Cronaca

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COMUNICATO STAMPA

La rimodulazione dei servizi TUA nella regione Abruzzo

TUA monitora costantemente i flussi di traffico in questa fase particolarmente critica e aggiorna i servizi in base alle rilevazioni che quotidianamente riceve e analizza.

L’Azienda Unica di Trasporto, infatti, ottemperando a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali, ha imposto a bordo dei propri mezzi delle misure di prevenzione a favore della salute del proprio personale e degli utenti; ha disposto, ad esempio, limiti di carico a bordo degli autobus al fine di garantire il mantenimento del metro di distanza interpersonale.

Con frequenza giornaliera, la direzione aziendale analizza i flussi di traffico e, se ce ne fosse necessità, li rimodula all’occorrenza.

La valutazione si basa prioritariamente nell’esame anche delle particolari esigenze che emergessero per i collegamenti verso tutte le attività legate al mondo sanitario e di tutte le maestranze che operano all’interno di tale ambito.

In generale, il numero delle corse è diminuito per tre principali motivi: sia per le misure di contenimento più stringenti, sia per l’istituzione delle zone rosse che per l’evidenza di uno scarsissimo traffico passeggeri.

Per quanto attiene alle corse scolastiche, TUA, a partire dal giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole (DPCM del 4 marzo) ha sospeso le circa 680 corse scolastiche aggiuntive.

Con il susseguirsi dei vari decreti, è stata ulteriormente rimodulata l’offerta salvaguardando comunque la mobilità dei pendolari lavoratori ed il collegamento con i comuni abruzzesi serviti.

Attualmente TUA, a livello regionale, ha operato una riduzione media del 64% delle percorrenze. Sono stati mantenuti i collegamenti minimi essenziali, per cui nessun comune è rimasto isolato.

I collegamenti ancora in vigore sono nelle fasce orarie di punta, generalmente, per i comuni più piccoli delle aree interne, confinati entro le ore 14.

Pescara il servizio urbano ha frequenze mediamente di una corsa ogni 30 minuti.

Nell’area metropolitana Chieti/Pescara le linee suburbane prevedono circa 7 collegamenti andata/ritorno al giorno.

Lo stesso livello di offerta è assicurato tra i centri di Teramo, L’Aquila e Avezzano.

Nei piccoli comuni del chietino dove TUA effettua il servizio urbano (Altino, Gissi, Ateleta, San Vito), sono stati mantenuti dei collegamenti minimi, con almeno una coppia di corse giornaliera, entro le 14, a servizio delle varie contrade.

I servizi ai margini delle zone rosse sono tutti assicurati, con rimodulazione dei vari capilinea, come ad esempio la linea Pescara-Penne che è stata attestata a Loreto Aprutino.

Le linee dedicate al trasporto delle maestranze che opera nelle principali industrie abruzzesi sono state tutte sospese, tranne quella di collegamento con lo stabilimento L Foundry di Avezzano, ancora attivo. Dal 14 aprile 2020 la Sevel ripartirà ed i collegamenti con la Val di Sangro saranno ripristinati.

Per ciò che attiene la linea commerciale L’Aquila-Roma, il collegamento con la Capitale è assicurato dal lunedì al venerdì da 3 coppie di corse, al servizio dei lavoratori, specie di quelli impegnati in ambito sanitario.

Per quanto attiene il trasporto ferroviario è stata attuata una riduzione del 62 per cento rispetto all’esercizio ordinario, assicurando comunque il più possibile i collegamenti con il principale hub Pescara.

titoli di viaggio si possono acquistare con la app gratuita TUAbruzzo.

Le informazioni e gli avvisi sono pubblicati in tempo reale sul sito www.tuabruzzo.it in cui è stata creata un’apposita sezione per le comunicazioni inerenti l’emergenza coronavirus. E’ inoltre attivo il numero verde gratuito 800 762 622.

