TAR LAZIO

Con Ordinanza cautelare n. 1904/2019 del 27.03.2019 la sezione Terza Ter del TAR Lazio, ha sospeso il provvedimento con il quale il MISE aveva escluso l’emittente locale Abruzzo TV dai contributi per l’emittenza televisiva.

L’emittente in questione si era vista estromessa dalla graduatoria delle TV destinatarie dei contributi poiché il Ministero aveva ritenuto di non dover considerare ai fini del numero minimo di dipendenti previsto dal DPR 146/17 uno dei giornalisti per il sol fatto di essere anche socio ed amministratore della società. Non solo, nonostante il DPR 146/17 faccia esplicito ed esclusivo riferimento, ai fini della percezione del contributo, al numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda, secondo il Ministero alcune assunzioni effettuate dalla società sarebbero state fittizie poiché troppo brevi.

Il TAR Lazio è stato di contrario avviso ed ha ritenuto che “il ricorso si presenta assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris”.

Due i profili attenzionati nell’ordinanza e che ora il Ministero ha l’obbligo di riesaminare. Si tratta della “omessa valutazione delle vicende che nel corso del 2017 hanno interessato l’organo di amministrazione della società ricorrente” e della “assenza, nelle previsioni disciplinanti la specifica procedura in esame, di riferimenti al requisito dell’“impiego strutturale” di dipendenti e giornalisti”. Secondo il TAR, infatti, occorre “tener conto ex art. 4, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 146/17 anche dei dipendenti assunti a tempo determinato”.

La pronuncia lascia ben pochi margini al Ministero cui non resta che prendere atto di quanto statuito dal TAR riammettendo la società Abruzzo TV nella graduatoria delle emittenti televisive destinatarie dei finanziamenti pubblici.

Contrariamente si aprirebbe un nuovo scenario di contenziosi che andrebbero ad infoltire i già numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR Lazio a causa di scelte del tutto opinabili da parte del Ministero e dello stesso legislatore, prima tra tutte quelle di demandare ai dati di ascolto rilevati da Auditel una buona parte dei punteggi a prescindere dal numero degli abitanti delle regioni interessate, facendo retroagire la previsione ad anni (2015-2016) nei quali non vi era alcun obbligo di aderire ad Auditel, così avvantaggiando soltanto chi per sua fortuna poteva disporre di tali dati ed avallando o dando corso ad un palese conflitto di interessi tenuto conto che molte delle emittenti beneficiarie di contributi assegnati proprio in virtù della rilevazione auditel, risultano direttamente o indirettamente presenti nella compagine societaria di Auditel srl e addirittura rappresentate negli organi di amministrazione.

Non solo, il TAR dovrà anche pronunziarsi sulla illogicità di una scelta volta a destinare il 95% dei fondi disponibili alle prime 100 emittenti collocate in graduatoria destinando a tutte le altre soltanto il 5%, così come a quella di concedere una maggiorazione del 15% alle emittenti ubicate nelle regioni del cd. “obiettivo convergenza” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Al TAR Lazio è infine demandata la valutazione sulla costituzionalità decreto cd. mille proroghe col quale, in pendenza dei ricorsi ed a graduatoria approvata, il Governo prima ed il Parlamento poi, hanno cercato di dare copertura normativa al DPR 146/2017, con conseguenti possibili effetti di esautoramento/esaurimento del potere giurisdizionale che il TAR è demandato ad esercitare.

Avv. Massimo Romano

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza