Cronaca

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Raccolta della legna depositata in spiaggia dal mare

I cittadini potranno approvvigionarsi nel rispetto di determinate condizioni

I cittadini giuliesi potranno raccogliere la legna depositata in spiaggia a seguito delle forti mareggiate di queste settimane. Un’occasione non solo per approvvigionarsi di legname ma anche per contribuire ad abbassare i costi di rimozione dei rifiuti legnosi trasportati dal mare sulla spiaggia.

Lo comunica l’Assessore all’Ambiente Giampiero di Candido, il quale sottolinea che questa possibilità viene riconosciuta da un’ordinanza dirigenziale del 2016, tuttora vigente, che stabilisce determinate condizioni a cui i cittadini dovranno strettamente attenersi:

- la raccolta è limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale già divelto e accumulato sulla spiaggia;

- non è consentito l’uso di mezzi meccanici motorizzati per il prelievo del materiale, quindi è vietato entrare in spiaggia con automezzi, motociclette e veicoli;

- la raccolta della legna potrà avvenire dalle ore 7.00 alle 18.00:

- la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni, tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni;

- gli interventi di raccolta saranno consentiti fino al 20 maggio e pertanto con esclusione del periodo compreso tra il 21 maggio e il 30 settembre;

Il Comune invita i titolari di concessioni balneari a permettere il prelievo, da parte dei privati cittadini, del materiale ligneo naturale accumulato sulle spiagge del territorio comunale.

Gli agenti di Polizia Municipale vigileranno sul rispetto degli orari e delle modalità di raccolta della legna e, in caso di inottemperanza, applicheranno sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

 

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Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività degli agriturismi

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione

Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.

f) Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization o WHO) - Conside-
razioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero (31 marzo 2020)

forniscono indicazioni sulla corrette prassi da adottare nel settore ricettivo turi-stico per
prevenire il rischio di contagio sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale
della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020
e dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle
attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della
massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi
professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del

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D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio negli agriturismi.

2. Le misure specifiche per il settore ricettivo.

Le strutture ricettive devono rispettare rigorosamente le misure di protezione generali anti Co-
vid-19 raccomandate dall’OMS, come l’igiene delle mani, l’allontanamento fisico, evitare di toccare

gli occhi, il naso e la bocca, osservare le misure d'’igiene respiratoria e prestare attenzione al consiglio
di rimanere a casa e di rivolgersi a un medico in caso di sintomi coerenti con la malattia.
Inoltre la direzione di una struttura ricettiva deve rispettare i seguenti obblighi.
3. Il piano d’azione.

I gestori degli agriturismi devono stabilire un piano d’azione di controllo del contagio adattan-
dolo alle caratteristiche specifiche della struttura ed al contesto locale ed attuarlo in conformità con

le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali e nazionali, perseguendo l’obiettivo di:
 prevenire i casi;
 gestire efficacemente i contagiati;
 ridurre i rischi tra i clienti e il personale;
 garantire la pulizia e la disinfezione delle stanze occupate da persone colpite dal virus.
L’attuazione del piano d’azione e l’efficacia delle misure intraprese devono essere verificate
frequentemente, intervenendo sulle lacune sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
È necessario mettere a disposizione risorse umane ed economiche sufficienti per garantire che
il piano d’azione possa essere attuato in modo rapido ed efficace.
4. Il registro delle azioni.
I gestori degli agriturismi devono redigere un registro delle azioni in cui annotare le azioni
previste dal presente protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio,
includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio.
È utile riportare siffatte azioni in maniera dettagliata (ad esempio, includendo la data, l’ora e il
luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri
dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio
piano). Il registro delle azioni può anche essere funzionale all’aggiornamento del DVR aziendale.
5. La comunicazione.
La comunicazione tra la Direzione e lo staff deve essere rigorosa e costantemente aggiornata.

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Tra gli strumenti di comunicazione è raccomandata l’affissione di brevi documenti o poster
informativi ben visibili, in diverse lingue, che riportino chiaramente i messaggi chiave (come, ad
esempio, distanze sociali, il lavaggio delle mani, l’igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere
all’interno della struttura ricettiva e nei vari ambienti, sia per i clienti che per il personale, etc.).
Le comunicazioni possono essere realizzate anche con cartelli informativi o schermi nella hall

e negli spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettro-
nica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc..

Oltre alle comunicazioni sopra descritte, il cliente deve essere informato di poter scaricare e
utilizzare la APP “Immuni”.

6. La formazione e l’informazione del personale.

L’impresa titolare dell’agriturismo deve formare ed informare il proprio personale, organiz-
zando specifici momenti formativi interni che abbiano ad oggetto il presente protocollo di sicurezza

e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del Covid-
19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti
nella struttura, deve rigorosamente rispettare le misure indicate nelle presente protocollo di sicurezza.
Tutti i dipendenti dell’agriturismo ed i suoi collaboratori, ancorché occasionali, devono essere
dotati di un tesserino o di un elemento di riconoscimento (divisa, maglietta staff o altro) esposto e in
modo visibile, affinché che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Il personale deve essere in grado di informare gli ospiti che chiedono delle policy interne e delle
misure di prevenzione, o di altri servizi di cui potrebbero avere bisogno (ad esempio, servizi medici
e farmacie in prossimità).
Il personale dell’agriturismo deve anche essere in grado di identificare gli ospiti con sintomi

respiratori ed informarli sulla necessità che restino nelle loro stanze fino a quando non verranno visi-
tati da un medico.

