l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica,

Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle Autoscuole,
Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica.

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2. Gli adempimenti a carico delle imprese.
Gli adempimenti comuni a carico delle imprese sono i seguenti:
 l’obbligo da parte dei responsabili di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione

individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che discipli-
nano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente

al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegian-
do in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;

 l’informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, conse-
gnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali azienda-
li, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure

precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto
potrà contemplare l'interruzione del servizio;
 l’installazione di dispenser presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli di soluzione

idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsia-
si titolo entri in azienda;

 l’accesso di fornitori potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico o digitale. I
fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti l’igiene e la sicurezza esposti nei

locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l’accesso e la perma-
nenza presso la sede di lavoro. Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipo-
logie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza

di un metro;
 l’accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni
del Ministero della Salute con la previsione di di un ricambio di aria continua dei locali,

di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all’interno di tali spazi, con il mante-
nimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;

 la sanificazione e l’igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavo-
rative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con partico-
lare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a

qualsiasi titolo entri in da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;

 la dotazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro lad-
dove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vi-
genti prevedendo

 l’installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del si-
stema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela

etc.);
 la dotazione e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali da parte del personale nei
punti di accoglienza della clientela;
 l’organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro, se
presenti e dei servizi igienici;

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 la possibilità per il datore di lavoro di promuovere ed effettuare uno screening sulla pro-
pria popolazione dei lavoratori, esclusivamente su base volontaria, in accordo con la

RSA, se presente, l’RLS ed il medico competente, avvalendosi di personale sanitario

abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda (in ottempe-
ranza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE n.

679/2016 – GDPR), solamente nel corso dell’emergenza sanitaria in corso, ed allo scopo
esclusivo di prevenire la diffusione del contagio e l’insorgenza di patologie correlate.
3. L’obbligo d’informazione.
L’impresa deve informare propri dipendenti (secondo quanto fissato nel paragrafo precedente

e mediante le modalità più idonee ed efficaci) e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda po-
sto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e

di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente vi-
sibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.

In particolare, le informazioni devono concernere:

 l’informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in Azienda o salga a bordo dei vei-
coli e/o dei natanti necessari all’espletamento dell’attività, circa le disposizioni adottate

delle Autorità, tramite Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO CORO-
NAVIRUS - Dieci comportamenti da seguire”);

 l’affissione di tali indicazioni all’interno di ogni luogo di lavoro, nei locali comuni e
all’interno di ogni servizio igienico;

 la comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (ol-
tre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e

l’autorità sanitaria;

 la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soc-
corso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

 la comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in Azienda anche suc-
cessivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di in-
fluenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al vi-
rus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domici-
lio;

 la comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmen-
te il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distan-
za dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di

lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in mate-
ria.

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4. La sanificazione.
L’impresa deve provvedere ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, dei servizi sanitari,
nonché dei veicoli, motocicli e dei mezzi nautici in uso.
In particolare:
 garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago;

 verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei loca-
li, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali Aziendali, vei-
coli ed imbarcazioni, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni del-
la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono

fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di locali, veicoli ed attrez-
zature.

Il Datore di Lavoro provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfi-
ci di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e moda-
lità di igienizzazione specifica (ad esempio, maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori,

tastiere, mouse ecc.) anche al fine di programmare il numero delle persone e o dei dipendenti che vi
possono accedere Per l’utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad esempio, attrezzature di lavoro
quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc..) il Datore di Lavoro prevede

procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e dispo-
nendo l'opportuna aerazione delle cabine e degli abitacoli chiusi, fra una lezione di pratica e quella

successiva.
L’impresa, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità
ritenute più opportune, organizza interventi particolari di pulizia, ferma restando la periodicità degli
stessi.

5. Il personale dipendente.
Il personale dipendente, prima dell’accesso nell’azienda, potrà essere sottoposto a al controllo
della temperatura corporea tramite termo scanner, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non
sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;

Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chi-
rurgiche o visiere facciali protettive (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria,

documenti, esercitazioni pratiche, etc.). L’utilizzo dei medesimi dispositivi è obbligatorio negli uf-
fici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori.

Come già definito dal D.Lgs. n. 81/2008, resta l’obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi
di protezione individuale.

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6. La gestione di un lavoratore sintomatico.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e presenti sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. A seguito di
tale segnalazione, si procede al suo isolamento, con relativa fornitura di mascherina e all’isolamento
degli altri lavoratori presenti sulla base delle disposizioni dell’Autorità Sanitaria Locale.
L’impresa procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stret-
ti” avuti da una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno
essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del
Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima
interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione
individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
 mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
 guanti monouso per tutti i partecipanti.

Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termoscanner o con diversa ed ade-
guata strumentazione;

Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno
due metri.

Ad ogni fine lezione deve essere prevista un'adeguata sanificazione dell’aula, degli arreda-
menti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, la sanificazione in oggetto sarà esegui-
ta secondo le modalità sopra elencate al paragrafo dedicato alla sanificazione.

7. Raccomandazioni specifiche per l’utilizzo condiviso di veicoli e lo svolgi-
mento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli

spostamenti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e
relativi regolamenti di attuazione.
Tenuto conto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e

contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di gui-
da, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garanti-
re il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali previsti dalla normativa vigente.

Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.

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Gli occupanti del veicolo o dell’imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi in-
dossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al

minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore

del veicolo o dell’imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore , allievo o candidato ed in particola-
re, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o

della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumen-
ti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del pro-
prio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel

rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e
del distanziamento sociale.
Inoltre, si deve procedere a:
 garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle

portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il preceden-
te utilizzatore;

 garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le su-
perfici

 vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
 garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il

precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamen-
to, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pa-
reti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore etc.), con partico-
lare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di

tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo
(chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione
portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc.);

 garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di inte-
razione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di co-
mando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime,

cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio,

carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di sal-
vataggio etc.) in un a logica di alternanza con il precedente utilizzatore;

 informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o

vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa gene-
rare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e

nell’ambiente;

 viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condi-
viso completamente aperti;

 non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;

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 durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente al-
la guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di al-
lievo, istruttore esaminatore) devono indossare:

◦ una mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
◦ guanti monouso;
 non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o
dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di
igiene;
 lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad
uso condiviso e subito dopo usciti;
 usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite
autonomamente.