Cronaca

Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 7 aprile. Positivi a 1799

(REGFLASH) Pescara, 7 apr. - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1799 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti.

Rispetto a ieri si registra un aumento di 78 nuovi casi, su un totale di 683 tamponi analizzati (11.4 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (6 aprile) i positivi erano stati 18 su un totale di 394 tamponi analizzati (4.5 per cento).

337 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (53 in provincia dell'Aquila, 75 in provincia di Chieti, 127 in provincia di Pescara e 82 in provincia di Teramo), 67 in terapia intensiva (13 in provincia dell'Aquila, 18 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1087 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (94 in provincia dell'Aquila, 179 in provincia di Chieti, 448 in provincia di Pescara e 366 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 172 pazienti deceduti: i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi) riguardano un 90enne di Altino, un 58enne di Pescara e un 89enne di Silvi (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 136 guariti (di cui 116 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 20 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 14904 test, di cui 8423 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Del totale dei casi positivi, 189 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 343 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 756 alla Asl di Pescara e 511 alla Asl di Teramo.

Dei 78 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 6 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 16 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 29 alla Asl di Pescara e 27 alla Asl di Teramo.

Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.abruzzo cartina 2

palazzo chigi 241112 rep 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 26 del 7 aprile 2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni
relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione
Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.
1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento
Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica
elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di
ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i
codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia
nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile
l'efficacia delle disposizioni dei propri Decreti in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste
dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dallo
stesso Ministro di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3
aprile 2020;
RICHIAMATE le proprie ordinanze, adottate nell’anno 2020, al fine di fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19:
- n. 1 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
- n. 2 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica”;

- n. 3 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di

igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle
strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

- n. 4 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di

igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti,
alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 5 recante “Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari
attivati nella Regione Abruzzo”;

- n. 6 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 7 recante “Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle
strutture private”;

- n. 8 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 9 recante “Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle
società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale”;
- n. 10 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”, e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20”;
- n. 11 recante “Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai
sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14“;
- n. 12 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie“;
- n. 13 recante “Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L.
23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n.
152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza
contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani
- Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani“;
- n. 14 recante “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico“;
- n. 15 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’Ordinanza n. 10 del 18
marzo 2020“;
- n. 16 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in

materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti
Pubblici, e alle strutture private “;
- n. 17 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa “;
- n. 18 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del
27.03.2020“;
- n. 19 recante “Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo “;
- n. 20 recante “Emergenza COVID–19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo”;
- n. 21 recante “Emergenza COVID-19 - Proroga dell’efficacia delle misure urgenti nei comuni in “zona
rossa”;
- n. 22 recante “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio”;
- n. 23 recante “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri 3, 4, 5, 6 e
7”;
- n. 24 recante “Emergenza COVID-19 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e loro famiglie”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale
per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RISCONTRATO il carattere diffusivo dell’epidemia da Covid-19, nonché il notevole incremento dei casi e
dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, trend confermato anche per la Regione
Abruzzo;
PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento
sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;
RISCONTRATA l’elevata ed immotivata concentrazione, soprattutto nei giorni festivi, di persone in
ipermercati, supermercati e discount di alimentari, esentati dalla sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 1
del D.P.C.M. 11 marzo 2020, a cui consegue il rischio di pericolosi assembramenti per ragioni non
riconducibili ad oggettive esigenze, che possono essere soddisfatte nel corso degli altri giorni della settimana;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare misure idonee a ridurre il più possibile le occasioni di
aggregazione di persone;
VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo
2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta
eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l’accesso, se poste all’interno di centri
commerciali, alle sole predette attività.
2. Le attività di cui al punto 1 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00,
fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già
in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è
consentito l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo
comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino all’adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 19/2020.
4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e
ai Prefetti della Regione.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

l aquila carabinieri comando prov 190613 rep 08

NOTA STAMPA

I Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila intensificano i controlli per le prossime festività pasquali.

Continuano ininterrotti i servizi di controllo messi in atto in questi giorni nell’intera Provincia dai Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. I controlli sono stati ancora più efficaci grazie all’impiego di un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, che dall’alto ha sorvegliato il territorio.

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo impegnati nell’attività di controllo, presso il rifugio Piè la Costa hanno individuato un gruppo di cinque ragazzi che stavano preparando della carne alla brace. I giovani sono stati così identificati e sanzionati ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.L. n.19 del 25.03.2020, nonché invitati immediatamente a far rientro presso la proprie abitazioni.

Sempre nella giornata di ieri, 6 aprile 2020, un cittadino straniero, regolare e da tanti anni residente nella marsica, ha attirato l’attenzione di una pattuglia di militari della Stazione Carabinieri di Pescina, che pattugliava il territorio. L’uomo, che appariva provato, con molta dignità ha chiesto aiuto ai militari spiegando che il suo attuale stato di disoccupazione non gli consentiva di comprare cibo sufficiente per se e la propria famiglia. I militari si sono immediatamente attivati e dopo aver fatto inserire la famiglia della persona in questione nelle liste per gli aiuti alimentari del C.O.C. di Pescina e della Protezione Civile, hanno prelevato un pacco alimentare e glielo hanno consegnato direttamente riuscendo a carpire un sorriso ai suoi tre bambini.

I Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, negli ultimi giorni, grazie ai controlli espletati nei vari comuni della giurisdizione hanno sanzionato diverse decine di persone per il mancato rispetto delle misure governative.

Giornalmente nell’intera Provincia sono centinaia i controlli effettuati da parte dei Carabinieri delle Compagnie e dei Comandi di Stazione volti a verificare il rispetto delle norme da parte dei cittadini fermati per strada e dei titolari degli esercizi commerciali. L’attenzione è particolarmente elevata da parte dell’Arma dei Carabinieri e lo sarà maggiormente in prossimità delle imminenti festività di Pasqua, con il controllo, anche con l’ausilio dell’elicottero, delle principali arterie stradali, nonché di quelle vie di comunicazione che permettono l’accesso in zone di montagna solitamente utilizzate per le gite fuori porta, proprio per prevenire l’errata convinzione di poter eludere, recandosi nei luoghi isolati, i predisposti controlli.

L’Aquila, 7 aprile 2020