7. Screening test del personale e dotazioni di sicurezza individuale.
Ai sensi dell’Allegato 6, punto, 2) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il titolare della struttura può
disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della struttura ricettiva, compresi i
collaboratori, ancorché occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il
turno lavorativo. In caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria, costoro non
possono iniziare l’attività lavorativa e devono contattare immediatamente il proprio medico curante
e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disin-
fettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI, in caso di contatti ravvicinati con i clienti e attività

a rischio (ad esempio, contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol
durante la sanificazione etc.).

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8. L’accesso dei fornitori all’interno dell’agriturismo.

Per l’accesso dei fornitori all’interno dell’agriturismo, si devono rispettare le disposizioni con-
tenute nell’Allegato 6, punto 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Dovrà essere limitato il contatto dei fornitori con il personale e con gli ospiti. I fornitori di beni
e servizi che entrano nella struttura devono usare preferibilmente dei percorsi a loro dedicati nonché
tutte le precauzioni di sicurezza e i sistemi di prevenzione delle diffusione del COVID 19.

Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappre-
sentato, al momento della stesura del presente atto di indirizzo, dal Protocollo condiviso di regola-
mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro del 14/03/2020, come integrato in data 24 aprile 2020.
Di seguito, in sintesi, si indicano le principali misure previste dal protocollo (si rinvia alla lettura
integrale del protocollo per maggiori dettagli):
 la struttura dovrà informare i fornitori che intendono entrare in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 dovranno essere individuate tutte le modalità possibili al fine di ridurre le occasioni di
contatto tra fornitori e personale della struttura;
 nelle attività di scarico merce, gli autisti dei mezzi non potranno accedere agli uffici e, per
le necessarie attività di approntamento delle attività, il trasportatore dovrà rispettare la
distanza interpersonale;
 i fornitori, trasportatori e altro personale esterno non potranno utilizzare i servizi igienici
dei dipendenti della struttura; dovranno pertanto essere individuati servizi igienici dedicati
agli esterni, i quali dovranno essere sottoposti a pulizia giornaliera.
In ogni caso i fornitori esterni e, in generale, tutti i visitatori, dovranno sottostare alle regole
aziendali che la struttura ha definito per la prevenzione del contagio.
La struttura dovrà sincerarsi che tutti i fornitori con che avranno accesso alla struttura, compresi
i gestori di attività esterne, abbiano adottato le necessarie misure di prevenzione.
La struttura dovrà informare i gestori delle attività interne (bar, ristoranti, negozi, etc.) della
necessità di rispettare quanto previsto dalla presente linea guida.
9. Reception e prima accoglienza.
Alla reception e negli altri ambienti comuni, è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale
di almeno un metro tra una persona ed un’altra.
Per agevolare il rispetto della distanza, si devono:
 affiggere dei cartelli informativi;
 delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri
segnapercorso, etc.).

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Inoltre, ove possibile, si devono differenziare i percorsi di entrata da quelli di uscita.
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel con una concentrazione di alcol
al 60-85% per l’igiene delle mani, se possibile per ogni postazione del ricevimento.
Gli addetti al servizio di ricevimento devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione
individuale necessari al corretto svolgimento del lavoro loro affidato:
 disinfettante germicida e salviette per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
 mascherine facciali;
 occhiali;
 guanti (monouso)
 grembiule di protezione (monouso)
 abito a maniche lunghe
 sacchetto per rifiuti a rischio biologico
Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza
nell’area di ricevimento, quali, ad esempio:
 richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva alberghiera, prima dell’arrivo, tutte
le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità

che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali;

 ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’ac-
cesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di

verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire
l’autorizzazione all’addebito della carta di credito;
 in caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.):
◦ invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di
check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
◦ chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo

◦ consegnare le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della ca-
mera, al capogruppo od al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti;

 per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo,
consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di
registrazione;
 ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale
da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception;
 incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.
Ogni qual volta sia possibile, è necessario evitare o limitare allo stretto necessario il contatto
delle mani con gli oggetti degli ospiti (ad esempio: invitare gli ospiti a conservare la chiave per tutta

la durata del soggiorno, visionare i documenti di identità senza toccarli, favorire pagamenti con si-
stemi contactless, etc.).

Le chiavi delle stanze devono essere pulite o sostituite ad ogni cambio dell’ospite. La pulizia
deve interessare anche il portachiavi, se presente.
L’ospite ha la facoltà di chiedere che, durante il soggiorno, il personale addetto alle pulizie non
faccia ingresso in camera.

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I dipendenti devono indossare i guanti per movimentare i bagagli è previsto l’utilizzo dei guanti.
Gli addetti al ricevimento devono essere in grado di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
A questo fine, presso la reception devono essere disponibili i numeri di telefono da contattare
in caso di necessità: numero unico di emergenza (112), guardia medica, ospedale più vicino, e numero
Covid Regionale 800595459.

Le istruzioni riguardanti il comportamento da tenere in presenza di persone con febbre e/o sin-
tomi respiratori sono contenute nell’apposita sezione del presente protocollo.

9. La pulizia delle camere e degli ambienti comuni.
La pulizia quotidiana è effettuata secondo la prassi in uso nella struttura ricettiva, impiegando
detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trattato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo
fornite dai produttori.
La sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni
idonee a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva
disinfezione, ad esempio con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico

al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio nel rispetto delle in-
dicazioni di utilizzo fornite dai produttori.

La pulizia e sanificazione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui
di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Negli spazi comuni ai piani (corridoi, pianerottoli, atrii ...) devono essere messi a disposizione
degli ospiti distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani.
Gli addetti al servizio di pulizia e rifacimento delle camere e di pulizia dei saloni e delle aree
comuni devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale necessari al corretto svolgimento
del lavoro loro affidato:
 guanti;
 mascherina;
 cuffia per i capelli;
 calzature idonee ad essere sanificate.
Quando possibile, è opportuno evitare la presenza contemporanea di più addetti nella medesima
camera. In ogni caso, durante la pulizia delle camere l’ospite non deve essere presente.
Le modalità operative di svolgimento del servizio ai piani sono le seguenti:

 prima di entrare nella stanza verificare di aver indossato correttamente gli opportuni di-
spositivi di protezione individuale;

 areare la stanza aprendo le finestre, se presenti, prima di intraprendere le successive ope-
razioni di pulizia. La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda

che sia già occupata da un ospite (fermata) o che sia destinata ad accogliere un nuovo
ospite (partenza);
 nel caso di fermata la stanza sarà pulita secondo la prassi in uso nell’azienda;

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 nel caso di partenza la stanza sarà sanificata;
 dopo ogni fase del ciclo di pulizia è opportuno cambiare i guanti.

 i rifiuti presenti devono essere gettati nel cestino, dotato di sacchetto. Il sacchetto conte-
nente i rifiuti deve essere chiuso e riposto nello scomparto dei rifiuti del carrello;

 la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l’ospite, quali

comodini, scrivania, sedie, tavolini, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, mani-
glie e pulsantiere, armadi e cassetti;

 in caso di cambio biancheria, la biancheria usata (lenzuola e biancheria da bagno) deve
essere riposta in un contenitore chiuso separato dal carrello con la biancheria pulita;
 la biancheria sporca e la biancheria pulita devono essere sempre separate e non venire in
contatto;
 non utilizzare la biancheria sporca come supporto nelle operazioni di pulizia della stanza
(ad esempio: non utilizzare asciugamani o tappetini doccia utilizzati nelle operazioni di
pulizia del bagno).
 il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura)
deve essere monouso o precedentemente trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio
2% per 10 minuti o con altro trattamento di pari efficacia; non usare un panno utilizzato
per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
 se il frigobar è presente e attivo, ad ogni cambio dell’ospite pulire le confezioni integre
presenti nel frigobar, quindi pulire internamente ed esternamente il frigorifero;
 i bicchieri e le tazze devono essere sostituiti al cambio dell’ospite, anche se non utilizzati;

 i pavimenti vengono puliti e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali;

 quando possibile, è opportuno evitare di dotare le stanze o gli altri ambienti della struttura
di tappeti o di elementi di arredo che non sopportano cicli di pulizia quotidiani;
 rimuovere runner, cuscini decorativi ed altri elementi non necessari;
 nelle aree comuni (corridoi, scale, pianerottoli, saloni etc.) tutti gli elementi che vengono
a contatto ripetuto con gli ospiti, quali maniglie, maniglioni, pulsantiere etc. devono essere
puliti ad intervalli regolari in funzione del livello di utilizzo.
 eventuali portarifiuti vanno svuotati e puliti;
 gli eventuali trattamenti aggiuntivi a scopo di sanificazione e purificazione vengono svolti
al
 termine delle operazioni di pulizia;
 a fine del turno di servizio il carrello utilizzato per il servizio alle camere deve essere
pulito, riordinato e ripristinato con tutti i materiali mancanti.
Le modalità operative del servizio nell’aree comuni di soggiorno e svago sono le seguenti:
 la zona di soggiorno e svago, come ogni altra area della struttura in cui sono presenti
diverse persone deve essere periodicamente areata;

 i pavimenti vengono lavati e sanificati con prodotti adeguati alle diverse tipologie di ma-
teriali almeno due volte al giorno, e comunque con una frequenza adeguata all’affolla-
mento delle stesse nel corso della giornata. Per il mobilio e tutte le superfici di contatto si

