panzironi adriano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2635 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Italian Broadcasting S.r.l.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata;
Corecom Lazio, quale ente strumentale della Regione Lazio, in persona del
Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo
Murra dell’Avvocatura Regionale presso i cui uffici in Roma, Via Marcantonio
Colonna n. 27, è elettivamente domiciliato;
nei confronti

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Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’Atto di contestazione n. CONT. 10/20/DCA N. PROC. 2756/MRM,
notificato il 19/03/2020, a firma del Direttore della Direzione Contenuti
Audiovisivi dell’AGCom, avente ad oggetto “contestazione nei confronti della
società Italian Broadcasting S.r.l.s. (servizio di media audiovisivo su satellite
recante il marchio “Life TV network”) ai sensi dell’articolo 51, comma 9, primo
periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n.177”;
b) della comunicazione del Corecom Lazio, inviata tramite posta elettronica in data
2 aprile 2020, con la quale si invitano tutte le emittenti locali a sospendere
immediatamente la messa in onda del programma “Il Cerca Salute - LIFE 120”;
c) di tutte le deliberazioni, gli atti di richiamo e le diffide, di data e tenore
sconosciuto, con cui l’AGCom, di concerto con i Comitati regionali (Corecom), ha
stabilito di avviare procedimenti nei confronti di tutte le emittenti locali private che
continuano ad ospitare il format “Il Cerca Salute” nella propria programmazione,
come risulta dal comunicato stampa della stessa Autorità del 19/03/2020;
d) per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse, della Delibera n.
129/20/CONS del 18/03/2020 dell’AGCom, avente ad oggetto: “atto di richiamo
sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con
riferimento al tema “Coronavirus Covid -19”;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e
tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale
della ricorrente;
E per l’accertamento
dell’illegittimità del comportamento posto in essere - per la parte di rispettiva

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competenza - dall’AGCom e dal Corecom Lazio attraverso l’immediata
sospensione dell’attività esercitata dalla ricorrente, con l’inibizione e l’intimazione
a quest’ultima di trasmettere il format “Il Cerca Salute” nella propria
programmazione, senza neppure aver previamente assicurato le forme di garanzia
partecipativa, né aver concluso il relativo procedimento sanzionatorio, avviato con
l’Atto di contestazione qui impugnato.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 aprile 2020, per
l’annullamento
f) della Delibera n. 152/20/CONS, adottata dall’AGCom in data 07/04/2020 e
notificata il successivo 10/04/2020, avente ad oggetto: “ordinanza ingiunzione nei
confronti della società Italian Broadcasting S.r.l.s. (servizio di media audiovisivo su
satellite recante il marchio “Life TV Network”) ai sensi dell’articolo 51, comma 9,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Corecom Lazio e dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020, tenuta con le modalità
di cui all’art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 (conv. in L. n. 27/2020), la dott.ssa
Emanuela Traina e trattenuta la causa in decisione ai sensi dello stesso art. 84,
comma 5, del d.l. n. 18 del 2020;
Premesso che l’esame del Collegio verte sulla domanda cautelare spiegata nel

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ricorso per motivi aggiunti, essendosi provveduto su quella contenuta nel ricorso
principale con l’ordinanza n. 3105 del 23 aprile 2020;
Rilevato che:
- l’ordinanza ingiunzione impugnata con tale ricorso ha disposto la sospensione per
un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte del servizio
di media audiovisivo operante su satellite gestito dalla ricorrente in relazione alla
trasmissione, il 17 e 18 marzo 2020, di “contenuti, commerciali e non,
potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti”, in quanto
ritenuti “induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus
Covid-19”, fatto ritenuto “di particolare gravità” ai sensi della norma citata;
- l’Autorità con il provvedimento impugnato ha, pertanto, disposto l’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 51 comma 9 del TUSMAR, nella misura massima
di legge, a fronte di due giorni di trasmissione;
Rilevato, altresì, che la ricorrente afferma, senza contestazioni sul punto, di avere
rimosso integralmente tali contenuti dalla propria programmazione;
Considerato poi, in ragione di un sommario esame proprio della fase cautelare, che:
- gli effetti del provvedimento sanzionatorio, oltre a determinare in capo alla
ricorrente un evidente pregiudizio di natura non solo economica, consistendo come
detto nella completa paralisi dell’attività di media audiovisivo dalla stessa svolta,
non appaiono allo stato, proporzionati rispetto al fine perseguito, proprio alla luce
della disposta rimozione dei contenuti oggetto di contestazione;
- a fini cautelari, deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti
attinenti alla emergenza epidemica in corso, che possano ingenerare
disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle
competenti autorità sanitarie;
- nella comparazione degli interessi in gioco, con questa precisazione l’attività di
diffusione, oggetto di sospensione, può essere ripresa;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della proposta

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istanza cautelare tramite sospensione del provvedimento nei termini anzidetti, in
vista di una sollecita definizione del giudizio;
Considerato che le spese della presente fase del giudizio, per la peculiarità e novità
delle questioni trattate, debbano essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), accoglie
l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia della Delibera AGCom n. 152/20/CONS nei termini
precisati in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre
2020.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Luca De Gennaro, Presidente FF
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere
Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina