Cronaca

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A Pescara l’ordinanza, in applicazione e in conseguenza dei decreti legati all’emergenza Coronavirus su base nazionale, dispone le seguenti limitazioni da venerdì 10 aprile e fino a lunedì 13 aprile (Lunedì in Albis) compreso:

 interdizione assoluta al transito pedonale sui marciapiedi del lungomare di Pescara, dal confine con il comune di Montesilvano al confine con il comune di Francavilla al Mare, compreso il Ponte del Mare, con deroga per quanti debbano accedere o uscire dalla propria residenza, domicilio o abitazione posti su questo tratto di strada;

 interdizione assoluta al passaggio di acceleratori di velocità e velocipedi (biciclette, ciclomotori o mezzi a trazione elettrica) sulla pista ciclabile del lungomare e in tutto il tracciato compreso tra i confini con Montesilvano e Francavilla, compreso il Ponte del Mare;

 interdizione assoluta al transito pedonale, di velocipedi e acceleratori di velocità sia sulla pista ciclabile che sul tracciato della Strada-Parco, con deroga per quanti debbano accedere o uscire dalla propria residenza, domicilio o abitazione posti su questo tratto di strada;

 divieto tassativo di accedere su tutte le spiagge del litorale cittadino compreso tra i comuni confinanti di Montesilvano e Francavilla;

 da venerdì 10 a lunedì 13 aprile p.v.è inoltre negato ogni permesso di stazionare sulle aree verdi del territorio comunale e zone esterne alle carreggiate viarie, ciò al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico di parchi e aree verdi dotati di recinzione, e sui siti delle riserve Pineta Dannunziana e e Pineta Santa Filomena.

Da sottolineare che i contravventori a queste disposizioni subiranno sanzioni comprese tra 400 e 3000 Euro.

avezzano comune 160712 rep 02

Città di Avezzano


COMUNICATO STAMPA DELL’8 APRILE 2020
Per opportuna informazione e ampia diffusione si comunica che come già anticipato, grazie anche al particolare impegno profuso congiuntamente dal Settore dei Servizi Sociali unitamente al Responsabile della funzione Volontariato del Piano di Protezione Civile, il Comune di Avezzano garantirà a far data da domani 9 aprile 2020 la consegna dei buoni spesa ai nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid - 19 e in stato di bisogno, in conformità alle determinazioni assunte dal Commissario straordinario con la Delibera del 06/04/2020 a seguito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
Ad esito dell’istruttoria svolta nei confronti di n.883 istanze pervenute entro il termine di scadenza fissato (6 aprile 2020), gli uffici comunali preposti hanno ammesso al beneficio n. 684 domande, mentre per n.199 posizioni sono in corso ulteriori richieste istruttorie per l’eventuale regolarizzazione o definitivo rigetto.
La distribuzione avrà avvio da domani giovedì 9 aprile 2020 presso i tre presidi all’uopo istituiti :
1) Sede del Settore Servizi Sociali con ingressi ubicati in Via Vidimali n. 36 e Via Vezzia n. 32 - Coordinatore : d.ssa Ottavi - Referenti : personale dei Servizi sociali;
2) Centro Operativo di Protezione Civile presso la Sede centrale del Municipio ubicata in Piazza della Repubblica n.8 - Coordinatore : Arch De Santis - Referenti : Volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile;
3) Centro del Partenariato sociale Agorà con sede in Via Febonio n.23 Coordinatore : dr. Luigi Milani - Referenti : personale delle associazioni del partenariato.
I cittadini ammessi al beneficio saranno contattati telefonicamente, sin da oggi, dagli operatori incaricati, per la comunicazione di ora data e luogo del ritiro.
Si prevede il completamento delle operazioni di consegna dei buoni spesa entro sabato 11 aprile 2020.
Nell’ottica di poter estendere le misure di solidarietà alimentare ad una più allargata platea di soggetti in stato di bisogno, l’amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare l’ammissione di ulteriori istanze pervenute anche oltre i termini - ferma restando la sussistenza delle condizioni previste - fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dr. Mauro Passerotti)