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procede come avviene per le camere a una pulizia periodica, tanto più ravvicinata quanto
maggiore è l’afflusso di ospiti;
 le pulsantiere e altre superfici e suppellettili a frequente contatto con gli ospiti vengono
puliti almeno due volte al giorno e comunque ogni qualvolta l’utilizzo ripetuto da parte
della clientela lo richieda;
 per la pulizia dei divani, delle poltrone e delle sedute in genere si procede secondo la prassi

in uso nell’azienda, impiegando detergenti adeguati alle diverse tipologie di materiale trat-
tato, nel rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori;

 all’esterno dei servizi igienici degli spazi comuni dovranno essere messi a disposizione
distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per l’igiene delle mani, con
l’indicazione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In alternativa,
potrà essere data indicazione di utilizzare i servizi igienici delle camere o si procederà ad
una sanificazione dopo ogni utilizzo.
10. Gli impianti di condizionamento.
Gli impianti di condizionamento devono essere puliti a impianti spenti, in base alle indicazioni
fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati della manutenzione.

Per la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione devono essere usati panni puliti in mi-
crofibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

11. Somministrazione di alimenti e bevande.
Fermo restando quanto previsto dagli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, il personale deve

aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d’igiene alimentare conforme alla nor-
mativa vigente.

All’ingresso delle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande (sala colazioni,

bar, sala ristorante, etc.), come negli altri ambienti comuni, è sempre obbligatorio rispettare la di-
stanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un’altra).

Per agevolare il rispetto della distanza, si devono affliggere cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).
Si deve mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di

alcol tra 60-85% per l’igiene delle mani, con ferma indicazione di utilizzo prima di accedere al risto-
rante/bar.

Sono vietati gli appendiabiti comuni. Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile

evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o uti-
lizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree in-
terne ed esterne alla struttura ricettiva, normalmente destinate ad altri usi.

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I tavoli devono essere posizionati in modo che gli ospiti siano distanti tra di loro almeno due
metri, salvo che per i nuclei familiari o per persone conviventi o che condividono la stessa camera o
unità abitativa.
Gli addetti di sala, che sono a contatto diretto con gli alimenti, devono indossare la mascherina
e devono lavare o igienizzare le mani con gel alcolico frequentemente.

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Nel caso siano utilizzati copri-
macchia al di sopra delle tovaglie, è sufficiente sostituire quest’ultimi. Quando non è previsto l’uti-
lizzo di tovaglie che coprono l’intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito dopo ogni servizio.

Il servizio di somministrazione deve essere erogato dal personale, munito di attrezzatura ade-
guata, possibilmente con servizio al tavolo e menu a la carta.

È consigliato l’utilizzo di prodotti monodose per evitare il più possibile il contatto promiscuo.
Il servizio a buffet è vietato.
Tutti i piatti, posate e bicchieri devono essere lavati e disinfettati in lavastoviglie, compresi gli
oggetti che non sono stati utilizzati, se c’è la possibilità che siano toccati dagli ospiti o dal personale,
o comunque esposti al contagio.
Nel caso in cui non fosse possibile il lavaggio in lavastoviglie, nell’eseguire quello manuale
occorre procedere con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione,
asciugando con carta monouso.
Le tovaglie ed i tovaglioli devono essere lavati con le modalità consuete.
Gli alimenti da somministrare tramite servizio in camera devono essere trasferiti al piano su
vassoi o tramite carrelli con contenitori chiusi o muniti di apposito coperchio. Durante il trasferimento

è importante curare la protezione degli alimenti dalle contaminazioni accidentali da parte del perso-
nale, che dovrà indossare guanti e mascherina. I tempi di allestimento e consegna devono essere mi-
nimizzati.

In caso di richiesta di cibi da asporto, gli alimenti, preparati secondo le vigenti norme igienico-
sanitarie da personale fornito di mascherina e guanti, devono essere consegnati agli ospiti in idonei

contenitori monouso, accuratamente chiusi in modo da evitare la fuoriuscita accidentale di materiale.
Per quanto concerne la preparazione degli alimenti, gli addetti alla preparazione di alimenti
devono aver ricevuto un addestramento e/o una formazione in materia d'igiene alimentare conforme
alla normativa vigente.

Essi devono indossare la mascherina e i guanti, da cambiare con la frequenza indicata dai pro-
duttori. I guanti vanno cambiati, in particolare dopo aver svolto attività non legate al cibo, come

l'apertura / chiusura manuale delle porte di entrata ed uscita dai locali cucina e lo svuotamento di
contenitori. Quando si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso.
Ad ogni cambio di cambio di guanti, e quando i guanti vengono rimossi, occorre lavarsi le mani.
Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni maggiore rispetto all'indossare
guanti monouso. I lavoratori del settore alimentare si devono lavare accuratamente e frequentemente

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le mani, con sapone normale e acqua corrente calda. I disinfettanti per le mani possono essere utiliz-
zati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il lavaggio delle mani.

