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- Pubblicato: 24 Aprile 2020
Cronaca
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- Pubblicato: 24 Aprile 2020
Coronavirus: Abruzzo, dati aggiornati al 24 aprile. Casi positivi a 2803
(REGFLASH) Pescara, 24 apr. - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2803 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti.
Rispetto a ieri si registra un aumento di 18 casi su un totale di 1732 tamponi analizzati (1 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (23 aprile) i positivi erano stati 52 su un totale di 1234 tamponi analizzati (4.2 per cento).
327 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (42 in provincia dell'Aquila, 102 in provincia di Chieti, 138 in provincia di Pescara e 45 in provincia di Teramo), 28 (-3 rispetto rispetto a ieri) in terapia intensiva (8 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1724 (-23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (120 in provincia dell'Aquila, 453 in provincia di Chieti, 824 in provincia di Pescara e 327 in provincia di Teramo).
Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 286 pazienti deceduti (+6 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 62enne di Cepagatti, un 86enne di Teramo, un 74enne di Penne, un 78enne e una 37enne di Pescara, una 75enne di Arielli (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 438 guariti (+33 rispetto a ieri, di cui 181 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 257 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).
Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 32397 test, di cui 26195 sono risultati negativi.
La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.
Del totale dei casi positivi, 241 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 687 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1244 alla Asl di Pescara e 631 alla Asl di Teramo.
I 18 casi di oggi si riferiscono 0 alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 8 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 10 alla Asl di Pescara e 0 alla Asl di Teramo
Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.
Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità.
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- Pubblicato: 24 Aprile 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 47 del 23 aprile 2020
Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca zona rossa nei Comuni della Val
Fino
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione
Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
Il Presidente della Regione
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.
1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento
Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica
elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di
ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.
4;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i
codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;
Il Presidente della Regione
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento,
le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi
nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile
l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare
l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone “2. Dalla
data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare
le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute,
relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che
possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus
COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;
RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni
Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:
- n. 10 del 18.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa");
- n. 15 del 25.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo
2020);
- n. 17 del 27.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”);
- n. 18 del 29.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del
27.03.2020);
- n. 21 del 2 aprile 2020 (Proroga dell’efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”);
Il Presidente della Regione
- n. 31 del 9 aprile 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi
del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore);
- n. 35 dell’11 aprile 2020 (Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 – Comuni “zona rossa” e modifiche dell’ordinanza n. 31
del 09.04.2020);
- n. 40 del 18.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il Comune di
Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020”;
- n. 45 del 22.04.2020 “Misure per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il
Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale
per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la nota del Presidente della Regione prot. RA/ 0120114/20 del 23 aprile 2020;
VISTA la nota della ASL di Teramo, del 24 aprile 2020, prot. n. 0037064/20 (con allegata relazione
Epidemiologica) nella quale “In base alle rilevazioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione, il quadro
epidemiologico dei territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino
presenta un “andamento epidemiologico che mostra in particolare negli ultimi giorni della corrente
settimana un sensibile decremento dei casi CoVID-19 positivi e la diminuzione, nel complesso, dell’attività di
sorveglianza sanitaria (in particolare per Castiglion Messer Raimondo e Castilenti), nella popolazione del
predetto territorio. Ciò in associazione al numero dei guariti dichiarati nell’ultima settimana in riferimento al
predetto territorio. In Conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi, sotto il profilo igienico sanitario nei
Comuni della Val Fino, le condizioni di zona rossa, proseguiranno le attività di prevenzione territoriale, anche
nei predetti Comuni da parte del dipartimento Prevenzione e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in modo
particolare l’effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria. “
CONSIDERATO “che restano comunque in vigore i provvedimenti di distanziamento sociale e le misure
previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
RITENUTO pertanto, alla luce delle sopravvenute misure urgenti di contrasto all’emergenza epidemiologia
intervenute con il DPCM 10 aprile 2020, si rende necessario adeguare il dispositivo dell’ordinanza regionale
n. 40 del 18.04.2020;
per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,
ORDINA
1. la revoca delle misure restrittive, di cui all’ordinanza n. 40 punto 1, in relazione alle zone rosse dei Comuni
di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino;
2. la presente ordinanza è esecutiva dalle ore 14.00 del 24 aprile 2020 e viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
Il Presidente della Regione
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica
individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il direttore del Dipartimento regionale Sanità L’assessore regionale alla Salute
Dott. Giuseppe Bucciarelli Dott.ssa Nicoletta Verì
Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio