Cronaca

 

vasto ospedale


La Asl ha appena comunicato ufficialmente cinque casi positivi a Vasto. Tre dello stesso nucleo familiare, 

abruzzo provincie
Il Presidente della Regione Abruzzo, ha firmato l'ordinanza numero 18 che stabilisce criteri per gli spostamenti dalle zone rosse.

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 18 del 29.03.2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona
rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;
VISTE le seguenti ordinanze del Ministro della salute:
- 25 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
- 30 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.
1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento
Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica
elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di
ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
RICHIAMATO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i
codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia
nazionale”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure
che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;
RICHIAMATE le proprie ordinanze adottate nell’anno 2020 in occasione dell’emergenza epidemiologica
da COVID 19 come di seguito elencate:
- n. 1 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -
2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica);
- n. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 3 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture
private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 4 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle
Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 5 (Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella
Regione Abruzzo);
- n. 6 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 7 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 9 (Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in -
house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale);
- n. 10 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20);
- n. 11 (Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del
D.L. 9 marzo 2020 n. 14);

- n.12 (Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie)
- n. 13 (Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23
febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n.
152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza
contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani);
- n. 14 (Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 15 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo
2020);
- n. 16 (Emergenza COVID-19 - Ulteriori misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 17 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”);
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi
regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATI:
- la situazione di emergenza sanitaria dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
- il carattere estremamente diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi di decesso
notificati;
CONSIDERATE le istanze delle amministrazioni comunali interessate, anche conseguenti a richieste a loro
pervenute, con le quali sono stati segnalati casi che richiedono l’impiego di personale proveniente dalle
“zone rosse” non diversamente reperibile al di fuori delle stesse;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio di
diffusione, alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020 “Misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni
“zona rossa” sono apportate le seguenti integrazioni:
A. Dopo il punto V. della lettera c) dell’articolo 2 è inserito il seguente punto: “VI. Nei casi non
contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita da un Comune della “zona rossa” è possibile
esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal
Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità
dell’impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 22
marzo 2020, di personale proveniente dalla “zona rossa” e non diversamente reperibile al di fuori
della stessa”.
2. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore del Dipartimento regionale sanità L’assessore regionale alla Salute
Dott. Giuseppe Bucciarelli Dott.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

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