Nel caso in cui i locali adibiti alla preparazione degli alimenti rendano difficile mantenere le
misure di distanziamento, occorre mettere in atto misure alternative per proteggere i lavoratori.
Ad esempio:
 realizzare postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di
fronte all’altro;
 fornire dispositivi di protezione individuale come mascherine, cuffie per i capelli, guanti;
 monouso, tute pulite e scarpe da lavoro antisdrucciolo;
 distanziare le stazioni di lavoro;
 limitare il numero dei lavoratori addetti contemporaneamente ad un'area di preparazione
di alimenti;
 organizzare il personale in gruppi di lavoro per ridurre le interazioni tra i gruppi.

Occorre lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici e gli utensili a con-
tatto con gli alimenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavo-
ratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell’area di lavoro o

nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo
senza entrare in contatto con il contenuto.

12. Servizi accessori (attività ricreative e sportive).
Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi,

con spazi ed orari in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto riguarda i mini-
club privilegiando aree all’aperto.

Bisogna osservare il corretto accesso alle aree e ai servizi comuni con percorsi di sicurezza ed
eventuale perimetrazione delle aree stesse predisponendo segnaletica per delimitare gli spazi.

Le attività sportive che non consentono il prescritto distanziamento sociale, sono limitate se-
condo quanto prescritto dalle normative specifiche in vigore.

L’utilizzo delle piscine interne alle strutture ricettive può essere consentito solo in funzione di
una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione, adeguata a prevenire
l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei clienti sia nell’area di accesso che all’interno della
vasca.

L’accesso alla piscina deve essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contin-
gentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.

Tra le persone deve comunque essere sempre garantito il distanziamento di almeno un metro
sia fuori che dentro l’acqua con deroga per le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.
L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
 la manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;

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 la conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche
previste;
 la verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il

posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciuga-
mano/telo mare di proprietà. L’ingresso in acqua è organizzato utilizzando, ove necessario, i cammi-
namenti predisposti, consentendo il distanziamento sociale. Gli addetti al salvataggio avranno cura di

richiamare al rispetto delle regole ove necessario.
Gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) a bordo piscina o area solarium, devono essere posizionati
in postazioni fisse nel rispetto delle prescrizione contenute nell’Allegato 3) alla presente Ordinanza.
13. I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei clienti.
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
 obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di quarantena,
in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si
proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
 obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza e
attività all’interno della struttura ricettiva;
 rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e
servizi igienici;
 lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
 misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle
mani anche dei bambini;
 obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di
mani e viso;
 indossare mascherine e guanti secondo la normativa in vigore;
 controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei
bambini.
Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita autocertificazione).
14. Lavoratore contagiato.
Se un membro del personale segnala sintomi respiratori, il lavoratore deve immediatamente
interrompere il lavoro e rivolgersi all’assistenza medica.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente
(contattando i numeri di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente.
In questi casi, in attesa dell'intervento dei servizi medici, la persona dovrà rimanere isolata in
un'apposita stanza.

Il Presidente della Regione

12

Il lavoratore sintomatico deve essere dotato di tessuti monouso e di una mascherina che dovrà
indossare quando sono presenti altre persone o quando deve uscire nelle aree comuni.
Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di
Covid‐19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l’auto‐isolamento
in casa fino a che non risulti guarito.
15. Ospite contagiato.
Nel caso in cui un ospite presente all’interno della struttura ricettiva (ospite, collaboratore, etc.)

presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respira-
torie) lo deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale. La comunicazione deve essere

effettuata telefonicamente, per il tramite della reception. La direzione aziendale provvede tempesti-
vamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri di emergenza per il Co-
vid‐19 indicati dalla Regione).

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno
essere adottate le seguenti misure: fargli indossare una mascherina chirurgica; ridurre al minimo i
contatti con altre persone; indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendo un’adeguata ventilazione naturale; escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile.
Nessun visitatore deve essere autorizzato a entrare nella stanza occupata dall’ospite malato.

In base alla disponibilità, gli eventuali accompagnatori dovranno essere spostati in un'altra ca-
mera.

A seguito dell’identificazione di un caso sospetto nello stabilimento si deve immediatamente
passare all’individuazione dei contatti avuti.
La direzione della struttura dovrà occuparsi senza indugio della pulizia e sanificazione della
stanza che era occupata dall'ospite, seguendo i protocolli per camere esposte a Covid-19

16. Ospiti non coinvolti.

Gli ospiti non interessati sono persone che si ritiene abbiano avuto un'esposizione a basso ri-
schio con l’ospita malato. A costoro devono essere fornite tutte le informazioni sulla malattia, sulla

sua trasmissione e sulle misure preventive. Dovrebbe essere chiesto loro di automonitorarsi per 14
giorni dalla data di conferma della presenza di un caso nello stabilimento. In presenza di sintomi
indicativi del Covid-19 entro 14 giorni, dovranno essere invitati ad autoisolarsi immediatamente e a
contattare i servizi sanitari locali.

