l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività degli agriturismi

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Conside-
razioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turi-stico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del

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D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio negli agriturismi.

2. Le misure specifiche per il settore ricettivo.

Le strutture ricettive devono rispettare rigorosamente le misure di protezione generali anti Co-
vid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, l’allontanamento fisico, evitare di toccare

gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure d'’igiene respiratoria e prestare attenzione al consiglio
di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre la direzione di una struttura ricettiva deve rispettare i seguenti obblighi.
3. Il piano d’azione.

I gestori degli agriturismi devono stabilire un piano d’azione di controllo del contagio adattan-
dolo alle caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con

le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
 prevenire i casi;
 gestire efficacemente i contagiati;
 ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
 garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori degli agriturismi devono redigere un registro delle azioni in cui annotare le azioni
previste dal presente protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio,
includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.
5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.

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Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi nella hall

e negli spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettro-
nica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc..

Oltre alle comunicazioni sopra descritte, il cliente deve essere informato di poter scaricare e
utilizzare la APP “Immuni”.

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa titolare dell’agriturismo deve formare ed informare il proprio personale, organiz-
zando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente protocollo di sicurezza

e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del Covid-
19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.
Tutti i dipendenti dell’agriturismo ed i suoi collaboratori, ancorché occasionali, devono essere
dotati di un tesserino o di un elemento di riconoscimento (divisa, maglietta staff o altro) esposto e in
modo visibile, affinché che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale dell’agriturismo deve anche essere in grado di identificare gli ospiti con sintomi

respiratori ed informarli sulla necessità che restino nelle loro stanze fino a quando non verranno visi-
tati da un medico.

7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.
Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva, compresi i
collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il
turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria, costoro non
possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).

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8. L’accesso dei fornitori all’interno dell’agriturismo.

Per l’accesso dei fornitori all’interno dell’agriturismo, si devono rispettare le disposizioni con-
tenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella struttura devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
Di seguito, in sintesi, si indicano le principali misure previste dal protocollo (si rinvia alla lettura
integrale del protocollo per maggiori dettagli):
 la struttura dovrà informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 dovranno essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di
contatto tra fornitori e personale della struttura;
 nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non potranno accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
 i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non potranno utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera.
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, dovranno sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura dovrà sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura dovrà informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.
9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni, è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
 affiggere dei cartelli informativi;
 delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).

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Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
 disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
 mascherine facciali;
 occhiali;
 guanti (monouso)
 grembiule di protezione (monouso)
 abito a maniche lunghe
 sacchetto per rifiuti a rischio biologico
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
 richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva alberghiera, prima dell’arrivo, tutte
le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità

che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali;

 ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
 in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo

◦ consegnare le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della ca-
mera, al capogruppo od al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;

 per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
 ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
 incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta

la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire pagamenti con si-
stemi contactless, etc.).

Le chiavi delle stanze devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La pulizia
deve interessare anche il portachiavi, se presente.
L’ospite ha la facoltà di chiedere che, durante il soggiorno, il personale addetto alle pulizie non
faccia ingresso in camera.

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I dipendenti devono indossare i guanti per movimentare i bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti.
Gli addetti al ricevimento devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare
in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, e numero
Covid Regionale 800595459.

Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sin-
tomi respiratori sono contenute nell’apposita sezione del presente protocollo.

9. La pulizia delle camere e degli ambienti comuni.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nella struttura ricettiva, impiegando
detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo
fornite dai produttori.
La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Negli spazi comuni ai piani (corridoi, pianerottoli, atrii ...) devono essere messi a disposizione
degli ospiti distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani.
Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree
comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento
del lavoro loro affidato:
 guanti;
 mascherina;
 cuffia per i capelli;
 calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
camera. In ogni caso, durante la pulizia delle camere l’ospite non deve essere presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio ai piani sono le seguenti:

 prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni di-
spositivi di protezione individuale;

 areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia. La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda

che sia già occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo
ospite (partenza);
 nel caso di fermata la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell’azienda;

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 nel caso di partenza la stanza sarà sanificata;
 dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti.

 i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

 la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

 in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
 la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
 non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
 il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
 se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite pulire le confezioni integre
presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero;
 i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

 i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

 quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
 rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
 nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono
a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere
puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo.
 eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
 gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al
 termine delle operazioni di pulizia;
 a fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve essere
pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti.
Le modalità operative del servizio nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le seguenti:
 la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

 i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

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procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
 le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
 per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

 all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
10. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

11. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dagli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, il personale deve

aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla nor-
mativa vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

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I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico-
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in idonei

contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l'apertura / chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.
Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

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le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori.
Ad esempio:
 realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
 fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti;
 monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
 distanziare le stazioni di lavoro;
 limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
 organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

12. Servizi accessori (attività ricreative e sportive).
Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi,

con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i mini-
club privilegiando aree all’aperto.

Bisogna osservare il corretto accesso alle aree e ai servizi comuni con percorsi di sicurezza ed
eventuale perimetrazione delle aree stesse predisponendo segnaletica per delimitare gli spazi.

Le attività sportive che non consentono il prescritto distanziamento sociale, sono limitate se-
condo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.

L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di
una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire
l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti sia nell’area di accesso che all’interno della
vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.

Tra le persone deve comunque essere sempre garantito il distanziamento di almeno un metro
sia fuori che dentro l’acqua con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
 la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;

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 la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
 la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il

posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciuga-
mano/telo mare di proprietà. L’ingresso in acqua è organizzato utilizzando, ove necessario, i cammi-
namenti predisposti, consentendo il distanziamento sociale. Gli addetti al salvataggio avranno cura di

richiamare al rispetto delle regole ove necessario.
Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere posizionati
in postazioni fisse nel rispetto delle prescrizione contenute nell’Allegato 3) alla presente Ordinanza.
13. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei clienti.
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
 obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena,
in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si
proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
 obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e
attività all’interno della struttura ricettiva;
 rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e
servizi igienici;
 lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
 misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle
mani anche dei bambini;
 obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di
mani e viso;
 indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
 controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.
Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita autocertificazione).
14. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente.
In questi casi, in attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.

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Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’auto‐isolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
15. Ospite contagiato.
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella stanza occupata dall’ospite malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall'ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19

16. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

17. Responsabilità.

Il Presidente della Regione

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La corretta attuazione in tutte le sue fasi del Piano d’azione predisposto, in ottemperanza a
quanto verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare
e/o rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete
aziendale della prevenzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante
dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.