal-
neazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano

il ricambio d’acqua.
I Comuni potranno emettere ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne
(dalle ore 00.00 alle ore 06.00), per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree
in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alla
presente protocollo di sicurezza.

16. Le misure specifiche per i lavoratori.

Il Presidente della Regione

10

In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 e richiamato dal
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere

generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collabora-
zione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento

a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Deve essere ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso

la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalco-
lica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza

di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale ad-
detto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione

(ad esempio, separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve uti-
lizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/sve-
stizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il

contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione deve essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare
prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo

soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-
CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché

dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, ri-
ducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni

di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguata-
mente le vittime di arresto cardiaco.

Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario, quindi, considerare e valutare come proteg-
gere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.

Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è
necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando
il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto
a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate
nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione
meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP,
il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di
alcool.

Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le au-
torità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

Il Presidente della Regione

11

17. Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione.
Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di
mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
L’impresa titolare dello stabilimento balneare deve formare ed informare il proprio personale
mediante momenti formativi interni che includano il presente protocollo di sicurezza e le procedure

aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-
19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo di sicurezza.

Tutti i dipendenti dell’impresa e gli eventuali collaboratori devono essere dotati di un tesse-
rino/elemento di riconoscimento (ad esempio, maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che

i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Infine, si ricorda che l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede l’affissione di appositi

dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Co-
municazione”).

È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e
risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la

circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativa-
mente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di re-
sponsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose

norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le

norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai profes-
sionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale.

Si devono, altresì, predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle
disposizioni da rispettare all’interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posi-
zione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (ad esempio, distanze sociali, lavaggio

delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari
ambienti.
Infine, bisogna comunicare l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i
clienti che per il personale.
18. L’accesso dei fornitori nello stabilimento balneare.
Per l’accesso dei fornitori nell’area dello stabilimento balneare è necessario osservare le egole
che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è dall’al-
legato 6, punto 3), del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività di ristorazione

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di

ristorazione, le quali, come è noto, già nell’ordinarietà devono rispettare obbligatoriamente sia spe-
cifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti, nonché procedure ad hoc (ad esempio, HACCP).

Il Presidente della Regione

2

2. Misure organizzative, di prevenzione e protezione nel servizio di ristora-
zione.

L’attuale normativa sull’organizzazione dei locali addetti alla ristorazione non prevede norme
specifiche sul distanziamento ma indicazioni molto flessibili, fino a uno spazio di superficie per
cliente seduto pari ad 1,00 metro quadrato, con eventuali specifiche disposizioni regionali.

Ne deriva che la questione del distanziamento sociale assume un aspetto di grande complessi-
tà, anche in considerazione che non è evidentemente possibile, durante il servizio, l’uso di masche-
rine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di sogget-
ti infetti da SARS-COV-2, superfici come, ad esempio, stoviglie e posate.

Altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati anche
in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale.

Le misure organizzative relative a gestione spazi e procedure come quelle di igiene individua-
le delle mani e degli ambienti sono quindi estremamente importanti.

Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che
privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema
che favoriscano queste modalità.
Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione dei tavoli e
dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in considerazione dello spazio di
movimento del personale – non inferiore ad un metro e garantendo comunque tra i clienti durante il

pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmis-
sione di droplets e per contatto tra persone, anche inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie,

posaterie, etc.; anche mediante specifiche misure di contenimento e mitigazione.
Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti
adeguato, anche per le motivazioni in precedenza riportate e tenendo presente che non è possibile
predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione.

In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo uno spa-
zio che di norma dovrebbe essere non inferiore a due metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo

la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.

La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente obbliga-
toria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della preven-
zione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

Inoltre, devono essere eliminate le modalità di servizio a buffet o similari. Al fine di mitigare i
rischi connessi con il contatto da superfici vanno introdotte soluzioni innovative, come di seguito
rappresentate.
È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad

esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli mo-
nouso).

