l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 07

Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle attività

dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nei rifugi montani
ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii..

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2. Misure igieniche del contenimento dell’epidemia in rifugi custoditi.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso impiegando detergenti adeguati alle
diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.
La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni

idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva di-
sinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Il lavaggio della biancheria da letto è da attuare con detersivo a 90° o a temperatura più bassa
con additivo (candeggina).
Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti e future del Collegio regionale delle Guide
Alpine al fine, anche, di programmare le attività favorendo quelle di una sola giornata con possibile
utilizzo dei rifugi custoditi usando il servizio di ristoro, meglio se all’aperto, secondo le norme di
distanziamento sociale.
Nel caso di superamento delle restrizioni in materia di soggiorno, qualora si decida un’attività
di più giorni gli operatori della montagna devono acquisire le autocertificazioni dei clienti relative

all’anamnesi COVID 19 da conservare nel rispetto delle norme sulla privacy fino alla fine dello sta-
to di emergenza (questionari somministrati prima della gita e misurazione della temperatura corpo-
rea).

È obbligatorio l’uso del proprio sacco lenzuolo con copricuscino su biancheria da letto sanifi-
cata.

È assolutamente vietato l’utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in questa fase, tranne in ca-
so di emergenza; comunque l’accesso equivale ad accettazione del rischio di contagio da Covid-19.

È necessario usare una tenda od un sacco bivacco all’esterno.

3. Il piano d’azione.
I gestori dei rifugi stabiliscono un piano d’azione di controllo del contagio adattandolo alle

caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con le racco-
mandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:

prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.

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È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori redigono un registro delle azioni in cui devono essere annotate le azioni previste dal
presente protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo
le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano).
5. La comunicazione.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
6. La somministrazione di alimenti e bevande

Si raccomanda in via prioritaria di utilizzare gli spazi aperti nella somministrazione di alimen-
ti e bevande. In caso contrario, si rinvia agli Allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza, per quanto ap-
plicabili.

7. Le attività consigliate (e non) in montagna nella Fase 2.

Sulla base delle indicazioni fornite per la riduzione del contagio, del fatto che le persone han-
no avuto un periodo di decondizionamento fisico e anche considerando che all’inizio della Fase 2

gli ospedali saranno ancora congestionati, sarà opportuno proporre attività meno faticose e in cui vi
siano presenti meno pericoli oggettivi generalmente tipici degli ambienti montani più severi.

I gruppi di clienti dovranno essere limitati a poche persone (ad esempio, al massimo 5 perso-
ne) per poter mantenere il distanziamento efficace per la riduzione del contagio.

Anche queste indicazioni chiaramente potranno variare in base ai decreti periodici emanati a
livello nazionale o regionale.
Le attività consigliate e non sono le seguenti:

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Alpinismo e/o Scialpinismo e/o Escursionismo (estivo o invernale): praticabile se-
guendo le indicazioni di distanziamento come indicato e di uso della mascherina e la-
vaggio mani;

Eliski: non praticabile per spazio disponibile ristretto sull’elicottero;
Vie ferrate: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione
delle mani e corde/catene e materiale;
Arrampicata su ghiaccio: rivalutazione nel prossimo inverno in base all’andamento
della pandemia:
Arrampicata su roccia: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e
disinfezione delle mani e corde/catene e materiale;
Alpinismo extraeuropeo: al momento da valutare in base ad apertura delle frontiere e
fortemente sconsigliato per inattendibilità situazioni in alcune aree e per problematicità
in caso di esordio di malattia in paese extraeuropeo. Da notare che nessuna compagnia
copre i trasferimenti sanitari in corso di pandemia;
Canyoning: praticabile seguendo le indicazioni di uso della mascherina e disinfezione
delle mani.