Cronaca

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020;

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Considera-
zioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turistico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 18 del 25 marzo 2020,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile
2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi
lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

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scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività ricet-
tive alberghiere.

2. Le misure specifiche per il settore ricettivo.

Le strutture ricettive alberghiere devono rispettare rigorosamente le misure di protezione gene-
rali anti Covid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, l’allontanamento fisico, evitare

di toccare gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure d'’igiene respiratoria e prestare attenzione
al consiglio di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre, la direzione di una struttura ricettiva alberghiera deve rispettare i seguenti obblighi.
3. Il piano d’azione.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive alberghiere devono stabilire un piano

d’azione di controllo del contagio adattandolo alle caratteristiche specifiche della struttura ed al con-
testo locale ed attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali

e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive alberghiere devono redigere un registro
delle azioni in cui annotare le azioni previste dal presente protocollo di sicurezza e le relative misure
intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio
di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.

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5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi nella hall

e negli spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettro-
nica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc..

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa titolare della struttura ricettiva alberghiera deve formare ed informare il proprio per-
sonale, organizzando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente proto-
collo di sicurezza e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della

diffusione del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.

Tutti i dipendenti della struttura ricettiva alberghiera ed i suoi collaboratori, ancorché occasio-
nali, devono essere dotati di un tesserino o di un elemento di riconoscimento (divisa, maglietta staff

o altro) esposto e in modo visibile, affinché che i clienti possano avere punti di riferimento immedia-
tamente visibili.

Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale della struttura ricettiva alberghiera deve anche essere in grado di identificare gli
ospiti con sintomi respiratori ed informarli sulla necessità che restino nelle loro stanze fino a quando
non verranno visitati da un medico.

7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.
Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva alberghiera,
compresi i collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di
iniziare il turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria,

costoro non possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

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a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).
8. L’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera.
Per l’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera, si devono rispettare le
disposizioni contenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella struttura devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
Di seguito, in sintesi, si indicano le principali misure previste dal protocollo (si rinvia alla lettura
integrale del protocollo per maggiori dettagli):
la struttura dovrà informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
dovranno essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di
contatto tra fornitori e personale della struttura;
nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non potranno accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non potranno utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera.
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, dovranno sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura dovrà sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura dovrà informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.
9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni, è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
affiggere dei cartelli informativi;

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delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).
Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
mascherine facciali;
occhiali;
guanti (monouso);
grembiule di protezione (monouso);
abito a maniche lunghe;
sacchetto per rifiuti a rischio biologico;
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva alberghiera, prima dell’arrivo, tutte
le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità

che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali;

ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo;

◦ consegnare le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della ca-
mera, al capogruppo od al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;

per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta

la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire pagamenti con si-
stemi contactless, etc.).

Le chiavi delle stanze devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La pulizia
deve interessare anche il portachiavi, se presente.

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L’ospite ha la facoltà di chiedere che, durante il soggiorno, il personale addetto alle pulizie non
faccia ingresso in camera.
I dipendenti devono indossare i guanti per movimentare i bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti.
Gli addetti al ricevimento devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare
in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, e numero
Covid Regionale 800595459.

Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sin-
tomi respiratori sono contenute nell’apposita sezione del presente protocollo.

10. Guanti, mascherine e cestini.
Sia in caso di utilizzo dei guanti che non, è sempre necessaria la periodica igiene delle mani
attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel alcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente.
I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso
di impiego dei guanti.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici, ove possibile, devono essere messi a
disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si devono
collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in
contatto con il contenuto.

11. Gli ascensori, parcheggi ed attrezzature.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale.
La distanza può essere derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare o che
condividono la camera. Negli altri casi, è necessario utilizzare la mascherina.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente.
Il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato dall’ospite. Qualora ciò non sia possibile,

prima di accedere all’autovettura dell’ospite l’addetto al parcheggio deve indossare i guanti e ma-
scherina, areare l’abitacolo e assicurarsi che l’aria condizionata sia spenta.

Ogni oggetto (ad esempio, biciclette, computer, etc.) fornito in uso dalla struttura agli ospiti,
deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.

12. Gli strumenti di lavoro.

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Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni
turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio, il telefono, la tastiera,

il mouse, lo schermo touch, il POS, la cancelleria, etc.). Al fine di agevolare di agevolare lo svolgi-
mento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non

indispensabili.
Ogni qual volta gli strumenti di lavoro devono essere utilizzati durante il medesimo turno da
più persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un
operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata.
13. La pulizia delle camere e degli ambienti comuni.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nella struttura ricettiva alberghiera,

impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indica-
zioni di utilizzo fornite dai produttori.