Il Presidente della Regione

3

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al
tavolo (ad esempio, pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici, etc.).

È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere sepa-
ratorie nella zona cassa, ove sia necessaria.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti

in sala e, in particolare, per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequente-
mente.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizza-
zione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igie-
nizzati (ad esempio, saliere, oliere, acetiere, etc.).

3. Misure specifiche per i lavoratori.
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal
D.P.C.M. del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema
di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria,
ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle
cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative
se presente, è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2,
impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da ri-
spettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto

concerne la vestizione/svestizione.
In particolare, per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati:
deve essere indossata la mascherina chirurgica;

dovranno essere utilizzati, altresì, guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibi-
le.

Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l’uso della mascherina chirurgica per
tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile; questi ultimi sono comunque
sempre da utilizzare durante le attività di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al
tavolo.

Deve essere, comunque, ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, an-
che attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di appositi dispenser

con soluzione idroalcolica.

Il Presidente della Regione

4

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in pre-
senza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, è necessa-
rio indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indos-
sare la mascherina chirurgica prevedendo, altresì, barriere di separazione (ad esempio, separatore in

plexiglass).

Dovrà essere posta una particolare attenzione ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici. In par-
ticolare, si dovrà prevedere un’adeguata attività di pulizia degli stessi.

L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio
di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda
alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

4. La gestione degli spazi comuni in cucina, negli spogliatoi, nelle aree fu-
matori, nella sala ristorante e nel bar.

Il primo criterio di protezione dal Covid-19 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori,
tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore della ristorazione.

Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodula-
zione della capienza, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.

Nello specifico:
spazi comuni frequentati da soli lavoratori (cucina, dispensa, spogliatoio, bagno
addetti, etc.): bisogna organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito
degli spazi e regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni (es. spogliatoio);

spazi comuni frequentati da lavoratori e clienti: bisogna distribuire i tavoli assicuran-
do la distanza di almeno un metro tra i commensali di tavoli vicini. È consentita la dero-
ga per i conviventi. Nel caso di due o più persone non conviventi devono essere garantite

le distanze di un metro seduta seduta ed un metro fronte fronte o in alternativa mediante
l’utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio, in plexiglas). Bisogna l’adozione di
menu e carta dei vini digitali (gestiti solo dal personale e non dato nelle mani del cliente

fatto salvo l’immediata igienizzazione del dispositivo post uso) per limitare sia il contat-
to con i materiali sia quello tra clienti e lavoratori. In alternativa disporre menu su lava-
gne/tabelle ben visibili in vari punti del locale per evitare assembramenti o disporre me-
nu plastificati per consentirne l’igienizzazione dopo ogni uso.

5. La gestione del servizio di ristorazione.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante:
si deve prevedere, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;

Il Presidente della Regione

5

deve essere previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;
ci si deve dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti etc., in
confezioni monodose);
all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle
mani dei clienti;
non è disponibile l’uso del guardaroba;

gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo nel rispetto delle di-
stanze interpersonali;

i bagni a disposizione dei clienti devono essere dotati di prodotti igienizzanti per il lavag-
gio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;

l’accesso ai servizi igienici deve avvenire avvenire evitando assembramenti pertanto è ne-
cessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili

(poster/locandine);
si consiglia l’adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti od, in alternativa, si deve
procedere alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso;
il personale di sala deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine
o altri dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di
un metro;

gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zucche-
riera monodose, etc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza

adeguata igienizzazione. È, altresì, possibile che l’esercente adotti soluzioni alternative
quali prodotti monouso, etc.;

possono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i di-
spositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (ad esempio, fazzoletti);

i tavoli devono essere distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l’uno dall’altro
e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout;
ai clienti che richiedono espressamente un distanziamento interpersonale anche nel proprio
tavolo, questo viene assicurato con l’adozione delle distanze un metro seduta seduta e un
metro fronte/fronte o in alternativa mediante l’utilizzo di pannelli di separazione (ad
esempio, in plexiglas);

si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cas-
sa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione;

piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura ade-
guata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati uti-
lizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi.

