montesilvano municipio

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19:
chiusura lungomare e strada parco.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 in determinate circostanze, sul territorio comunale, si è riscontrata la violazione dei divieti di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di spostamento all’interno del
territorio comunale, nonché del rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale di un
metro;
 l’inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto
delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;
Accertato che, in particolare, negli ultimi giorni, si è registrata sul territorio del Comune di
Montesilvano la presenza all’aperto di un numero di persone mediamente superiore a quello rilevato
nei giorni e nelle settimane passate e ciò soprattutto sul lungomare, sulla spiaggia, sul marciapiede
del lungomare e sulla strada parco;
Valutato che tale situazione aumenterà, con alto grado di verosimiglianza, nei prossimi giorni in
considerazione del clima di festività della Settimana Santa, delle usanze legate alle ricorrenze e alle
celebrazioni religiose e pagane della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo e in ragione delle favorevoli
condizioni metereologiche ormai primaverili che potrebbero favorire uscite di singoli e di gruppi,
raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all’aperto per ragioni diverse
da quelle rigorosamente previste dall’attuale quadro normativo e regolamentare;
Ritenuto che tali specifiche condizioni costituiscono un concreto sopravvenuto aggravamento del
livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento
dell’epidemia che, solo nelle ultime ore, sta dando lievi ed ancora instabili segnali di
miglioramento;
Verificato che l’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che: “1. Nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono
introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le
misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti
da ogni disposizione di legge previgente”;
Valutato che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto
che legittima l’introduzione di misure locali anche ulteriormente restrittive rispetto a quelle
nazionali, ai sensi del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/20202, n. 19;
Ritenuto, dunque, indispensabile - alla luce dell’ineludibile necessità di osservare rigorosamente il
distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio - ribadire
dettagliatamente il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata
occasione di socialità;
Considerato, conseguentemente, necessario, interdire, dal 10 al 13 aprile compreso, la possibilità di
frequentazione del lungomare, della spiaggia, del marciapiede del lungomare, della strada parco e
delle aree verdi litoranee e collinari, al fine di evitare, come sopra descritto, passeggiate di singoli e/
o di gruppi, potenziali raduni e/o ritrovi conviviali.
Preso atto
• delle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità in ordine alle misure di prevenzione
del contagio da Covid-19;
• delle indicazioni emerse in sede di CPOSP del 6 aprile u.s.;
Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,
per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
                                                                                      ORDINA
per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di
contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, fermi restando i divieti di cui ai
D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, dal 10 al 13 aprile compreso:
• l'interdizione assoluta al transito pedonale su entrambi i marciapiedi del lungomare di
Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all’intersezione di via Maresca, salvi il
rientro e l’uscita dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o
abitazione nel predetto tratto di strada;
• l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e
in tutto il tratto di strada del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di
Pescara all’intersezione con via Maresca;
• l'interdizione assoluta al transito pedonale lungo il tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il
rientro e l’uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri
residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;
• l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e
sul tracciato della c.d. “Strada Parco”;
• l'interdizione assoluta all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Montesilvano, dal confine
con il Comune di Pescara al fiume Saline;
• il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle
carregiate, al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi
comunali.
AVVISA CHE
Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui
all’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale,
sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a
questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
- Prefetto della Provincia di Pescara
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
origanale agli atti