La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Negli spazi comuni ai piani (corridoi, pianerottoli, atrii ascensori) devono essere messi a dispo-
sizione degli ospiti distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle

mani.
Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree
comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento
del lavoro loro affidato:
guanti;
mascherina;
cuffia per i capelli;
calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
camera. In ogni caso, durante la pulizia delle camere l’ospite non deve essere presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio ai piani sono le seguenti:

prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni di-
spositivi di protezione individuale;

areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia. La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda

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che sia già occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo
ospite (partenza);
nel caso di fermata la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell’azienda;
nel caso di partenza la stanza sarà sanificata;
dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti;

i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite pulire le confezioni integre
presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero;
i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono
a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere
puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo.
eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al termine delle operazioni di pulizia;
a fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve essere
pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti.
Le modalità operative del servizio nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le seguenti:
la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

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i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
14. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

15. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dagli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, il personale deve

aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla nor-
mativa vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

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Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in
idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di
materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l’apertura e/o chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.

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Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori. Ad
esempio:
realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti
monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
distanziare le stazioni di lavoro;
limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

16. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) ed il medico competente.
In questi casi, in attesa dell’intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.
Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’autoisolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
17. Ospite contagiato.

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Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella stanza occupata dall’ospite malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall'ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19
18. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

19. Responsabilità.
La corretta attuazione in tutte le sue fasi del Piano d’azione predisposto, in ottemperanza a
quanto verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare
e/o rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete
aziendale della prevenzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante
dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza
per l’esercizio delle strutture ricettive
all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Considera-
zioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turistico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).

Il Presidente della Regione

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A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo

scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle strutture ri-
cettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici.

2. Le misure specifiche per strutture ricettive all’aria aperta.

Le strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici, devono rispettare rigorosa-
mente le misure di protezione generali anti Covid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle

mani, l’allontanamento fisico, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure
d'igiene respiratoria e prestare attenzione al consiglio di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico
in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre la direzione di una impresa turistico ricettiva all’aria aperta deve rispettare i seguenti
obblighi.
3. Il piano d’azione.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi
turistici devono stabilire un piano d’azione di controllo del contagio adattandolo alle caratteristiche
specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con le raccomandazioni delle
autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
prevenire i casi;
gestire efficacemente i contagiati;
ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate e
rivalutate frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell'esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.

4. Il registro delle azioni.
I gestori, i direttori ed i manager delle strutture recettive all’aria aperta, campeggi e villaggi

turistici devono redigere un registro delle azioni in cui annotare le azioni previste dal presente proto-
collo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure pro-
grammate per la prevenzione al rischio di contagio.

Il Presidente della Regione

3

È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.

5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.
Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all'interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi negli spazi
comuni, il sito internet della struttura ricettiva, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, i social
network, etc..
Oltre alle comunicazioni sopra descritte, il cliente deve essere informato di poter scaricare e
utilizzare la APP “Immuni”.

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa turistico ricettiva all’aria aperta deve formare ed informare il proprio personale, or-
ganizzando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente protocollo di sicu-
rezza e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del

Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.
Tutti i dipendenti della struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio turistico ed i
suoi collaboratori, ancorché occasionali, devono essere dotati di un tesserino o di un elemento di

riconoscimento (divisa, maglietta staff o altro) esposto e in modo visibile, affinché che i clienti pos-
sano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale della struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio turistico deve anche
essere in grado di identificare gli ospiti con sintomi respiratori ed informarli sulla necessità che restino
nelle loro stanze fino a quando non verranno visitati da un medico.
7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.

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Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva alberghiera,
compresi i collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di
iniziare il turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria,

costoro non possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).
8. L’accesso dei fornitori all’interno della struttura ricettiva alberghiera.
Per l’accesso dei fornitori all’interno dei villaggi turistici e dei campeggi, si devono rispettare
le disposizioni contenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.
Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella strutture devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
In particolare:
la struttura deve informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

devono essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di con-
tatto tra fornitori e personale della struttura;

nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non possono accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non possono utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera;
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, devono sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura deve sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura deve informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.

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9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni e aree comuni, è obbligatorio rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
affiggere dei cartelli informativi;
delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).
Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
mascherine facciali;
occhiali;
guanti (monouso)
grembiule di protezione (monouso)
abito a maniche lunghe
sacchetto per rifiuti a rischio biologico
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva all’aria aperta, campeggio e villaggio
turistico, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché

copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informa-
tiva sul trattamento dei dati personali;

ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo

◦ in caso di soggiorno nelle unità abitative (appartamenti, bungalow, villette...), conse-
gnare le chiavi delle unità abitative, al capogruppo od al capofamiglia che le distri-
buirà agli ospiti;

Il Presidente della Regione

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per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti delle unità abitative a conservare
la chiave per tutta la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire
pagamenti con sistemi contactless, etc.).
Le chiavi delle unità abitative devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La
pulizia deve interessare anche il portachiavi, se presente.
Ai clienti ospitati in unità abitative autonome (ad esempio, appartamenti, bungalow, villette,

etc.) verrà consegnato un documento che possa fornire indicazioni per una corretta pulizia e sanifica-
zione degli ambienti personali.

