Cronaca

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 27 del 7 aprile 2020

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus
COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle
società partecipate e agli Enti strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in
particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria,
con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta
Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale”;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo
all’articolo 2 secondo il quale “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei
casi di cui all’articolo 1, comma 1”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal
Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione
politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza
cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e
Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il
quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno 22 marzo 2020
recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale
nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui
all’allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga
fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo
2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 2 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del
diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 3 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori,
agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio
Sanitario Regionale”;
- n. 4 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori,
agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle
strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 5 recante “Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza sui tirocini
extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo”;
- n. 6 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 7 recante “Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori,
agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private”;
- n. 8 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6
recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 9 recante “Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti
capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale”;
- n. 10 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa””, e relativa
Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20;
- n. 11 recante “Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità
assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14“;
- n. 12 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori,
agli utenti, alle strutture sanitarie“;
- n. 13 recante “Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi
- D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007,
n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-
gestionali per il sistema dei rifiuti urbani“;

- n. 14 recante “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico“;
- n. 15 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”.
Revoca dell’Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020“;
- n. 16 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori,
agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private “;
- n. 17 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale
della “zona rossa “;
- n. 18 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15
del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020“;
- n. 19 recante “Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo “;
- n. 20 recante “Emergenza COVID–19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas
d’Abruzzo “;
- n. 21 recante “Emergenza COVID-19 - Proroga dell’efficacia delle misure urgenti nei
comuni in “zona rossa”;
- n. 22 recante “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e
materiale da ufficio”;
- n. 23 recante “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri
3, 4, 5, 6 e 7”;
- n. 24 recante “Emergenza COVID-19 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e
loro famiglie”;
- n. 25 recante “Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci – disposizioni di
carattere eccezionale temporaneo sull’utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti
dietoterapici privi di glutine nella fase dell’emergenza COVID-19”;
- n. 26 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari
e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
CONSIDERATO che le esigenze di evitare gli assembramenti, perseguite anche dalla
presente Ordinanza, non si rinvengono in relazione alle edicole che, in deroga al divieto
previsto dall’Ordinanza n. 26, possono dunque restare aperte anche nei giorni festivi al fine
di assicurare l’informazione ai cittadini;
DATO ATTO che il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 all’art. 1 comma 2 lettera a) stabilisce
la “limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati
nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da
motivi di salute o da altre specifiche ragioni” e che, a tenore del successivo art. 3, comma 1, “nelle
more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1,
e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di
esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,

esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive
e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
RILEVATO che le limitazioni della circolazione delle persone e, più in particolare, della
possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora sono state
dettagliatamente definite dal Governo nazionale con disposizioni che interessano tutto il
territorio nazionale e dunque anche quello abruzzese, in relazione agli spostamenti delle
persone in ingresso ed in uscita dalla Regione;
CONSIDERATO che le richiamate disposizioni nazionali sono ex se idonee ad evitare esodi
incontrollati di soggetti a rischio di trasmissione del virus e quindi efficaci nel contrasto al
pregiudizio alla salute pubblica, anche in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica in atto, soddisfacendo le stesse esigenze sottese all’adozione dell’ordinanza
n.2 dell’8 marzo 2020;
DATO ATTO, conseguentemente, del superamento dei presupposti fattuali e del quadro
normativo di riferimento dell’adozione della predetta ordinanza n. 2/2020, come integrata
con ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;
RITENUTO, tuttavia, che si rendono necessarie ed urgenti ulteriori misure specifiche per
il territorio regionale ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto all’attuale
emergenza nazionale;
VALUTATO di estendere, quale misura restrittiva ulteriore e funzionale al contrasto e al
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.
32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, l’obbligo, già previsto
dalle precedenti ordinanze n. 2 dell’8 marzo 2020 e n. 3 del 9 marzo 2020, della
comunicazione del proprio ingresso in Regione al proprio medico di medicina generale
ovvero al proprio pediatra di libera scelta e, per i non residenti, agli operatori di sanità
pubblica territorialmente competenti;
RITENUTO di confermare la misura della segnalazione del proprio rientro in regione
Abruzzo in modalità telematica all’indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo;
RILEVATA la tuttora operante campagna governativa denominata “IORESTOACASA”,
volta a supportare l’obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero quello di favorire la massima
riduzione, compatibile con la tutela della salute pubblica, delle uscite delle persone dalle
proprie abitazioni;
DATO ATTO della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che
estende le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza ivi contenute
alle società a controllo pubblico e agli Enti vigilati;
CONSIDERATO altresì necessario ordinare alle società controllate e agli Enti vigilati dalla
regione Abruzzo il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle
attività degli organi collegiali e, ove possibile, dei lavoratori.
ORDINA