montesilvano municipio

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus covid-19:
chiusura lungomare e strada parco.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 in determinate circostanze, sul territorio comunale, si è riscontrata la violazione dei divieti di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di spostamento all’interno del
territorio comunale, nonché del rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale di un
metro;
 l’inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto
delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;
Accertato che, in particolare, negli ultimi giorni, si è registrata sul territorio del Comune di
Montesilvano la presenza all’aperto di un numero di persone mediamente superiore a quello rilevato
nei giorni e nelle settimane passate e ciò soprattutto sul lungomare, sulla spiaggia, sul marciapiede
del lungomare e sulla strada parco;
Valutato che tale situazione aumenterà, con alto grado di verosimiglianza, nei prossimi giorni in
considerazione del clima di festività della Settimana Santa, delle usanze legate alle ricorrenze e alle
celebrazioni religiose e pagane della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo e in ragione delle favorevoli
condizioni metereologiche ormai primaverili che potrebbero favorire uscite di singoli e di gruppi,
raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all’aperto per ragioni diverse
da quelle rigorosamente previste dall’attuale quadro normativo e regolamentare;
Ritenuto che tali specifiche condizioni costituiscono un concreto sopravvenuto aggravamento del
livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento
dell’epidemia che, solo nelle ultime ore, sta dando lievi ed ancora instabili segnali di
miglioramento;
Verificato che l’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che: “1. Nelle more dell'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono
introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le
misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti
da ogni disposizione di legge previgente”;
Valutato che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto
che legittima l’introduzione di misure locali anche ulteriormente restrittive rispetto a quelle
nazionali, ai sensi del richiamato art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/20202, n. 19;
Ritenuto, dunque, indispensabile - alla luce dell’ineludibile necessità di osservare rigorosamente il
distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio - ribadire
dettagliatamente il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata
occasione di socialità;
Considerato, conseguentemente, necessario, interdire, dal 10 al 13 aprile compreso, la possibilità di
frequentazione del lungomare, della spiaggia, del marciapiede del lungomare, della strada parco e
delle aree verdi litoranee e collinari, al fine di evitare, come sopra descritto, passeggiate di singoli e/
o di gruppi, potenziali raduni e/o ritrovi conviviali.
Preso atto
• delle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità in ordine alle misure di prevenzione
del contagio da Covid-19;
• delle indicazioni emerse in sede di CPOSP del 6 aprile u.s.;
Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,
per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
                                                                                      ORDINA
per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di
contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, fermi restando i divieti di cui ai
D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, dal 10 al 13 aprile compreso:
• l'interdizione assoluta al transito pedonale su entrambi i marciapiedi del lungomare di
Montesilvano, dal confine con il Comune di Pescara all’intersezione di via Maresca, salvi il
rientro e l’uscita dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri residenza, domicilio o
abitazione nel predetto tratto di strada;
• l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e
in tutto il tratto di strada del lungomare di Montesilvano, dal confine con il Comune di
Pescara all’intersezione con via Maresca;
• l'interdizione assoluta al transito pedonale lungo il tracciato della c.d. “Strada Parco”, salvi il
rientro e l’uscita dalla propria abitazione dei cittadini che abbiano l’accesso ai propri
residenza, domicilio o abitazione nel predetto tratto di strada;
• l'interdizione assoluta al transito di velocipedi e acceleratori di velocità sulla pista ciclabile e
sul tracciato della c.d. “Strada Parco”;
• l'interdizione assoluta all’accesso su tutte le spiagge del litorale di Montesilvano, dal confine
con il Comune di Pescara al fiume Saline;
• il divieto di stazionamento all’interno di tutte le aree verdi comunali e zone esterne alle
carregiate, al di fuori delle previsioni di chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi
comunali.
AVVISA CHE
Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui
all’articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale,
sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a
questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
DISPONE
1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
- Prefetto della Provincia di Pescara
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis
origanale agli atti