10. Guanti, mascherine e cestini.
Sia in caso di utilizzo dei guanti che non, è sempre necessaria la periodica igiene delle mani
attraverso l’utilizzo di acqua e sapone o attraverso l’utilizzo di gel alcolici.
Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente.
I gel alcolici per l’igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso
di impiego dei guanti.
Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici, ove possibile, devono essere messi a
disposizione degli ospiti che ne facciano richiesta, eventualmente anche a pagamento.
Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si devono
collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in
contatto con il contenuto.

11. Gli ascensori, parcheggi ed attrezzature.

L’utilizzo degli ascensori a edifici comuni deve essere tale da consentire il rispetto della di-
stanza interpersonale. La distanza può essere derogata in caso di persone che fanno parte dello stesso

nucleo familiare o che condividono la camera. Negli altri casi, è necessario utilizzare la mascherina.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente.

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Il parcheggio dell’eventuale autovettura sia effettuato dall’ospite. Qualora ciò non sia possibile,

prima di accedere all’autovettura dell’ospite l’addetto al parcheggio deve indossare i guanti e ma-
scherina, areare l’abitacolo e assicurarsi che l’aria condizionata sia spenta.

Ogni oggetto (ad esempio, biciclette, computer, etc.) fornito in uso dalla struttura agli ospiti,
deve essere sanificato prima e dopo di ogni utilizzo.
12. Gli strumenti di lavoro.
Gli addetti al servizio devono tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni
turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio, il telefono, la tastiera,

il mouse, lo schermo touch, il POS, la cancelleria, etc.). Al fine di agevolare di agevolare lo svolgi-
mento e l’efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non

indispensabili.
Ogni qual volta gli strumenti di lavoro devono essere utilizzati durante il medesimo turno da
più persone, l’addetto deve lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’utilizzo.
Si deve evitare lo scambio della cornetta del telefono se la stessa prima del passaggio da un
operatore all’altro non venga opportunamente disinfettata.
13. La pulizia delle unità abitative e degli ambienti e aree comuni.

Ai clienti ospitati in unità abitative “autonome” è consegnato un documento che fornisce indi-
cazioni per una corretta pulizia e sanificazione degli ambienti personali.

La pulizia quotidiana degli spazi ed edifici comuni è effettuata secondo la prassi in uso nella

struttura ricettiva, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel ri-
spetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Negli edifici e aree comuni devono essere messi a disposizione degli ospiti distributori di gel
con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani.
Gli addetti al servizio di pulizia delle unità abitative e degli edifici comuni ( ricreativi e di

ristorazione) e delle aree comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale neces-
sari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:

guanti;

Il Presidente della Regione

8

mascherina;
cuffia per i capelli;
calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
unità abitativa. In ogni caso, durante la pulizia delle unità abitative l’ospite non deve essere mai
presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio sono le seguenti:

prima di entrare nella unità abitative verificare di aver indossato correttamente gli oppor-
tuni dispositivi di protezione individuale;

areare le stanze aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia;

nel caso di partenza l’unità abitativa sarà sanificata;
dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti;

i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
negli edifici comuni (ricreativi e di ristorazione) tutti gli elementi che vengono a contatto
ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere puliti ad
intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo;
eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al termine delle operazioni di pulizia.

Il Presidente della Regione

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Le modalità operative del servizio di pulizia nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le
seguenti:
la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
14. Mezzi mobili, servizi igienici comuni, servizi commerciali.
I mezzi mobili dei clienti (tende – roulotte – camper - ecc.) dovranno essere preferibilmente
posizionati in maniera equidistante dai margini delle piazzole.
Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale tra i vari equipaggi, le piazzole,
per tutta l’estensione del loro perimetro, dovranno essere separate da una fascia libera di almeno 2
metri.
I servizi igienici comuni devono essere dotati all’ingresso di distributori di igienizzante per le
mani, oltre all’affissione di cartelli contenenti il richiamo alle norme comportamentali, nonché di un
foglio di lavoro che riporti distintamente gli orari dei passaggi delle pulizie e delle schede tecniche
dei prodotti utilizzati.
Gli utenti in transito negli spazi comuni/zone di passaggio dovranno sempre indossare i DPI,
allorquando non siano impegnati nelle ordinarie operazioni di igiene personali.

In ogni caso, l’utilizzo dei servizi comuni dovrà avvenire nel rispetto delle misure di distanzia-
mento e sicurezza, evitando ogni possibile assembramento. Pertanto, l’accesso al gruppo servizi sarà

consentito solo quando i lavandini o le cabine docce e wc siano disponibili, in modo tale che il numero
di questi ultimi sia pari al numero degli utenti, così da evitare inutili soste negli spazi comuni/zone di
passaggio.