1. Che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
2. le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura da prevedersi
entro le ore 13.30;
3. che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure, a superamento delle
misure già indicate nell’ordinanza n. 2 dell’8 marzo 2020, come integrata
dall’ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;
4. che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020
segnalino il proprio rientro alla Regione Abruzzo, in modalità telematica all’indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo;
5. che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 7 aprile 2020
hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali
informazioni agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori
del servizio di sanità pubblica territorialmente competente in relazione alla località di
destinazione, ai seguenti recapiti:
 al Numero Unico 800 59 54 59;
 al Numero dell’Emergenza 118, per ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila;
 al Numero Verde 800 860 146 per ASL 2 –Lanciano-Vasto-Chieti;
 al Numero dell’Emergenza 118 o al numero 333 61 62 872 per l’ASL -3 Pescara;
 al Numero Verde 800 090 147 per l’ASL 4 –Teramo;
6. che gli enti pubblici strumentali della Regione Abruzzo, quelli da essa vigilati, gli enti
privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione Abruzzo, anche in
deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riuniscono di norma i
propri organi collegiali, anche in sede deliberante, mediante modalità telematiche in
grado di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni ed idonee a
consentire a tutti i partecipanti alle singole riunioni di:
a) visionare i relativi atti in tempo reale;
b) intervenire tempestivamente nella discussione;
c) scambiarsi documenti in tempo reale;
d) esprimere il proprio voto;
e) approvare ogni singolo atto;
7. che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. dispongano che i dipendenti che
non siano in grado di lavorare in modalità agile usufruiscano delle ferie, dei congedi
retribuiti e di tutti gli altri strumenti di analoga natura previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata;
8. che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. procedano, senza ritardo, allo
svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche facendo
ricorso, a tal fine, a forme di ammortizzatori sociali;
9. che tutte le attività lavorative autorizzate dalla presente ordinanza a svolgersi in
modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle misure previste
dall’Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente

ad oggetto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
10. l’immediata esecutività della presente Ordinanza;
11. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai
Prefetti competenti per territorio e ai Sindaci.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave
reato).
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica
individuale a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

fossacesia abbazia
FOSSACESIA, ANNULLATI I FESTEGGIAMENTI DI SAN NICOLA DELL’ 8 E 9 MAGGIO.
L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, il Parroco Don Leo ed il Comitato Feste San Nicola hanno deciso di annullare tutte le celebrazioni civili legate alla Festa di San Nicola, a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19. “E’ una decisione che abbiamo dovuto prendere nostro malgrado – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ma purtroppo non abbiamo molta scelta al fine di tutelare la salute dei nostri cittadini, nonchè per rispettare le normative nazionali. Sappiamo che San Nicola è una festa sentitissima dalla nostra comunità , che siamo certi comprenderà la situazione”. La festa in onore di San Nicola, che ricorre l’ 8 e 9 maggio, è particolarmente sentita dai cittadini ed ogni anno raduna tantissime persone che si recano Fossacesia per celebrare il Santo. Quest’anno purtroppo, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza del virus Covid 19 non sarà possibile svolgere i festeggiamenti.

 

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COMUNICATO STAMPA


Iniziata oggi la distribuzione dei pacchi alimentari della "Spesa Sospesa" alle famiglie giuliesi in difficoltà

Nella giornata di oggi è partita la distribuzione dei pacchi alimentari donati da associazioni, aziende e privati che hanno aderito all'iniziativa solidale "La Spesa Sospesa", promossa dal Comune di Giulianova.

Ad occuparsi di recapitare direttamente a casa le derrate alimentari, alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, sono i volontari di Protezione Civile.

"Ad oggi sono state inoltrate ben 59 richieste per i pacchi alimentari - dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani - a cui naturalmente si aggiungeranno quelle che arriveranno nei prossimi giorni. Intanto informiamo che, nella giornata di domani, termineremo anche l'istruttoria delle domande che ci sono pervenute per la richiesta dei buoni spesa. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno aderito a La Spesa Sospesa, perché grazie alle loro donazioni ci permettono di aiutare concretamente chi ha necessità. Un plauso anche ai volontari, angeli instancabili di questa emergenza sanitaria".