l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 segua un approccio integrato, a garan-
zia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai

rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività
commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante).

Si forniscono le seguenti indicazioni per le attività commerciali in sede fissa (esercizi di vici-
nato – medie e grandi strutture di vendita – centri commerciali), al fine di contrastare l’epidemia di

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COVID-19, le quali operano nel rispetto delle misure previste dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 apri-
le 2020.

Vista la peculiarità dell’attività di commercio, il protocollo contiene misure che seguono la
logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui
all’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa adottano il presente protocollo di re-
golamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia

per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato
alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

Il presente protocollo di sicurezza è uno strumento di supporto alle imprese del settore com-
mercio al dettaglio in sede fissa con l’obiettivo di permettere di lavorare in sicurezza e tutelare la sa-
lute dei lavoratori e dei clienti nella emergenza da COVID-19.

Si ricorda che le misure di sicurezza anticontagio si aggiungono a quelle già adottate ai fini

della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (cfr., D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) ed a quelle previ-
ste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).

Pertanto, è necessario che l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19
segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo
coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari
(consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono an-
che coincidere.

2. La formazione e l’informazione del personale.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve provvedere a formare ed informare il proprio

personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvan-
ti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la

prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero deve rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
L’impresa di commercio in sede fissa deve, altresì, provvedere alla adeguata formazione sul

corretto uso della mascherina e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazio-
ne a distanza (ad esempio, e-learning).

3. Informazioni di carattere generale.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il commerciante su aree pubbliche deve informa-
re tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando

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e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi e
coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema Covid-19.
In particolare, il commerciante su aree pubbliche deve:
avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o
simil-influenzale, o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al
COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc.) da porre sul

banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle moda-
lità organizzative adottate per prevenire il contagio;

procurarsi materiali informativi utili che possono inoltre essere scaricati da siti istituzionali
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), Regioni, etc.).
Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

in modo da trasmetterli prima dell’accesso nel mercato o fiera ed evitare, in tal modo, la trasmissio-
ne di materiale cartaceo;

L’impresa deve fornire al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo
conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento all’importanza di:
mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene;
utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

A tal proposito, il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio perso-
nale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (cfr., materiale OMS, ISS, Mi-
nistero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a distanza (ad esempio, FAD, e-
learning).

4. Le informazioni ai dipendenti.
Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei

luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la par-
tecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.

Nello specifico, per quanto concerne i dipendenti, il datore di lavoro deve informarli de:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di

doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della pre-
venzione laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, sussistano sintomi

influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedi-

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menti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio;
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro
nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti;

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della pre-
senza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorati-
va, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (ad esempio, addetti pulizie, ma-
nutenzione, fornitori, vigilanza) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multi-
mediali, in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale

cartaceo.

Il datore di lavoro fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate, te-
nendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:

mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene:
utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi

(cfr., materiale OMS, ISS, Ministero della Salute...), privilegiando modalità di formazione a distan-
za (ad esempio, FAD, e- learning);

Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
5. Le informazioni al cliente.

Vi è l’obbligo di avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomato-
logia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite, etc.) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto

contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS).

Inoltre, bisogna predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locan-
dine, cartelli, etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili

per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi

utili possono essere scaricati da siti istituzionali (ad esempio,Ministero della Salute, Istituto Superio-
re di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Regioni, etc.).

Essendo l’informativa valida anche per clienti che accedono al locale, è opportuno che le lo-
candine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scari-
cabili da siti ufficiali come Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione

Mondiale della Sanità, Regioni, etc.).

In presenza di attività commerciali in posti fissi con vendita di beni e servizi in forma automa-
tizzata e senza personale, devono essere previste le seguenti misure precauzionali, il cui elenco è

esemplificativo, ma non esaustivo:

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affissioni di apposita cartellonistica volta a ricordare il rispetto delle distanze di sicurezza
e le prescrizioni nazionali e regionali vigenti;
apposizione all’ingresso di dispenser di soluzioni liquide igienizzanti;
apposizione sulla pavimentazione di segnaletica di distanziamento;
igienizzazione costante delle superfici più sottoposta a contatto (ad esempio, la pulsantiera
dei macchinari per l’erogazione di bibite, o la lavatrice a gettoni, etc.);
la sanificazione giornaliera dei locali;
la sanificazione degli eventuali impianti di aerazione.
6. Le modalità di accesso in azienda.
L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in

modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni. L’ingresso è consentito solo indossan-
do la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completa-
mento delle operazioni di consegna e/o pagamento della merce e devono essere muniti di protezione

delle vie respiratorie e guanti.

