palazzo chigi 241112 rep 07

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni , dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'ar­ ticolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori dispo­ sizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte­ nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Uffi­ ciale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposi­ zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni­ mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020;·

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n . 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rccantè "Ulteriori disposi­ zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni­ mento e gestione dell'emergenza epidemiol_ogica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio na­ zionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposi­ zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteni­ mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio na­ zionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero ter­ ritorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra­ sporti 28 marzo 2020, pùbblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, fer­ roviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge

n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza interna­ zionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insor­ genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'e­ pidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l 'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attua­ zione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dci ministri 11 marzo 2020, il Presi­ dente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in rela­ zione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Com itato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasp011i, dell'uni­ versità e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione , per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Confe­ renza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

DECRETA:

ART. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasp011i ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 .
2. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati . Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.