Il Presidente della Regione

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I lavandini dovranno essere distanti almeno 1 mt, se ciò non fosse possibile, si procederà alla
chiusura alternata degli stessi, così da assicurare la distanza di sicurezza tra gli ospiti.
Negli ambienti chiusi, sarà costantemente garantito il ricambio d’aria, conformemente a quanto
previsto dalle norme.
Gli eventuali market o punti vendita di prodotti commerciali della struttura, dovranno garantire
la fornitura di soluzioni da utilizzare per la disinfezione e sanificazione degli ambienti, idonei a tali
scopi e conformi alle indicazioni previste dai vigenti protocolli sanitari (soluzioni disinfettanti a base
alcolica, a base di ipoclorito di sodio, etc.), oltre a tutti gli altri dispositivi di protezione individuali,
quali guanti e mascherine. Nei negozi e attività commerciali interne alla struttura, fermo restando il
rispetto di quanto previsto nell’Allegato 10 alla presente Ordinanza, si devono applicare le misure di
distanziamento disposte dalle linee guida specifiche per la categoria incentivando la consegna dei
prodotti direttamente presso le piazzole e i bungalow, ordinando da remoto. Deve essere assicurato il
corretto accesso alle aree e ai servizi comuni con percorsi di sicurezza ed eventuale perimetrazione
delle aree stesse, predisponendo segnaletica per delimitare gli spazi.
15. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

16. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dall’Allegato 1) alla presente Ordinanza, il personale deve aver

ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla norma-
tiva vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

Il Presidente della Regione

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Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in
idonei contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di
materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l'apertura / chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.

Il Presidente della Regione

12

Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori.
Ad esempio:
realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti
monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
distanziare le stazioni di lavoro;
limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

17. Le attività ricreative e di svago.
Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi,

con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i mini-
club privilegiando aree all’aperto.

Le attività sportive a squadre quali beach volley, calcetto, etc., che non consentono il prescritto
distanziamento sociale, sono limitate secondo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.
L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di
una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire
l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti sia nell’area di accesso che all’interno della
vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.

Tra le persone deve comunque essere sempre garantito il distanziamento di almeno un metro
sia fuori che dentro l’acqua con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.

Il Presidente della Regione

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In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il

posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciuga-
mano/telo mare di proprietà. L’ingresso in acqua è organizzato utilizzando, ove necessario, i cammi-
namenti predisposti, consentendo il distanziamento sociale. Gli addetti al salvataggio avranno cura di

richiamare al rispetto delle regole ove necessario.
Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere posizionati
in postazioni fisse nel rispetto delle prescrizione contenute nell’Allegato 3) alla presente Ordinanza
Per le aree ricreative dedicate ai bambini, a seconda del contesto locale e delle istruzioni delle
autorità sanitarie nazionali, è consigliabile evitare assembramenti e prevedere protocolli specifici per
la pulizia e sanificazione di queste aree.
18. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei clienti.
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena,
in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si
proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e
attività all’interno della struttura ricettiva;
rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e
servizi igienici;
lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle
mani anche dei bambini;
obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di
mani e viso;
indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.
Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita autocertificazione).

Il Presidente della Regione

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19. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente.
In questi casi, in attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.
Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’auto‐isolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
20. Ospite contagiato.
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria unità abitativa o a un ambiente isolato con la porta
chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se
possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella unità abitativa occupata dall’ospite
malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall’ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19.
A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti.

Il Presidente della Regione

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21. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

22. Responsabilità.
La corretta attuazione in tutte le sue fasi del piano d’azione predisposto, in ottemperanza a quanto
verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare e/o

rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete azien-
dale della prevenzione ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante dal

verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e

somministrazione di alimenti.

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a ga-
ranzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia

dai rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di
produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti.

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori del settore alimentare devono as-
sicurare la piena e costante adesione alle pratiche igieniche ed alle procedure di pulizia e disinfezio-

Il Presidente della Regione

2

ne, così come prescritto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di set-
tore (GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) aziendali.

Si ricorda che le buone pratiche igieniche (Good Hygiene Practices, GHP) rappresentano un
elemento fondamentale per la prevenzione della dispersione del SARS CoV-2 negli ambienti di
produzione, trasformazione e commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

Di conseguenza,è necessario rafforzare ed integrare siffatte pratiche che sono già ben detta-
gliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni stabilimento di produzione, commercializzazione e

distribuzione di alimenti.

Infine, si ricorda il rispetto di quanto previsto dal Rapporto ISS COVID 19, n.17/2020 “Indi-
cazioni sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”.

2. Gli obblighi di autocontrollo.
Le microimprese alimentari che non svolgono alcuna attività di preparazione, produzione o

trasformazione di prodotti alimentari, oppure che svolgono semplici operazioni di preparazione de-
gli alimenti o in cui la manipolazione degli alimenti segue procedure consolidate, devono predispor-
re e realizzare specifiche basate sull’applicazione di misure igieniche di base (c.d. prerequisiti).