17. Responsabilità.

Il Presidente della Regione

13

La corretta attuazione in tutte le sue fasi del Piano d’azione predisposto, in ottemperanza a
quanto verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare
e/o rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete
aziendale della prevenzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), da ogni responsabilità derivante
dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura ricettiva.

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

Protocollo di sicurezza

per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati -

fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)

1. Premessa.
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

a) D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-
19”;

b) “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e
integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020);
c) D.P.C.M. 26 aprile 2020;

d) “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del con-
tagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 ap-
provato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezio-
ne Civile, approvato in data 9 aprile 2020;

e) Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29
aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo
2020 e dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro

delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunto a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-
sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 segua un approccio integrato, a garan-
zia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai

rischi professionali (lavoratori).
A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo
del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo
scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle attività
commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante).

Il Presidente della Regione

2

Ad integrazione di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.

54/2020, si forniscono le seguenti indicazioni per mercati - fiere – posteggi isolati - commercio iti-
nerante, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di

COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Vista la peculiarità dell’attività di Commercio su aree pubbliche, il presente protocollo di si-
curezza prevede misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legisla-
tore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020) e le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamenta-
zione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori

sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità
interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Il presente protocollo si applica anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell’usato,
straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non commercianti su
aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera (ad esempio espositori,
volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al rispetto del presente protocollo.
2. La formazione e l’informazione del personale.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve provvedere a formare ed informare il proprio

personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvan-
ti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la

prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale
giornaliero deve rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
L’impresa di commercio su aree pubbliche deve, altresì, provvedere alla adeguata formazione

sul corretto uso della mascherina e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di forma-
zione a distanza (ad esempio, e-learning).

3. Informazioni di carattere generale.

Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il commerciante su aree pubbliche deve informa-
re tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando

e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi e
coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema Covid-19.
In particolare, il commerciante su aree pubbliche deve:
 avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile
e/o simil-influenzale, o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi
al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);

Il Presidente della Regione

3

 predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc.) da porre
sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle
modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;

 procurarsi materiali informativi utili che possono inoltre essere scaricati da siti istituzio-
nali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), Regioni, etc.).
Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione,
fornitori, vigilanza, etc.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali,

in modo da trasmetterli prima dell’accesso nel mercato o fiera ed evitare, in tal modo, la trasmissio-
ne di materiale cartaceo;

L’impresa deve fornire al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo
conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento all’importanza di:
 mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta;
 rispettare il divieto di assembramento;
 osservare le regole di igiene;
 utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

A tal proposito, il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio perso-
nale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (cfr., materiale OMS, ISS, Mi-
nistero della Salute, etc.), privilegiando modalità di formazione a distanza (ad esempio, FAD, e-
learning).

4. Disposizioni di carattere organizzativo.
È consentita l’apertura dei mercati per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e
misti) nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo di sicurezza.
Per quanto concerne le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione
del banco, l’operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e
comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (cioè, mascherina,
guanti).
Il mercato, anche delle legislazione regionale vigente in materia di commercio, deve essere
organizzato in due aree ben distinte:
 settore alimentare;
 settore non alimentare.

Qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commi-
stione tra banchi alimentari e non alimentari.

Per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, per
un periodo provvisorio di durata fino al 30 luglio 2020 è vietato il consumo sul posto, fatto salvo il

rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nell’Allegato 2) alla presente Ordinanza. La Re-
gione Abruzzo si riserva di modificare tale data, anticipando o posticipando la scadenza indicata a

seconda delle circostanze che lo consentano.
I mercati già riaperti ai sensi della O.P.G.R. n. 54/2020 devono:

Il Presidente della Regione

4

 osservare e far osservare le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di sicurezza;
 prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica

che indichi il comportamento da tenere all’interno della suddetta area per garantire la di-
stanza sociale e l’uso obbligatorio di DPI (mascherina);

Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto alcun

decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato stori-
camente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure anticovid, è fattibile un am-
pliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo.

In alternativa, il Comune, d’intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può pre-
vedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio

o una suddivisione del mercato in più giornate;
Nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020 partecipano al mercato i commercianti ambulanti
assegnatari del posteggio.
Nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020, le Amministrazioni si assicurano che i partecipanti

alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza duran-
te il mercato o la fiera.

È demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale
data l’operazione della spunta.
I Comuni, dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura

dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla assegna-
zione provvisoria fino al 30 luglio 2020, dei posteggi liberi e non occupati in base alla graduatoria

degli spuntisti. Successivamente vengono osservate le disposizioni di cui al punto precedente ove
ritenuto opportuno.

Il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anticontagio per i lavoratori dipendenti. Pos-
sono svolgere l’attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel

rispetto delle regole indicate dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale, ovvero de-
vono essere previste misure che permettano tale criterio;

È vietata qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di al-
meno un metro, l’utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi; non sono previsti

contingentamenti numerici nell’entrare nell’area mercatale, ma il rispetto di tutte le regole e dispo-
sizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del Covid-19.

Durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un

metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, come sopra indicato, deve es-
sere indicata l’entrata e l’uscita al banco di mercato e deve essere effettuata la segnatura a terra degli

spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l’utenza e tra l’utenza. Ogni commercian-
te ambulante può servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza

di sicurezza.
Nell’area di mercato o fuori dell’area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il

cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell’area di mer-
cato sia per attendere il turno per essere servito.

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanita-
rie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo di sicurezza, il

Il Presidente della Regione

5

Comune competente per territorio può disporre l’allontanamento dal mercato di uno o più operatori
e disporne la sospensione dell’autorizzazione.

Nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, il Comune può sospendere il merca-
to per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

I clienti devono:
 permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l’acquisto della merce e

devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembra-
menti;

 fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavag-
gio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ri-
cetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il

contatto diretto con la merce ed il cliente.
L’operatore su aree pubbliche prima dell’accesso al luogo di lavoro si deve sottoporre anche
autonomamente al controllo della temperatura corporea e si automunisce di autocertificazione che

deve presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Se tale temperatura risul-
terà superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso. Le persone in tale condizione sono momenta-
neamente isolate, ci si deve accertare che indossino la mascherina protettiva e si deve seguire la

procedura prevista dalle disposizioni di legge;
L’amministrazione comunale ha la facoltà attraverso la Polizia Municipale (o individuando un
responsabile – definito covid manager - , opportunamente formato ) di controllare coloro che sono
privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso
d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento. La Polizia municipale e o il responsabile
coordina sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai

fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui al pre-
sente protocollo di sicurezza, nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai

Comuni.
Ogni operatore commerciale deve posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri

banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al temine delle operazioni i rifiuti devo-
no essere smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune.

Gli spostamenti dei commercianti all’interno dell’area mercatale devono essere limitati al mi-
nimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo.

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare
contatti diretti.

I Comuni possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di pre-
venzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazio-
ne istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle mi-
sure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Il mercato deve essere attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso;
Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale, anche se all’aria aperta, è obbligatorio
utilizzare guanti e mascherine protettive o altre forme idonee di prevenzione;

Il Presidente della Regione

6
5. Disposizioni di carattere specifico.
Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati
in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati
È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i clienti/consumatori:
 la misura del distanziamento, attraverso, se fattibile, ampliamenti delle fasce orarie ed
una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita;
 la fornitura di adeguata informazione delle misure di cui all’Allegato 4 al D.P.C.M. del 26
aprile 2020 ed, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
 la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione
dell'orario di apertura;
 la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 l’avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.
Inoltre:
 per quanto concerne la misura del distanziamento, consentire, per locali fino a 40 metri
quadrati, l’accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 per quanto concerne l’uso di dispositivi di protezione, pretendere l’uso della mascherina
da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai
consumatori sia consentito servirsi da soli;

 garantire l’applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di
cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
6. Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e
Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente
nell'orario di svolgimento dell'attività.
Siccome la Circolare del Ministero dell’Interno 12 marzo 2014, n. 3794, recante “Indicazioni
tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con
presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” prevede che, per consentire l’intervento dei
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività
considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che
le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di vie di transito interne tali da
garantire l’esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli
dei Vigili del fuoco, è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i
consumatori:

Il Presidente della Regione

7

 sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti

delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differen-
ziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

 per quanto concerne la regolamentazione degli accessi all’area di mercato in funzione
degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando
l’area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all’interno
di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa
pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
 un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo,
ove possibile, un intervento sull’area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero

operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimita-
zione dei passaggi , a cura degli operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di conte-
nimento;

 la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si
svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si
creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
 sia garantita la pulizia e l’igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
 sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 sia dato avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di sicurezza.

7. I servizi a domicilio.

I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monou-
so) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani.

La consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i traspor-
tatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull’uscio;

Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in

contante o POS portatile, l’operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al ter-
mine dell’operazione.

Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto

ed il contante deve essere lasciato sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta veri-
ficato il pagamento, deve lasciare il cibo e l’eventuale resto, per, poi, allontanarsi prima che il clien-
te apra la porta.

8. Vendita per asporto.

All’atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (masche-
rina protettiva e guanti monouso).

Il Presidente della Regione

8

Inoltre, devono essere assicurate modalità tali da escludere o limitare il contatto con i clienti
che non possono entrare nell’esercizio, la consegna sarà eseguita sull’uscio del locale;
Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine
dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti ed il
contante deve essere lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione
dall’esercente, l’operatore, una volta verificato il pagamento, procede alla consegna del cibo e
dell’eventuale resto in una contenitore a parte.
9. HACCP.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere

modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, gli operatori del setto-
re devono procedere al riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852,

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di
controllo HACCP”;

Deve essere presta una particolare attenzione all’informazione ed alla formazione dei dipen-
denti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 6 al D.P.C.M. 26
aprile 2020.
10. Mercati dei produttori agricoli, mercati hobbisti e artigianali e fiere.
Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ai Mercati dei
produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e alle Fiere
11. Posteggi isolati o “fuori mercato” e commercio itinerante.

