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Pubblicato: 03 Ottobre 2018
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Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 51/2004, come di recente modificato, dispone che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati, nelle forme prescritte, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. In tale ipotesi quindi le cause di ineleggibilità relative alla elezione del Consiglio regionale dell’Abruzzo devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018 (45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale), con particolare riferimento alla posizione dei Sindaci.