di primio umberto 120613 rep 01

Comune di Chieti

"Prot. n. 29760 Chieti, 30 aprile 2020"
ORDINANZA SINDACALE N. 289
Oggetto: Misure per ilcontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ulteriori provvedimenti validi fino al 17 maggio 2020.
IL SINDACO
Considerato:
• che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
"• che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;"
"• che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del'! !marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;"
Evidenziato:
"• che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;"
• che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
"• che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo, per quanto inizi a far registrare una diminuzione dei contagi, continua a veder crescere ilnumero dei decessi;"
• che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;
"Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante ""Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza"
"epidemiologica da COVID-19"";"
"Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante ""Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,"
"n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"";"
"Visto il DPCM del 25.02.2020, recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,"
"n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"";"
"Visto il DPCM del 01.03.2020, recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,"
"n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"";"
"Visto il DPCM del 04.03.2020, recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,"
"n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"";"
"Visto ilDPCM del 08.03.2020 recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n."
"6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"""
Visto il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del
DPCM 08.03.2020;
"Visto il DPCM del 11.03.2020 ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,"
"recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"";"
"Vista l'Ordinanza 12.03.2020 del Ministro della Salute ""Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e"
"gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"";"
"Visto il DPCM del 22.03 .2020 ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,"
"recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"";"
"Visto il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante ""Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da"
"COVID-19"";"
"Visto ilDPCM del 01.04.2020 recante ""Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante"
"misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio"
"nazionale"";"
"Visto il DPCM del 10.04.2020 recante ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n."
"19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero"
"territorio nazionale"";"
"Visto il DPCM del 26.04.2020 ""Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,"
"recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"";"
"Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante ""Ulteriori"
"misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;"
"Viste le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del"
"07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del"
30.04.2020;
"Visto l'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, ""Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica"
"da COVID-19"";"
"Visto ilD.Lgs. 18.08.2000, n. 267;"
"Visto l'art. 32, L. 833/1978 ""Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"";"
"Vista la propria Ordinanza n. 286 del 14.04.2020 ""Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza"
"epidemiologica da COVID-19. Ulteriori Provvedimenti"";"
"per le motivazioni di cui in narrativa,"
DISPONE
"La riapertura del Cimitero comunale di S. Anna per le visite ai defunti, secondo il seguente orario 8:00-18:00"
"con l'accesso dei soli pedoni, escludendo l'ingresso mediante veicoli. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro."
"La riapertura della Villa Comunale, con esclusione dell'area giochi, secondo il seguente orario 8:00-20:00."
Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro.
La  riapertura   del  Centro  Raccolta  di Via  Aterno. L'accesso nei locali sarà consentito ad un solo utente per
volta. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro.
CONFERMA
La chiusura dei sotto elencati mercati cittadini:
a. mercato del martedì - Piazza Garibaldi;
b. mercato del mercoledì - Via Amiterno e vie limitrofe;
c. mercato del venerdì - e.so Marrucino e Via Della Liberazione;
d. mercato del sabato - Via Ortona (relativamente ai prodotti non alimentari);
"La possibilità di svolgimento, per la sola vendita diretta dei generi alimentari, dei seguenti mercati cittadini:"
a. mercato agricolo di Via Ortona;
b. mercato agricolo di Vico Monaco La Valletta;
c. mercato agricolo di Piazza Malta.
la chiusura delle seguenti aree giochi:
a. Aree giochi villa comunale;
b. Area giochi attrezzata località San Martino;
c. Area giochi attrezzata località Tricalle;
d. Area giochi attrezzata località Madonna del Freddo;
e. Area giochi attrezzata via Pescasseroli;
f. Area giochi attrezzata Villaggio Celdit;
g. Area giochi attrezzata Via Saline;
h. Area giochi attrezzata Via Amiterno;
1. Area giochi attrezzata Via Fulgenzio La Valle;
j. Area giochi attrezzata Villaggio Maranca;
k. Area giochi attrezzata Via Molino.
Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 4 maggio al 17 maggio 2020.
INFORMA
"• Che la Polizia Municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento."
"• Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00."
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;
Ditrasmettere ilpresente provvedimento:
• al Prefetto della Provincia di Chieti;
• al Presidente della Giunta Regionale;
• alla Questura di Chieti;
• al Comando Provinciale dei Carabinieri;
• al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
• al Comando di Polizia Municipale;
• a tutti i Settori e Staff del Comune di Chieti;
• alla Teateservizi S.r.l.;
• alla società Formula Ambiente;
"Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso"
"al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica."