Cronaca

funghi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 57 del 06 maggio 2020

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e
tartufi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle
attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente
essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera
consistente le esigenze di mobilità della popolazione;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con
cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi
regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel
distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in
essere;
PRESO ATTO delle consistenti criticità sul territorio regionale dovute alla presenza di fauna selvatica,
soprattutto cinghiali, che se non immediatamente affrontate rischiano di provocare ingenti ed
irreversibili danni sia economici, in massima parte alle colture ed alle attività produttive primarie,
nonché all’incolumità delle persone, criticità particolarmente amplificate nell’attuale contingenza
dovuta all’emergenza COVID-19 caratterizzata da una netta diminuzione della circolazione stradale e
dal decremento di spostamenti di persone sul territorio;
RITENUTO che le attività all’aria aperta quali caccia di selezione, raccolta di funghi, tartufi e prodotti
secondari del bosco e del pascolo in genere, sono connotate dai requisiti di non determinare
conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da COVID-19;
RAVVISATO CHE tali attività possono essere esperite anche fuori dai comuni di residenza, ma
comunque all’interno della provincia di residenza, purché espletate rispettando le norme di sicurezza
relative al contenimento del contagio da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 36 del 14 aprile 2020, come interpretata dalla n. 37
del 15 aprile 2020, con la quale il Presidente della Regione autorizza le attività di manutenzione di aree

pubbliche e private, compresi orti, vigneti, ortofrutticole in genere, dettate da esigenze di sostentamento
familiare da parte di agricoltori non professionali;
CONSIDERATO che anche la raccolta di funghi, tartufi e prodotti secondari del bosco e del pascolo in
genere (erbe e frutti spontanei) è nella quasi totalità dei casi svolta a livello amatoriale con destinazione
dei prodotti, ricavati dalle attività, all’autoconsumo familiare;
RITENUTO opportuno prevedere che lo spostamento per motivi correlati allo svolgimento in forma
amatoriale dell’attività di raccolta dei suddetti prodotti del bosco possa essere consentito solo nel
rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque
alle seguenti condizioni:
a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività;
b. consentendo lo spostamento solo in ambito provinciale e limitatamente ad una sola volta al
giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
c. consentendo l’attività di raccolta dei funghi e dei tartufi ai possessori di tesserino in regola con i
pagamenti per l’annualità in corso e nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento, di seguito richiamata;
VISTI:
- la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
- il comma 5 dell’articolo 11-quaterdecies del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)
convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248;
- la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell’attività venatoria, la
protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 4 marzo 2020 recante “Caccia di selezione anno
2020 - art. 11 - quaterdecies, comma 5 del Decreto legge 203 del 30 settembre 2005, convertito
con Legge 248/2005. Disposizioni e approvazione disciplinare tipo”;
VISTE:
- la L.R. 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo);
- la L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei spontanei in Abruzzo);
- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo);
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste,
dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo);
ATTESO che i calendari venatori approvati dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 18 della L.157/92
e dell’art. 43 della L.R. 10/04, prevedono il prelievo della coturnice (Alectoris graeca) nei soli distretti
di gestione, sulla base di Piani di prelievo sostenibili che abbiano ottenuto il parere favorevole
dell’ISPRA;
RITENUTO necessario, ai fini della predisposizione dei piani di prelievo della coturnice da parte degli
Ambiti Territoriali di Caccia, effettuare i conteggi primaverili della specie al canto nel mese di maggio e
stima del successo riproduttivo in estate con l’ausilio dei cani da ferma così come previsto nel piano di
gestione nazionale della specie;
VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. che è consentita la caccia di selezione, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 120 del 4 marzo 2020, purché espletata al massimo una volta al giorno con rientro nella
propria abitazione e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da
COVID-19. È consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale;
2. che è consentita l’attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nel rispetto delle
prescrizioni in materia di protezione della flora e delle richiamate misure di comportamento
finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:
a. garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi
dell’attività;
b. lo spostamento è consentito solo in ambito provinciale e limitatamente ad una sola volta al
giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;
c. l’attività di raccolta dei funghi e dei tartufi è consentita ai possessori di tesserino in regola con i
pagamenti per l’annualità in corso ed avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni
previste dalle norme di riferimento, in particolare la L.R. 34/2006 e la L.R. 66/2012;
3. che è consentito, agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati dai distretti di gestione della specie
coturnice (Alectoris graeca) individuati dalla Regione, effettuare nel mese di maggio i conteggi
primaverili al canto e in estate la stima del successo riproduttivo con l’ausilio dei cani da ferma. I
censimenti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento
del contagio da COVID-19, da cacciatori residenti in Abruzzo abilitati dall’ATC interessato. È
consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale, purché al massimo una volta al
giorno, con rientro nella propria abitazione;
4. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito
istituzionale della Regione;
5. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti
territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Direttrice del Dipartimento
Agricoltura

Il Vicepresidente e Assessore regionale
all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve
naturali, Sistema idrico, Ambiente

Elena Sico


Emanuele Imprudente


Il Presidente della Giunta regionale
Marco Marsilio

abruzzo provincieCoronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 6 maggio. Casi positivi a 3047

(REGFLASH) Pescara, 6 mag. - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3047 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti.

Rispetto a ieri si registra un aumento di 22 casi su un totale di 1400 tamponi analizzati (1.6 per cento). Nella giornata di ieri i positivi erano stati 25 su un totale di 822 tamponi (3 per cento).

285 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (34 in provincia dell'Aquila, 104 in provincia di Chieti, 110 in provincia di Pescara e 37 in provincia di Teramo), 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 3 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1495 (-14 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (67 in provincia dell'Aquila, 477 in provincia di Chieti, 783 in provincia di Pescara e 168 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 341 pazienti deceduti (+6 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano una 54enne di Città Sant'Angelo, un 85enne di Alanno, un 87enne di Ortona e 3 persone di Pescara: una 92enne, una 90enne e un 75enne (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 915 guariti (+34 rispetto a ieri, di cui 232 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 683 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 43803 test, di cui 38587 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 764 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1400 alla Asl di Pescara e 641 alla Asl di Teramo.

I 22 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 0 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 22 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo

Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.