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Pubblicato: 21 Marzo 2020
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COMUNE DI MONTESILVANO
COMUNICATO STAMPA
ORDINANZA DEL SINDACO DE MARTINIS: VIETATE LE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
Ulteriori restrizioni da parte dell’amministrazione comunale di Montesilvano, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19. Con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020 il sindaco Ottavio De Martinis ha ordina:
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nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
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è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente
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necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
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in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti
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motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano
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l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli
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esercizi commerciali;
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a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle
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attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il
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rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore
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07:00 e le ore 21:00;
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i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone,
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devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate.
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All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli
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avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con
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appositi DPI.
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la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni
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di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti: 1) a una distanza non superiore a
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metri 1000 metri dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e
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prodotti non presenti negli esercizi più prossimi; 2) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è
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svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e propri
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residenza, domicilio o dimora;
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la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve
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essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.
Montesilvano, 19 marzo 2020