l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle strutture ricettive
all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Considera-
zioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turistico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).

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A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle strutture ri-
cettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici.

2. Le misure specifiche per strutture ricettive all’aria aperta.

Le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, devono rispettare rigorosa-
mente le misure di protezione generali anti Covid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle

mani, l’allontanamento fisico, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure
d'igiene respiratoria e prestare attenzione al consiglio di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico
in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre la direzione di una impresa turistico ricettiva all’aria aperta deve rispettare i seguenti
obblighi.
3. Il piano d’azione.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi
turistici devono stabilire un piano d’azione di controllo del contagio adattandolo alle caratteristiche
specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle
autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate e
rivalutate frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell'esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.

4. Il registro delle azioni.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive all’aria aperta, campeggi e villaggi

turistici devono redigere un registro delle azioni in cui annotare le azioni previste dal presente proto-
collo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure pro-
grammate per la prevenzione al rischio di contagio.

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È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.

5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all'interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi negli spazi
comuni, il sito internet della struttura ricettiva, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, i social
network, etc..
Oltre alle comunicazioni sopra descritte, il cliente deve essere informato di poter scaricare e
utilizzare la APP “Immuni”.

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa turistico ricettiva all’aria aperta deve formare ed informare il proprio personale, or-
ganizzando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente protocollo di sicu-
rezza e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del

Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.
Tutti i dipendenti della struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio turistico ed i
suoi collaboratori, ancorché occasionali, devono essere dotati di un tesserino o di un elemento di

riconoscimento (divisa, maglietta staff o altro) esposto e in modo visibile, affinché che i clienti pos-
sano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale della struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio turistico deve anche
essere in grado di identificare gli ospiti con sintomi respiratori ed informarli sulla necessità che restino
nelle loro stanze fino a quando non verranno visitati da un medico.
7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.

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Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva alberghiera,
compresi i collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di
iniziare il turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria,

costoro non possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).
8. L’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera.
Per l’accesso dei fornitori all’interno dei villaggi turistici e dei campeggi, si devono rispettare
le disposizioni contenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella strutture devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
In particolare:
la struttura deve informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

devono essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di con-
tatto tra fornitori e personale della struttura;

nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non possono accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non possono utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera;
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, devono sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura deve sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura deve informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.

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9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni e aree comuni, è obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
affiggere dei cartelli informativi;
delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).
Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
mascherine facciali;
occhiali;
guanti (monouso)
grembiule di protezione (monouso)
abito a maniche lunghe
sacchetto per rifiuti a rischio biologico
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio
turistico, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché

copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informa-
tiva sul trattamento dei dati personali;

ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo

◦ in caso di soggiorno nelle unità abitative (appartamenti, bungalow, villette...), conse-
gnare le chiavi delle unità abitative, al capogruppo od al capofamiglia che le distri-
buirà agli ospiti;

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per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti delle unità abitative a conservare
la chiave per tutta la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire
pagamenti con sistemi contactless, etc.).
Le chiavi delle unità abitative devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La
pulizia deve interessare anche il portachiavi, se presente.
Ai clienti ospitati in unità abitative autonome (ad esempio, appartamenti, bungalow, villette,

etc.) verrà consegnato un documento che possa fornire indicazioni per una corretta pulizia e sanifica-
zione degli ambienti personali.

10. Guanti, mascherine e cestini.
Sia in caso di utilizzo dei guanti che non, è sempre necessaria la periodica igiene delle mani
attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel alcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente.
I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso
di impiego dei guanti.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici, ove possibile, devono essere messi a
disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si devono
collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in
contatto con il contenuto.

11. Gli ascensori, parcheggi ed attrezzature.

L’utilizzo degli ascensori a edifici comuni deve essere tale da consentire il rispetto della di-
stanza interpersonale. La distanza può essere derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso

nucleo familiare o che condividono la camera. Negli altri casi, è necessario utilizzare la mascherina.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente.

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Il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato dall’ospite. Qualora ciò non sia possibile,

prima di accedere all’autovettura dell’ospite l’addetto al parcheggio deve indossare i guanti e ma-
scherina, areare l’abitacolo e assicurarsi che l’aria condizionata sia spenta.

Ogni oggetto (ad esempio, biciclette, computer, etc.) fornito in uso dalla struttura agli ospiti,
deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.
12. Gli strumenti di lavoro.
Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni
turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio, il telefono, la tastiera,

il mouse, lo schermo touch, il POS, la cancelleria, etc.). Al fine di agevolare di agevolare lo svolgi-
mento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non

indispensabili.
Ogni qual volta gli strumenti di lavoro devono essere utilizzati durante il medesimo turno da
più persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un
operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata.
13. La pulizia delle unità abitative e degli ambienti e aree comuni.

Ai clienti ospitati in unità abitative “autonome” è consegnato un documento che fornisce indi-
cazioni per una corretta pulizia e sanificazione degli ambienti personali.

La pulizia quotidiana degli spazi ed edifici comuni è effettuata secondo la prassi in uso nella

struttura ricettiva, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel ri-
spetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Negli edifici e aree comuni devono essere messi a disposizione degli ospiti distributori di gel
con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani.
Gli addetti al servizio di pulizia delle unità abitative e degli edifici comuni ( ricreativi e di

ristorazione) e delle aree comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale neces-
sari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:

guanti;

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mascherina;
cuffia per i capelli;
calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
unità abitativa. In ogni caso, durante la pulizia delle unità abitative l’ospite non deve essere mai
presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio sono le seguenti:

prima di entrare nella unità abitative verificare di aver indossato correttamente gli oppor-
tuni dispositivi di protezione individuale;

areare le stanze aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia;

nel caso di partenza l’unità abitativa sarà sanificata;
dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti;

i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
negli edifici comuni (ricreativi e di ristorazione) tutti gli elementi che vengono a contatto
ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere puliti ad
intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo;
eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al termine delle operazioni di pulizia.

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Le modalità operative del servizio di pulizia nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le
seguenti:
la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
14. Mezzi mobili, servizi igienici comuni, servizi commerciali.
I mezzi mobili dei clienti (tende – roulotte – camper - ecc.) dovranno essere preferibilmente
posizionati in maniera equidistante dai margini delle piazzole.
Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i vari equipaggi, le piazzole,
per tutta l’estensione del loro perimetro, dovranno essere separate da una fascia libera di almeno 2
metri.
I servizi igienici comuni devono essere dotati all’ingresso di distributori di igienizzante per le
mani, oltre all’affissione di cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali, nonché di un
foglio di lavoro che riporti distintamente gli orari dei passaggi delle pulizie e delle schede tecniche
dei prodotti utilizzati.
Gli utenti in transito negli spazi comuni/zone di passaggio dovranno sempre indossare i DPI,
allorquando non siano impegnati nelle ordinarie operazioni di igiene personali.

In ogni caso, l’utilizzo dei servizi comuni dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanzia-
mento e sicurezza, evitando ogni possibile assembramento. Pertanto, l’accesso al gruppo servizi sarà

consentito solo quando i lavandini o le cabine docce e wc siano disponibili, in modo tale che il numero
di questi ultimi sia pari al numero degli utenti, così da evitare inutili soste negli spazi comuni/zone di
passaggio.

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I lavandini dovranno essere distanti almeno 1 mt, se ciò non fosse possibile, si procederà alla
chiusura alternata degli stessi, così da assicurare la distanza di sicurezza tra gli ospiti.
Negli ambienti chiusi, sarà costantemente garantito il ricambio d’aria, conformemente a quanto
previsto dalle norme.
Gli eventuali market o punti vendita di prodotti commerciali della struttura, dovranno garantire
la fornitura di soluzioni da utilizzare per la disinfezione e sanificazione degli ambienti, idonei a tali
scopi e conformi alle indicazioni previste dai vigenti protocolli sanitari (soluzioni disinfettanti a base
alcolica, a base di ipoclorito di sodio, etc.), oltre a tutti gli altri dispositivi di protezione individuali,
quali guanti e mascherine. Nei negozi e attività commerciali interne alla struttura, fermo restando il
rispetto di quanto previsto nell’Allegato 10 alla presente Ordinanza, si devono applicare le misure di
distanziamento disposte dalle linee guida specifiche per la categoria incentivando la consegna dei
prodotti direttamente presso le piazzole e i bungalow, ordinando da remoto. Deve essere assicurato il
corretto accesso alle aree e ai servizi comuni con percorsi di sicurezza ed eventuale perimetrazione
delle aree stesse, predisponendo segnaletica per delimitare gli spazi.
15. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

16. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dall’Allegato 1) alla presente Ordinanza, il personale deve aver

ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla norma-
tiva vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

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Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in
idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di
materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l'apertura / chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.

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Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori.
Ad esempio:
realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti
monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
distanziare le stazioni di lavoro;
limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

17. Le attività ricreative e di svago.
Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi,

con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i mini-
club privilegiando aree all’aperto.

Le attività sportive a squadre quali beach volley, calcetto, etc., che non consentono il prescritto
distanziamento sociale, sono limitate secondo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.
L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di
una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire
l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti sia nell’area di accesso che all’interno della
vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.

Tra le persone deve comunque essere sempre garantito il distanziamento di almeno un metro
sia fuori che dentro l’acqua con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.

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In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il

posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciuga-
mano/telo mare di proprietà. L’ingresso in acqua è organizzato utilizzando, ove necessario, i cammi-
namenti predisposti, consentendo il distanziamento sociale. Gli addetti al salvataggio avranno cura di

richiamare al rispetto delle regole ove necessario.
Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere posizionati
in postazioni fisse nel rispetto delle prescrizione contenute nell’Allegato 3) alla presente Ordinanza
Per le aree ricreative dedicate ai bambini, a seconda del contesto locale e delle istruzioni delle
autorità sanitarie nazionali, è consigliabile evitare assembramenti e prevedere protocolli specifici per
la pulizia e sanificazione di queste aree.
18. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei clienti.
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena,
in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si
proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e
attività all’interno della struttura ricettiva;
rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e
servizi igienici;
lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle
mani anche dei bambini;
obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di
mani e viso;
indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.
Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita autocertificazione).

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19. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente.
In questi casi, in attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.
Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’auto‐isolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
20. Ospite contagiato.
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria unità abitativa o a un ambiente isolato con la porta
chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se
possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella unità abitativa occupata dall’ospite
malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall’ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19.
A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti.

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21. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

22. Responsabilità.
La corretta attuazione in tutte le sue fasi del piano d’azione predisposto, in ottemperanza a quanto
verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare e/o

rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete azien-
dale della prevenzione ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante dal

verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.