Spetta all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio
di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione,
il lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di

utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il mas-
simo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;

tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi per la
lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;

Il Presidente della Regione

6

ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il n. di

clienti al tavolo) per la durata dell’intero servizio. Se lo stesso operatore svolge frequen-
temente in tempi diversi tutte le operazioni, spostandosi continuamente fra diverse po-
stazioni di lavoro, si favorisce la diffusione di eventuali agenti patogeni con possibilità

di contaminazioni. Pertanto, l’igiene, l’educazione del personale ed il controllo della
contaminazione crociata sono tra i fattori più importanti nel condizionare la salubrità sia
delle produzioni che degli ambienti di lavoro.
6. La gestione del servizio bar.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno del bar:

si devono adottare sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramen-
ti;

si devono disporre, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;
all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle
mani dei clienti;
si deve evitare l’uso di appendiabiti comuni;
il servizio al banco deve assicurare il distanziamento interpersonale di un metro;
davanti al banco e alla cassa deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale per
favorire il distanziamento interpersonale;
deve essere adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti
della clientela all’interno dell’esercizio;
l’accesso ai servizi igienici deve avvenire evitando assembramenti;
i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle
mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e mantiene, nei
limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;
si favoriscono sistemi digitali di pagamento;
si devono predisporre barriere fisiche (ad esempio, barriere in plexiglas) nelle zone dove
vi è una maggiore interazione con il pubblico (ad esempio, in prossimità dei registratori
di cassa);
si incentiva l’uso del take away e del delivery;

piatti, bicchieri, posate e simili devono essere lavati in lavastoviglie a temperatura adegua-
ta, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati

dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta

all’esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di de-
tergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il

lavaggio automatico non fosse possibile, nell’eseguire quello manuale si consiglia di uti

lizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo

livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;

tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in sacchi per la lavande-
ria specifici e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni.

7. La gestione degli spazi aperti.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti nella gestione di spazi aperti:
le procedure adottate negli ambienti interni devono essere applicate anche negli spazi
esterni;
si deve prestare attenzione al distanziamento tra i tavoli;
si deve assicurare una corretta pulizia tavoli dopo l’utilizzo da parte dei clienti;
vi deve essere una adeguata gestione degli ingressi e delle uscite;
vi deve essere la delimitazione degli spazi.
8. La gestione del catering e del banqueting.
Si devono adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di
clienti nella gestione del catering e del banqueting.
In particolare:
in presenza di catering o banqueting congressuale in sedi esterne, bisogna:

◦ rimodulare gli spazi a cura delle sedi esterne prescelte rispetto al numero dei parteci-
panti, per assicurare il rispetto della distanza interpersonale;

◦ dotare il personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibi-
le la distanza interpersonale di un metro;

◦ dotarsi di prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani;
◦ utilizzare, ove possibile, materiale monouso (bio e compostabile);
◦ sanificare il materiale utilizzato per la produzione ed il servizio attraverso lavaggio,
asciugatura a vapore e in aggiunta utilizzo di prodotti sanificazione;

◦ usare mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusi-
vamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà

trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato
successivamente.
in presenza di servizio a buffet standing congressuale, bisogna:

◦ favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-
box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata;

◦ prevedere buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti;

◦ dotarsi di tendiflex e sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predi-
sporre a cura delle sedi ospitanti;

Il Presidente della Regione

8

◦ usare pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti, che devono
essere sostituiti con frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più
possibile il contatto diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
◦ creare percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti a cura
delle sedi ospitanti;
◦ non effettuare il servizio a giro braccio;
in presenza di servizio al tavolo, bisogna:
◦ distanziare di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale;
◦ svolgere il servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
◦ svolgere il servizio esclusivamente al tavolo e, quindi, non prevedere aperitivi.