È consentita l’attività di commercio su are pubbliche per tutti i settori merceologici: alimenta-
ri, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo solo se com-
patibili con lo svolgimento della predetta attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispet-
tare le disposizioni regionali vigenti in materia di commercio.

Le condizioni in ogni caso a cui i commercianti itineranti e su posteggio isolato devono atte-
nersi sono:

 garantire l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e, in
particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi

materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l’adeguata di-
stanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;

Il Presidente della Regione

9

 quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte dei
consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia
consentito servirsi da soli.
Inoltre:
 è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine.
L’organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell’infrazione o
reato;

 il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e pres-
so la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad

uso del commerciante e del cliente;

 durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono sta-
re ad una distanza di almeno 1 metro;

 ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria
postazione di lavoro;

 sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contan-
te o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termi-
ne dell’operazione.

12. Disposizioni tecniche.

Le attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itine-
rante) devono sottostare alle seguenti disposizioni tecniche:

 distanza sociale: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti” che hanno
la misura minima di 1,20 metri x 1,50 metri. In questo senso la distanza sociale non può
quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L’operatore commerciale avrà
dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento
di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza;
 contingentamento: poiché il contingentamento di una intera area mercatale, risulta per la
maggior parte dei casi impraticabile. Come è impraticabile contingentare il passaggio in una
strada pedonale in cui l’utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio),

così può essere intesa la logica che non vieti il passaggio nell’area mercatale ma venga con-
tingentata la permanenza sul al banco di mercato, attraverso l’apposizione, a cura degli ope-
ratori, di paletti mobili a catenella che garantiscano l’entrata in un punto e l’uscita nell’altro,

inquadrando lo spazio dell’azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione
massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1
dall’altro, considerando che tale attività si svolge all’aria aperta;
 apposizione cartelli: all’utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio
generali, riportate anche all’Allegato 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. L’ambulante deve

esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, re-
datto da parte della Regione Abruzzo in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da

creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l’utenza dei vari mercati;

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 separazione banchi: non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree
tali da permettere il distanziamento; questo implica l’esigenza di isolare i banchi sul posto,

trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all’aria aperta; utile l’obbligo di estendere (attra-
verso l’apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in mo-
do tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in

alternativa : composizione del banco al contrario, in modo tale che la “conca” della disposi-
zione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa ma-
niera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano

corridoi tra un banco e l’altro di 60 cm);
 controllo: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra
cui quella dei carabinieri in pensione ) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il
mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da
tali figure che perlustrano l’area in continuazione.

 misura trasversale ulteriore: alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assesta-
mento post emergenza nei mercati e nelle fiere, è vietata la vendita della merceologia usata o

in alternativa l’amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite – isolate
dal resto del mercato.

13. Le attività di pulizia e disinfezione.
Alla fine del giorno di mercato e/o di fiera, l’operatore commerciale deve provvedere a pulire
ed igienizzare, nonché alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
Nello specifico, si devono compiere le seguenti attività:
 la riapertura dell’attività: effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di
pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura,

dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobi-
le nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere

opportuna comunque in ogni parte del territorio
 la pulizia giornaliera dell’ambiente di lavoro e l’attrezzatura: procedere due volte al

giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una solu-
zione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v;

 la sanificazione giornaliera delle superfici toccate più frequentemente: procedere
giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata
come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1%
di cloro attivo;
 la sanificazione periodica dell’ambiente di lavoro e dell’attrezzatura: effettuare una

sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di fre-
quente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto

commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità
e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;

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 la sanificazione in caso di presenza di casi sospetti di contagio: Nel caso in cui vi sia
stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa
struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della
Circ. Min. Salute n. 5443/2020 (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno ri-
volgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:
 prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i

dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichet-
te);

 non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammo-
niaca con altri prodotti;

 pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
prodotti disinfettanti;
 pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).
14. Le precauzioni comportamentali personali.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in
primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia

delle mani e igiene respiratoria. L’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le per-
sone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le

più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Si ricorda che:

 il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri com-
mercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di

evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
 l’igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato.
Devono essere seguite le seguenti procedure:

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secon-
di (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60%

di alcol);
 il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
a disposizione dei clienti.

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15. I dispositivi di protezione individuale (DPI).
È raccomandata l’adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
 per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si pre-
sentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate),

salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l’utilizzo obbli-
gatorio;

 per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza inter-
personale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è neces-
sario l’uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sani-
tarie.

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del vi-
rus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall’Autorità

sanitaria.

16. La gestione di una persona sintomatica.
Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione

respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o af-
finché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protetti-
va e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i nu-
meri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Abruzzo o dal Ministero della Salute.

L’impresa, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per
la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in

azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiede-
re agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.