l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati -

fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 segua un approccio integrato, a garan-
zia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai

rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività
commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante).

Il Presidente della Regione

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Ad integrazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.

54/2020, si forniscono le seguenti indicazioni per mercati - fiere – posteggi isolati - commercio iti-
nerante, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di

COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Vista la peculiarità dell’attività di Commercio su aree pubbliche, il presente protocollo di si-
curezza prevede misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legisla-
tore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020) e le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamenta-
zione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori

sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità
interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Il presente protocollo si applica anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell’usato,
straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non commercianti su
aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera (ad esempio espositori,
volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al rispetto del presente protocollo.
2. La formazione e l’informazione del personale.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve provvedere a formare ed informare il proprio

personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvan-
ti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la

prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero deve rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve, altresì, provvedere alla adeguata formazione

sul corretto uso della mascherina e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di forma-
zione a distanza (ad esempio, e-learning).

3. Informazioni di carattere generale.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il commerciante su aree pubbliche deve informa-
re tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando

e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi e
coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema Covid-19.
In particolare, il commerciante su aree pubbliche deve:
 avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile
e/o simil-influenzale, o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi
al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);

Il Presidente della Regione

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 predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc.) da porre
sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle
modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;

 procurarsi materiali informativi utili che possono inoltre essere scaricati da siti istituzio-
nali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), Regioni, etc.).
Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

in modo da trasmetterli prima dell’accesso nel mercato o fiera ed evitare, in tal modo, la trasmissio-
ne di materiale cartaceo;

L’impresa deve fornire al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo
conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento all’importanza di:
 mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
 rispettare il divieto di assembramento;
 osservare le regole di igiene;
 utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

A tal proposito, il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio perso-
nale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (cfr., materiale OMS, ISS, Mi-
nistero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a distanza (ad esempio, FAD, e-
learning).

4. Disposizioni di carattere organizzativo.
È consentita l’apertura dei mercati per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e
misti) nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo di sicurezza.
Per quanto concerne le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione
del banco, l’operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e
comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (cioè, mascherina,
guanti).
Il mercato, anche delle legislazione regionale vigente in materia di commercio, deve essere
organizzato in due aree ben distinte:
 settore alimentare;
 settore non alimentare.

Qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commi-
stione tra banchi alimentari e non alimentari.

Per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, per
un periodo provvisorio di durata fino al 30 luglio 2020 è vietato il consumo sul posto, fatto salvo il

rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nell’Allegato 2) alla presente Ordinanza. La Re-
gione Abruzzo si riserva di modificare tale data, anticipando o posticipando la scadenza indicata a

seconda delle circostanze che lo consentano.
I mercati già riaperti ai sensi della O.P.G.R. n. 54/2020 devono:

Il Presidente della Regione

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 osservare e far osservare le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di sicurezza;
 prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica

che indichi il comportamento da tenere all’interno della suddetta area per garantire la di-
stanza sociale e l’uso obbligatorio di DPI (mascherina);

Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto alcun

decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato stori-
camente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure anticovid, è fattibile un am-
pliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo.

In alternativa, il Comune, d’intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può pre-
vedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio

o una suddivisione del mercato in più giornate;
Nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020 partecipano al mercato i commercianti ambulanti
assegnatari del posteggio.
Nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020, le Amministrazioni si assicurano che i partecipanti

alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza duran-
te il mercato o la fiera.

È demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale
data l’operazione della spunta.
I Comuni, dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura

dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla assegna-
zione provvisoria fino al 30 luglio 2020, dei posteggi liberi e non occupati in base alla graduatoria

degli spuntisti. Successivamente vengono osservate le disposizioni di cui al punto precedente ove
ritenuto opportuno.

Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti. Pos-
sono svolgere l’attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel

rispetto delle regole indicate dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale, ovvero de-
vono essere previste misure che permettano tale criterio;

È vietata qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di al-
meno un metro, l’utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi; non sono previsti

contingentamenti numerici nell’entrare nell’area mercatale, ma il rispetto di tutte le regole e dispo-
sizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del Covid-19.

Durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un

metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, come sopra indicato, deve es-
sere indicata l’entrata e l’uscita al banco di mercato e deve essere effettuata la segnatura a terra degli

spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l’utenza e tra l’utenza. Ogni commercian-
te ambulante può servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza

di sicurezza.
Nell’area di mercato o fuori dell’area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il

cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell’area di mer-
cato sia per attendere il turno per essere servito.

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanita-
rie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo di sicurezza, il

Il Presidente della Regione

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Comune competente per territorio può disporre l’allontanamento dal mercato di uno o più operatori
e disporne la sospensione dell’autorizzazione.

Nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, il Comune può sospendere il merca-
to per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

I clienti devono:
 permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l’acquisto della merce e

devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembra-
menti;

 fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavag-
gio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ri-
cetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il

contatto diretto con la merce ed il cliente.
L’operatore su aree pubbliche prima dell’accesso al luogo di lavoro si deve sottoporre anche
autonomamente al controllo della temperatura corporea e si automunisce di autocertificazione che

deve presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Se tale temperatura risul-
terà superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso. Le persone in tale condizione sono momenta-
neamente isolate, ci si deve accertare che indossino la mascherina protettiva e si deve seguire la

procedura prevista dalle disposizioni di legge;
L’amministrazione comunale ha la facoltà attraverso la Polizia Municipale (o individuando un
responsabile – definito covid manager - , opportunamente formato ) di controllare coloro che sono
privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso
d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento. La Polizia municipale e o il responsabile
coordina sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai

fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui al pre-
sente protocollo di sicurezza, nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai

Comuni.
Ogni operatore commerciale deve posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri

banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al temine delle operazioni i rifiuti devo-
no essere smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune.

Gli spostamenti dei commercianti all’interno dell’area mercatale devono essere limitati al mi-
nimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo.

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare
contatti diretti.

I Comuni possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di pre-
venzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazio-
ne istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle mi-
sure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Il mercato deve essere attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso;
Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale, anche se all’aria aperta, è obbligatorio
utilizzare guanti e mascherine protettive o altre forme idonee di prevenzione;

Il Presidente della Regione

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5. Disposizioni di carattere specifico.
Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati
in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati
È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i clienti/consumatori:
 la misura del distanziamento, attraverso, se fattibile, ampliamenti delle fasce orarie ed
una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita;
 la fornitura di adeguata informazione delle misure di cui all’Allegato 4 al D.P.C.M. del 26
aprile 2020 ed, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
 la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione
dell'orario di apertura;
 la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 l’avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.
Inoltre:
 per quanto concerne la misura del distanziamento, consentire, per locali fino a 40 metri
quadrati, l’accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 per quanto concerne l’uso di dispositivi di protezione, pretendere l’uso della mascherina
da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai
consumatori sia consentito servirsi da soli;

 garantire l’applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
6. Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e
Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente
nell'orario di svolgimento dell'attività.
Siccome la Circolare del Ministero dell’Interno 12 marzo 2014, n. 3794, recante “Indicazioni
tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” prevede che, per consentire l’intervento dei
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività
considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che
le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di vie di transito interne tali da
garantire l’esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli
dei Vigili del fuoco, è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i
consumatori:

Il Presidente della Regione

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 sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti

delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differen-
ziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

 per quanto concerne la regolamentazione degli accessi all’area di mercato in funzione
degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando
l’area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all’interno
di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa
pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
 un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo,
ove possibile, un intervento sull’area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero

operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimita-
zione dei passaggi , a cura degli operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di conte-
nimento;

 la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si
svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si
creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
 sia garantita la pulizia e l’igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
 sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 sia dato avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.

7. I servizi a domicilio.

I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monou-
so) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani.

La consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i traspor-
tatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio;

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in

contante o POS portatile, l’operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al ter-
mine dell’operazione.

Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto

ed il contante deve essere lasciato sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta veri-
ficato il pagamento, deve lasciare il cibo e l’eventuale resto, per, poi, allontanarsi prima che il clien-
te apra la porta.

8. Vendita per asporto.

All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (masche-
rina protettiva e guanti monouso).

Il Presidente della Regione

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Inoltre, devono essere assicurate modalità tali da escludere o limitare il contatto con i clienti
che non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale;
Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti ed il
contante deve essere lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione
dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento, procede alla consegna del cibo e
dell’eventuale resto in una contenitore a parte.
9. HACCP.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere

modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, gli operatori del setto-
re devono procedere al riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852,

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di
controllo HACCP”;

Deve essere presta una particolare attenzione all’informazione ed alla formazione dei dipen-
denti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. 26
aprile 2020.
10. Mercati dei produttori agricoli, mercati hobbisti e artigianali e fiere.
Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ai Mercati dei
produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e alle Fiere
11. Posteggi isolati o “fuori mercato” e commercio itinerante.

È consentita l’attività di commercio su are pubbliche per tutti i settori merceologici: alimenta-
ri, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo solo se com-
patibili con lo svolgimento della predetta attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispet-
tare le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio.

Le condizioni in ogni caso a cui i commercianti itineranti e su posteggio isolato devono atte-
nersi sono:

 garantire l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e, in
particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi

materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l’adeguata di-
stanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;

Il Presidente della Regione

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 quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte dei
consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia
consentito servirsi da soli.
Inoltre:
 è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine.
L’organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell’infrazione o
reato;

 il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e pres-
so la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad

uso del commerciante e del cliente;

 durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono sta-
re ad una distanza di almeno 1 metro;

 ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria
postazione di lavoro;

 sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contan-
te o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termi-
ne dell’operazione.

12. Disposizioni tecniche.

Le attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itine-
rante) devono sottostare alle seguenti disposizioni tecniche:

 distanza sociale: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti” che hanno
la misura minima di 1,20 metri x 1,50 metri. In questo senso la distanza sociale non può
quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L’operatore commerciale avrà
dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento
di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza;
 contingentamento: poiché il contingentamento di una intera area mercatale, risulta per la
maggior parte dei casi impraticabile. Come è impraticabile contingentare il passaggio in una
strada pedonale in cui l’utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio),

così può essere intesa la logica che non vieti il passaggio nell’area mercatale ma venga con-
tingentata la permanenza sul al banco di mercato, attraverso l’apposizione, a cura degli ope-
ratori, di paletti mobili a catenella che garantiscano l’entrata in un punto e l’uscita nell’altro,

inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione
massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1
dall’altro, considerando che tale attività si svolge all’aria aperta;
 apposizione cartelli: all’utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio
generali, riportate anche all’Allegato 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. L’ambulante deve

esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, re-
datto da parte della Regione Abruzzo in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da

creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l’utenza dei vari mercati;

Il Presidente della Regione

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 separazione banchi: non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree
tali da permettere il distanziamento; questo implica l’esigenza di isolare i banchi sul posto,

trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all’aria aperta; utile l’obbligo di estendere (attra-
verso l’apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in mo-
do tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in

alternativa : composizione del banco al contrario, in modo tale che la “conca” della disposi-
zione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa ma-
niera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano

corridoi tra un banco e l’altro di 60 cm);
 controllo: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra
cui quella dei carabinieri in pensione ) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il
mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da
tali figure che perlustrano l’area in continuazione.

 misura trasversale ulteriore: alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assesta-
mento post emergenza nei mercati e nelle fiere, è vietata la vendita della merceologia usata o

in alternativa l’amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite – isolate
dal resto del mercato.

13. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
 la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
 la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

 la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata
come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
 la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;

Il Presidente della Regione

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 la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della
Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
 prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

 non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

 pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
 pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
14. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

 il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
 l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
 il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.

Il Presidente della Regione

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15. I dispositivi di protezione individuale (DPI).
È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
 per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

 per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

16. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.