Devono essere favoriti orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibi-
le contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa),

Dove è possibile occorre:
dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza
di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo indi-
spensabile all’erogazione del servizio;

assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra
lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente

l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, an-
che preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle

mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della
distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina è possibile l’utilizzo di
strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy, secondo le modalità indicate
nella nota riportate a fianco.

Dopo il controllo, ad ogni ingresso il personale procede al lavaggio delle mani con acqua e sa-
pone o alla disinfezione con gel disinfettante tramite dispenser posizionato all’ingresso.

I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, devono essere forniti di un tesserino di rico-
noscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediata-
mente riconoscibili.

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La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di:
rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia ne-
cessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può
omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche
oralmente. Per quanto concerne i contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità

del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con ri-
ferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di si-
curezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e

con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al
termine dello stato d’emergenza;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare,

sotto il profilo organizzativo, si deve individuare i soggetti preposti al trattamento e forni-
re loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono esse-
re diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esem-
pio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali ga-
ranzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio

responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi. Tali attività perseguono la finalità di evitare preventivamente il diffondersi del

virus nell’ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riusci-
re a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le

misure di prevenzione. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura
indicata nel presente protocollo di sicurezza. In alternativa il personale potrà presentare
una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si
deve:

lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 mi-
nuti);

i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile
che siano allontanati da telefoni cellulari;
la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della
temperatura.

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Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso
in azienda dovrà procedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di
alcol di almeno il 60%.
L’impresa può individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i
dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso
d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà es-
sere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipar-
timento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-
19, l’appaltatore deve informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare

con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’impresa committente deve
fornire all’impresa appaltatrice una completa informativa dei contenuti del protocollo
aziendale;

deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualun-
que titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

La sicurezza del lavoratore deve essere sempre garantite anche durante gli spostamenti dovuti
al servizio di trasporto organizzato dalla azienda stessa
7. Le modalità di accesso dei fornitori esterni e dei clienti.

Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate specifiche procedure di ingresso, transi-
to e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di

contatto con il personale in forza nei reparti, uffici coinvolti.
Inoltre:

gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privile-
giando la trasmissione telematica di documenti;

bisogna regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non
apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività;

nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore deve lascia-
re preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di

materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un
metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti);

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favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e
prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro
prodotto equivalente);

controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distan-
ziamento;

prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o indi-
viduare servizi igienici dedicati; è vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente. In

ogni caso è da garantire una pulizia costante in base a quanto previsto dal presente proto-
collo .

deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno
rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali, distanza
interpersonale, mascherine, guanti e quant’altro necessario al fine della prevenzione del
COVID-19.

8. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata
come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;
la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della

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Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
9. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.
10. I dispositivi di protezione individuale (DPI).

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È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

11. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

12. La sorveglianza sanitaria. Il medico competente. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indi-
cazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

Inoltre, devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia;

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulterio-
re misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

Il Presidente della Regione

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Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggeri-
re l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della dif-
fusione del virus e della salute dei lavoratori;

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identifi-
cazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti

con pregressa infezione da COVID 19.

Si raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili an-
che in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente,

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modali-
tà previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente compe-
tente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansio-
ne (cfr., art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. n. 81/2008), anche per valutare profili specifici di ri-
schiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Le aziende del settore commercio che non hanno nominato il medico competete in quanto non
previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, alla ripresa dell’attività
applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
13. La gestione degli spazi comuni.
Il primo criterio di protezione da Covid-19 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori,
tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore del commercio in particolare negli
esercizi di vicinato.

Pertanto, il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodula-
zione della capienza, degli spazi, dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.

Per quanto concerne gli spazi comuni frequentati da soli lavoratori, il loro accesso, comprese
le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato. Ne consegue che si deve:
organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni;
prevedere una ventilazione continua dei locali;
concordare un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi mantenimento della distanza
di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Inoltre, il datore di lavoro provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
spogliatoi per:
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;

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garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei lo-
cali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

14. L’organizzazione aziendale.
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale, il datore di lavoro:
favorire l’alternanza dei lavoratori su più turni nell’arco della giornata;
verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio;
articolare il lavoro con orari differenziati;
dividere l’area delle casse con dispositivi di protezione.
15. La gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti.
Si devono favorire orari di ingresso ed uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile
contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
16. Il comportamento dentro l’esercizio commerciale.
Dentro l’esercizio commerciale, bisogna osservare i seguenti comportamenti:
distanziamento interpersonale almeno di un metro in tutte le attività e le loro fasi;
accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
◦ attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle ore
21:00;
◦ per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a
un massimo di due operatori;
◦ per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato
in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata
e di uscita;
utilizzo di mascherine sia da parte degli addetti alla vendita, che dei clienti;
disponibilità e accessibilità di dispenser in particolare all’ingresso, vicino ai camerini, alle
casse, ai sistemi di pagamento, tastiere e schermi touch.
Per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori si fa riferimento è necessario:
che il cliente e l’addetto alle vendite procedano sempre a lavarsi le mani con sostanza
idroalcolica disinfettante;
mantenere la distanza interpersonale anche con altri clienti;
utilizzare obbligatoriamente le mascherine;

