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COMUNE DI MONTESILVANO

COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA DEL SINDACO DE MARTINIS: VIETATE LE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE

Ulteriori restrizioni da parte dell’amministrazione comunale di Montesilvano, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19. Con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 il sindaco Ottavio De Martinis ha ordina:

  1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;

  2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente

  3. necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;

  4. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti

  5. motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano

  6. l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli

  7. esercizi commerciali;

  8. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle

  9. attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il

  10. rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore

  11. 07:00 e le ore 21:00;

  12. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone,

  13. devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.

  14. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli

  15. avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con

  16. appositi DPI.

  17. la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni

  18. di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a

  19. metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e

  20. prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è

  21. svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri

  22. residenza, domicilio o dimora;

  23. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve

  24. essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

Montesilvano, 19 marzo 2020