Invece, tutti gli altri operatori del settore alimentare, riconosciuti e/o registrati ai sensi dei Re-
golamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, i quali non sono ricompresi nelle microimprese, devono

implementare nel loro sistema di autocontrollo, oltre ai prerequisiti, anche un sistema HACCP.
I prerequisiti comprendono, fra l’altro:
i requisiti infrastrutturali ;
le attrezzature;
la manutenzione;
i requisiti delle materie prime e la qualificazione dei fornitori;
la corretta manipolazione dell’alimento (incluso il confezionamento ed il trasporto);
l’igiene delle lavorazioni;
la gestione dei rifiuti e corretta gestione degli scarti di lavorazione;
il controllo degli infestanti;
le procedure igieniche (pulizia e disinfezione);
la qualità dell’acqua (con particolare riferimento alla modalità di approvvigionamento
idrico);
il controllo delle temperature ed il mantenimento della catena del freddo;
l’igiene del personale, prevedendo:
◦ un piano di igiene del personale articolato in igiene dell’abbigliamento;
◦ i sistemi di lavaggio delle mani;
◦ le norme comportamentali per il personale;
la salute del personale;
la formazione del personale che preveda:
◦ la partecipazione con verifica dell’apprendimento a corsi interni/esterni all’azienda;
◦ l’addestramento con un adeguato affiancamento;

Il Presidente della Regione

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3. L’informazione.

L’operatore del settore alimentare è il primo responsabile degli alimenti da lui importati, pro-
dotti, commercializzati, somministrati e deve garantire l’informazione sulle regole di accesso e

comportamento in ogni azienda alimentare.
Inoltre, nella sua qualità di datore di lavoro, d’operatore del settore alimentare deve informare

(ricorrendo alle le modalità che risultano più idonee ed efficaci) tutti i lavoratori, ma anche i forni-
tori, i clienti, i consumatori, le autorità competenti per i controlli ufficiali, relativamente alle dispo-
sizioni vigenti, in merito al contenimento della diffusione del Covid-19 (ad esempio, consegnando

e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi avvisi

informativi, o specifica cartellonistica che descriva graficamente e per immagini le azioni preventi-
ve da adottare).

Nello specifico, siffatte informazioni devono concernere:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri
sintomi influenzali ed, in tal caso, di contattare il proprio medico di medicina generale
(MMG);
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al
virus nei quattordici giorni precedenti;
il dovere di allontanare dal luogo di lavoro tutti coloro che successivamente all’ingresso
nell’azienda alimentare manifestino dei sintomi;

l’obbligo di rispettare le buone pratiche igieniche e le misure di distanziamento necessa-
rie.

Gli eventuali operatori di imprese terze devono essere informati, relativamente alle procedure
di accesso ai locali ricevendole preventivamente, in modalità telematica, o su supporto cartaceo, al
momento dell’ingresso nei locali aziendali.
4. Le modalità di ingresso in azienda.
Non vi è l’obbligo di misurare la temperatura per accedere in azienda, ma il datore di lavoro

deve informare tutto il personale relativamente all’obbligo di astensione dal lavoro in caso di infe-
zione respiratoria e/o febbre (cioè, una temperatura corporea maggiore di 37,5°C).

Vi è, altresì, l’obbligo di applicare rigorosamente il principio di astensione dal lavoro del per-
sonale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (cfr., Regola-
mento (CE) 852/2004) ed, in conformità alle indicazioni fornite per fronteggiare l’epidemia SARS

CoV-2, una sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (cioè, una temperatura maggiore di
37,5°C). In tal caso, deve essere fatta tempestiva segnalazione al medico del lavoro competente e al
medico di medicina generale.

Il Presidente della Regione

4

Il ritorno in azienda dei lavoratori precedentemente risultati positivi all’infezione da Covid-19
può avvenire solo previa presentazione della certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione.
5. Le modalità di accesso dei fornitori esterni.
Le imprese alimentari devono ridurre allo minimo necessario i contatti con l’esterno, per cui

nei confronti di fornitori ed autisti dei camion che trasportano animali vivi (ad esempio, gli stabili-
menti di macellazione) o materie prime di vario genere, devono essere implementate specifiche

azioni preventive, quali:
le modalità di accesso, individuando specifiche procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con
il personale che opera all’interno della azienda;
l’utilizzo da parte del fornitore di idonea mascherina e guanti. Qualora ne sia sprovvisto,
deve rimane nel proprio mezzo o mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri
operatori;

la scelta di privilegiare modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di docu-
mentazione. Qualora non sia possibile bisogna evitare lo scambio di documentazione

cartacea, si devono rispettare le seguenti regole:
◦ mantenere la distanza di almeno un metro;
◦ dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione;
◦ prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento;
◦ disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti;
◦ dotare gli uffici e /o gli spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante

e/o salviette monouso, nonché di contenitori per rifiuti apertura automatica, o a peda-
le.

Durante le attività di carico e scarico degli alimenti i trasportatori si deve rispettare la distanza
di un metro, e disinfettarsi le mani od i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna al
personale dell’azienda.
Durante la restituzione dei resi, si devono utilizzare contenitori ed imballi monouso. In caso di

contenitori riutilizzabili, devono essere implementati appositi protocolli per l’igiene e la sanifica-
zione (pulizia e disinfezione).

6. La pulizia e la disinfezione nei locali dell’azienda.

Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire, mediante apposita procedura, la pu-
lizia giornaliera e la disinfezione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni.
Nello specifico, il programma di pulizia e disinfezione, già presente nelle imprese alimentari,
prevede:
la pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle loro pertinenze;
la pulizia e la disinfezione preoperativa e operativa delle superfici a contatto;

Il Presidente della Regione

5

Inoltre, il programma prerequisito di pulizia e disinfezione deve specificare:

l’individuazione dei locali e delle attrezzature dello stabilimento da sottoporre alle ope-
razioni di pulizia e disinfezione, comprese le aree esterne;

gli utensili utilizzati per le operazioni di pulizia e disinfezione (ad esempio, spazzole,
spatole, lance, etc.) comprese la loro custodia e manutenzione;
le schede tecniche dei prodotti utilizzati. In caso di utilizzo di prodotti che si trovano
comunemente in commercio, le schede tecniche possono essere sostituite dalle etichette
dei prodotti. Tutti i prodotti devono essere idonei per l’utilizzo nelle industrie alimentari;

le modalità di pulizia e disinfezione distinte per aree ed attrezzature (ad esempio, con-
centrazioni e modalità d’uso dei prodotti, tempi di contatto, etc.), nonché per tempi di

esecuzione;
la frequenza degli interventi di pulizia e disinfezione;
la formazione del personale in materia;

la manutenzione igienica dell’area esterna e delle pertinenze dell’impianto, con partico-
lare riferimento alla pulizia delle zone di transito ed alla prevenzione dello sviluppo di

infestanti (ad esempio, integrità della recinzione, sfalcio delle erbe, accatastamento di at-
trezzature o materiali vari, presenza di materiale organico, etc.).

Le imprese alimentari che utilizzano per la pulizia dei locali e delle attrezzature aria compres-
sa e/o acqua sotto pressione (od altri metodi che possono produrre spruzzi o aerosolizzare materiale)

nell’ambiente devono operare in totale assenza di alimenti.
L’utilizzo di aspirapolvere deve essere effettuato soltanto dopo un’adeguata disinfezione.
Negli esercizi di vendita e somministrazione le attività di pulizia e disinfezione devono essere
effettuate con una frequenza minima di almeno due volte al giorno.

Nello specifico, negli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti, è necessario garanti-
re la pulizia e la disinfezione delle superfici toccate più frequentemente (ad esempio, maniglie di

banchi o armadi, frigoriferi, tastiere/touchscreen, bilance, nastri trasportatori, aree di deposizione

degli acquisti alla cassa, aree di imbustamento, tastiere dei terminali POS, carrelli e cestini even-
tualmente presenti nel punto vendita, etc.).

Durante le ore di apertura al pubblico, i servizi igienici e gli altri luoghi o spazi comuni devo-
no essere puliti e disinfettati con maggior frequenza.

Tutto il personale deve rispettare scrupolosamente le norme di comportamento igienico sani-
tario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

Occorre arieggiare gli ambienti, sia durante, sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la di-
sinfezione, aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC, oppure aprendo

le finestre.

Nel caso della ristorazione, la biancheria da sala e da cucina, le tende e altri materiali di tessu-
to devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni detersivi.

Inoltre, la biancheria deve essere maneggiata con guanti.

Come previsto dalla Circ. Min. Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in presenza di una perso-
na affetta da Covid-19 confermato, occorre effettuare una pulizia e disinfezione straordinaria degli

ambienti, ma non è necessario interrompere l’attività (cioè, non si deve chiudere il locale).

Il Presidente della Regione

6

6. Il microclima.
Per assicurare un microclima idoneo, necessita:
evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare

l’eventuale trasporto di agenti patogeni (come batteri, virus, etc.) in tutti i locali di pro-
duzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

Gli impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata- VMC) che movimentano
l’aria attraverso un motore e/o un ventilatore e che consentono il ricambio dell’aria di un edificio
con l’esterno devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Infine, le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra
inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.
7. Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale.
Tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l’adozione delle misure igieniche

previste fra i prerequisiti del piano di autocontrollo, con particolare riferimento al lavaggio frequen-
te e adeguato delle mani con sapone.

I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire un ac-
curato lavaggio delle mani. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità per ridurre l’esposizione e la trasmissione del Covid-19, gli operatori addetti al settore ali-
mentare devono lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua calda e sapone liquido e asciugar-
le con salviette monouso:

prima di iniziare il lavoro;
dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;
dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie;
dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle
altre persone o all’interno del gomito;
prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo;
dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi;
dopo aver toccato rifiuti;
dopo le operazioni di pulizia;
dopo l’uso del bagno;
dopo aver mangiato, bevuto o fumato;
dopo aver toccato il denaro.
I dispositivi di protezione personale (DPI), in particolare mascherina e guanti, sono efficaci

nel ridurre la diffusione di virus e della malattia all’interno delle aziende alimentari, se correttamen-
te utilizzati.

Gli operatori del settore alimentare possono usare guanti idonei al contatto con gli alimenti,

ma l’utilizzo di tali guanti non può comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani. I guanti de-
vono essere cambiati frequentemente ed, a ogni cambio, occorre lavarsi le mani. In particolare, i

Il Presidente della Regione

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guanti devono essere cambiati dopo aver svolto attività non legate agli alimenti, come ad esempio
aprire e chiudere le porte, svuotare i cestini dei rifiuti, etc.. La rimozione dei guanti monouso può
portare alla contaminazione delle mani medesime.

Le mascherine devono essere utilizzate in fase di distribuzione, commercializzazione e som-
ministrazione degli alimenti, poiché, riducendo la diffusione delle droplets respiratorie, costituisco-
no uno strumento adeguato di prevenzione e facilitano l’operatore del settore alimentare

nell’ottemperare all’obbligo di legge di commercializzare prodotti privi di potenziali pericoli per il
consumatore. Per un corretto utilizzo della mascherina, è necessario:
lavare le mani prima di indossarla e utilizzare gli elastici o le stringhe senza toccare la
parte centrale;
coprire bene la bocca, il naso e il mento;
lavare subito le mani, dopo averla tolta, senza toccare la parte centrale.
La mascherina deve essere indossata in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e
all’aperto quando non si è sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si ricorda che l’utilizzo della mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanzia-
mento sociale e l’igiene delle mani.

8. Norme igieniche per la commercializzazione e la somministrazione degli
alimenti.

Gli esercizi di commercio e somministrazione alimentare sono considerati operatori del setto-
re alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, relativamente all’obbligo di rispettare le

prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari.
Ne consegue l’obbligo di rispettare le norme sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, incluso
l’obbligo di mettere in atto procedure “prerequisiti” basate sui principi del sistema HACCP.
In relazione al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ed all’esigenza di garantire nei luoghi di
commercio e somministrazione alimentare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale,
onde evitare occasioni di contagio interumano, nonché la massima tutela dell’igiene dei prodotti, è
necessario affiancare le usuali pratiche previste con misure straordinarie, quali:
l’utilizzo, per tutti gli addetti alla preparazione, distribuzione, somministrazione degli
alimenti, alla gestione degli scaffali, alla gestione dei magazzini e alla cassa, di guanti e
mascherine;

la disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (ad esempio, re-
parti panetteria, gastronomia, macelleria, etc.), di distributori di spray/gel disinfettanti

per le mani e di quantitativi adeguati di guanti idonei al contatto con alimenti e di ma-
scherine, onde consentire un loro cambio frequente;

la previsione, per le operazioni di movimentazione e sistemazione dei prodotti alimentari
sulle scaffalature e nei banchi frigo che si possono svolgere anche durante l’orario di
apertura, della garanzia del distanziamento fisico fra operatori e clienti;

la previsione di operazioni di pulizia straordinaria dei locali da parte del personale addet-
to, previo allontanamento della clientela dall’area di interesse;

Il Presidente della Regione

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il divieto di degustazioni alimentari con esposizione di alimenti a libero servizio; qualora

vengano proposte delle degustazioni, queste dovranno essere effettuate esponendo ali-
menti protetti, senza alcuna possibilità di accesso diretto da parte dei consumatori, ma

con personale addetto alla distribuzione ed alla somministrazione in monoporzioni;

il divieto negli esercizi di somministrazione a buffet od a self-service con alimenti espo-
sti; nei banchi di distribuzione si raccomandano mono porzioni preconfezionate;

l’utilizzo esclusivo di condimenti, salse, pane, crakers, grissini in confezioni monodose.
Qualora questi alimenti fossero prodotti dall’operatore del settore alimentare, possono
essere somministrati direttamente ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione.
9. L’informazione ai clienti.
L’impresa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi

entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi mag-
giormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione

del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare, bisogna:
avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile
e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite, etc.), o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto
contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni
OMS);
predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (ad esempio, locandine, cartelli,
etc.) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per

informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali in-
formativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto

Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Regioni, etc.)

accettare di non poter fare ingresso, né di poter permanere in azienda - e di doverlo di-
chiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione

laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano sintomi in-
fluenzali e/o aumento di temperatura ed, in generale, stati di salute per i quali i provve-
dimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanita-
ria e di rimanere al proprio domicilio;

rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igie-
ne delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);

Essendo l’informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è oppor-
tuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali dispo-
nibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, Regioni, etc.).

Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

Il Presidente della Regione

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in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale carta-
ceo.

L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo con-
to anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di mantenere

la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta rispettare il divieto di assembramen-
to osservare le regole di igiene utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.

A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi

(cfr., materiale OMS, ISS, Ministero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a di-
stanza (ad esempio, FAD, e-learning).

Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.

I lavoratori dell’azienda che svolge attività di catering presso la struttura di un soggetto giuri-
dico pubblico o privato (azienda), ricevono le informazioni sul protocollo da questi adottati e ne ri-
spettano le disposizioni.

10. Le modalità di accesso al locale.
L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in
modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni.
L’ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il
tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce
e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Inoltre, bisogna:
posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo indi-
spensabile all’erogazione del servizio;

assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra
lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente

l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, an-
che preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle

mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della
distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina, è possibile l’utilizzo di
strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy.

I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, devono essere forniti di un tesserino di rico-
noscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediata-
mente riconoscibili.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce
di:

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rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare

l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia ne-
cessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può
omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del tratta-
mento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento

alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e con riferi-
mento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine

dello stato d’emergenza;
definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare,

sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e for-
nire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono esse-
re diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esem-
pio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali ga-
ranzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio

responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi.
al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell’ambiente di lavoro, e, nel caso
in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e
poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere
momentaneamente isolate, ci si deve accertare che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la
procedura indicata ne presente Protocollo di sicurezza. In alternativa, il personale può presentare
una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si evidenzia che, per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi, si
deve:

lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 mi-
nuti);

i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile
che siano allontanati da telefoni cellulari;
la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della
temperatura.
Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso
in azienda deve procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani
con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.

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L’impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di
distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in
caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
11. Le modalità di accesso dei fornitori esterni e dei clienti.
Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale.
In particolare, bisogna:

disporre che gli ordinativi dei prodotti siano effettuati per telefono, e-mail o altri disposi-
tivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;

regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico,
ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività di ristorazione.

Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferi-
bilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti

deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di
protezione (mascherine e guanti).
Per l’accesso dei clienti:
incentivare l’attività di consegna a domicilio, in quanto evita il rischio da “assembramento”
ed offre la maggior garanzia limitando i contatti. Va pertanto mantenuta e incentivata nei limiti del
possibile. Il personale addetto alla consegna indossa guanti e maschera, consegna il cibo
all’ingresso senza entrare nel domicilio;
favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le mani e
prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro
prodotto equivalente);

incentivare l’’attività di take-away, in quanto evita il rischio da esposizione per consuma-
zione nei locali.

gestire gli accessi dei clienti con orari scaglionati su prenotazione telefonica/on-line, se-
condo percorsi segnalati per il rispetto della distanza di sicurezza:

limitare la permanenza al tempo necessario per il ritiro per evitare assembramenti;
Per il servizio ristorante/bar, bisogna:

differenziare (se possibile) entrata e uscita e delimitare i percorsi con segnaletica che fa-
cilita il rispetto della distanza di almeno un metro;

controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distan-
ziamento;

accompagnare i clienti al tavolo nel rispetto della distanza superiore a un metro.
12. I servizi a domicilio.

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I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monou-
so) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani.

La consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i traspor-
tatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio;

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in

contante o POS portatile, l’operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al ter-
mine dell’operazione.

Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto

ed il contante deve essere lasciato sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta veri-
ficato il pagamento, deve lasciare il cibo e l’eventuale resto, per, poi, allontanarsi prima che il clien-
te apra la porta.

13. Vendita per asporto.

All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (masche-
rina protettiva e guanti monouso).

Inoltre, devono essere assicurate modalità tali da escludere o limitare il contatto con i clienti
che non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale;
Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti ed il
contante deve essere lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione
dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento, procede alla consegna del cibo e
dell’eventuale resto in una contenitore a parte.
12. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata

Il Presidente della Regione

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come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;
la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della
Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
14. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

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è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.
15. I dispositivi di protezione individuale (DPI).
È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

15. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

Il Presidente della Regione

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16. La sorveglianza sanitaria. Il medico competente. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indi-
cazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo).

Inoltre, devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta
e le visite da rientro da malattia;

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulterio-
re misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggeri-
re l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della dif-
fusione del virus e della salute dei lavoratori;

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identifi-
cazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti

con pregressa infezione da COVID 19.

Si raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili an-
che in relazione all’età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente,

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modali-
tà previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente compe-
tente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansio-
ne (cfr., art. 41, comma 2, lett. e-ter), D.Lgs. n. 81/2008), anche per valutare profili specifici di ri-
schiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Le aziende del settore commercio che non hanno nominato il medico competete in quanto non
previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, alla ripresa dell’attività
applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
17. HACCP.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere

modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, gli operatori del setto-
re devono procedere al riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852,

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di
controllo HACCP”;

Il Presidente della Regione

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Deve essere presta una particolare attenzione all’informazione ed alla formazione dei dipen-
denti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. 26
aprile 2020.