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predisporre il contingentamento delle cabine di prova;
sanificare frequentemente le cabine prova.
17. Disposizioni specifiche per i centri commerciali, grande distribuzione ed
outlet.
Le disposizioni del presente protocollo di sicurezza si applicano in quanto compatibili a tutte
le attività che sono localizzate all’interno di un centro commerciale o similare.
Di norma,m tutti gli aspetti gestionali comuni del centro commerciale sono demandati ad un
organismo di gestione che ha ad oggetto:
la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della struttura medesima (come,
ad esempio, la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni);

la comunicazione unitaria verso l’esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzio-
ni);

la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrici dei vari
servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso.
Ne consegue che i predetti organismi di gestione sono responsabili della gestione legata
all’emergenza COVID-19.
18. I parcheggi.
Per quanto concerne i parcheggi, bisogna segnalare i percorsi ed i varchi dedicati di ingresso e
di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Deve essere data una particolare attenzione alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano
prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche multilingue ai
clienti consumatori.

19. Gli ingressi e le uscite.
L’organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali deve essere realizzate in modo
da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita.
In particolare:
è possibile prevedere un’eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura

commerciale e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di si-
curezza su ciascuna porta. L’ingresso deve essere dotato di dispenser con soluzioni

idroalcoliche;

al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, siffatte porte temporaneamente chiu-
se per gli ingressi non devono essere bloccate, in modo da poter essere utilizzate in caso

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di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di
emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata;
sussiste l’obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno
del centro commerciale e/o degli outlet, pena il diniego di accesso;

i clienti possono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scan-
ner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare in-
feriore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In

caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso
l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli outlet;

si deve fare filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distan-
ziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati;

si deve procedere al conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della

soglia massima "autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle su-
perfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti;

nel rispetto del diritto della privacy, vi è la possibilità di visualizzare, spesso attraverso
monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti.
20. I percorsi esterni.
Per quanto concerne i percorsi esterni, vi è l’obbligo di:

installare, in prossimità dei varchi di accesso, percorsi obbligati con segnaletica a pavi-
mento per garantire le distanze di sicurezza (minimo un metro) in caso di code in ingres-
so;

esporre obbligatoriamente, lungo percorsi di ingresso, apposite segnaletiche che spieghi-
no ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento

da tenere all’interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni devono essere
riportate all’ingresso di ogni punto vendita interno;
per quanto concerne l’ingresso di fornitori e di corrieri, si applica quanto già previsto nel
presente protocollo di sicurezza. Tuttavia l’ingresso è ammesso solo in fase di chiusura

del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanzia-
mento sociale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico

merci devono essere vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza

ove possibile, anche con l’ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre au-
tomatiche). Il personale dei corrieri deve essere invitato a restare nel veicolo sino al suo tur-
no di scarico.

21. I percorsi interni.
Per quanto concerne i percorsi interni, vi è l’obbligo di:

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definire, laddove necessario, specifici percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in
negozi, incluso l’ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare
al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle
distanze di sicurezza;
rispettare in ogni punto vendita le regole di accesso previste nel presente protocollo al
fine di evitare code ed assembramenti e rispettare la distanza interpersonale. Anche per
questi esercizi può essere prevista l’utilizzo di apposita segnaletica, individuati gli spazi
di attesa, garantendo la distanza interpersonale;
predisporre apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza
adottate e il comportamento da tenere;
trasmettere regolarmente messaggi audio e video, ove possibile, all’interno che ricordino
le disposizioni di sicurezza da adottare.
22. I servizi igienici, gli ascensori, le rampe mobili e le scale.
Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni
(comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal
personale di sicurezza preposto.

Ove possibile, gli ascensori devono essere dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (co-
municando ciò con appositi pannelli informativi all’esterno) e controllati periodicamente dal perso-
nale di sicurezza preposto.

Le rampe e le scale mobili devono essere dotate di segnaletica indicante il distanziamento di un
metro.

23. Il distanziamento sociale nelle parti comuni.

Al fine di garantire il distanziamento sociale all’interno degli spazi comuni, deve essere predi-
sposto un accurato piano di comunicazione agli ingressi e all’interno su canali fisici e digitali per

informare i clienti.
Il personale di sicurezza preposto deve aiutare i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.
I singoli retailer devono informare con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto
di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.