Elenco dei principali collegamenti assicurati da TUA in questo periodo:

Linea L’AQUILA-ROMA

L'Aquila-Roma

lunedì/venerdì: 05.30, 10.30, 13.15

sabato: 08.00

domenica: 10.15

Roma-L'Aquila

lunedì/venerdì: 07.30, 15.15, 17.15

sabato: 13.30

domenica: 13.30

Nel file allegato al comunicato stampa sono riportati i principali collegamenti:

  • TERAMO-L’AQUILA
  • AVEZZANO-L’AQUILA
  • TERAMO-GIULIANOVA
  • GIULIANOVA-PESCARA
  • LANCIANO-PESCARA
  • LANCIANO-L’AQUILA

Sulla situazione attuale in ambito dei trasporti regionali è intervenuto il Presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante: “Non è nostra abitudine organizzare caccia alle streghe, ma alcuni dati destano preoccupazione ed allarme. Alla TUA stanno arrivando una “marea” di certificati medici, quantità esorbitante che oltre a creare problemi nonostante la fortissima riduzione dei turni riverbera in danno dei tanti lavoratori che rischiano, per aver rinunciato a “furbizie”, di rimanere in cassa integrazione per un tempo maggiore a quanto stabilito dal programma di turnazione che voleva essere equamente suddiviso”.

Pescara, 03.04.2020

Ufficio stampa e comunicazione

l'aquila palazzo regione giunta 201208 rep 04

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 22 del 3 aprile 2020

Emergenza COVID–19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l’articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo
all’articolo 2 secondo il quale “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal
Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il
quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno 22 marzo 2020
recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale
nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga
fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 come di seguito elencate:
- n. 1 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 2 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del
diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 3 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 4 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
- n. 5 recante “Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza sui tirocini
extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo”;
- n. 6 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 7 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 8 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico”;
- n. 9 recante “Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti
facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale”;
- n. 10 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”, e relativa Circolare
n. 1 Prot. n. RA/80842/20”;
- n. 11 recante “Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità
assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14“;
- n. 12 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie“;
- n. 13 recante “Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti
successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani“;
- n. 14 recante “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico“;
- n. 15 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca
dell’Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020“;
- n. 16 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private “;
- n. 17 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della
“zona rossa “;
- n. 18 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del
25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020“;
- n. 19 recante “Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo “;
- n. 20 recante “Emergenza COVID–19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle
Caritas d’Abruzzo “;
PRESO ATTO che al momento tutti gli studenti in Italia, a causa dell’emergenza causata
dall’epidemia COVID-2019 e della conseguente chiusura delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le università, effettuano la propria attività didattica mediante lezioni on line nelle proprie abitazioni, per cui necessitano di avere a disposizione rifornimenti di articoli di cartoleria a supporto dell’istruzione effettuata con queste nuove modalità;
PRESO ATTO che, sempre in ragione dell’emergenza causata dall’epidemia, anche i
lavoratori che svolgono attività di ufficio, sia come dipendenti che come autonomi, stanno
effettuando le loro attività prevalentemente presso le proprie abitazioni e necessitano di
avere forniture di materiale di ufficio per proseguire nel loro lavoro;
CONSIDERATO quindi che gli articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO
47.62.20, essendo necessari per garantire lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative in questo periodo di emergenza, costituiscono beni essenziali;
VALUTATA LA ESIGENZA di garantire ai cittadini la disponibilità degli articoli di
cartoleria e forniture per ufficio;
SENTITI il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché Soggetto
Attuatore SMEA ed il Referente Sanitario Regionale;

ORDINA

Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:
1. è consentito l’esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari
ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. La vendita al dettaglio degli
stessi articoli può essere, altresì, svolta da parte delle attività commerciali chiuse
esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono;
2. che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
3. l’immediata esecutività della presente Ordinanza per gli adempimenti di legge;
4. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai
Prefetti competenti per territorio.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Soggetto Attuatore SMEA Il Referente Sanitario Regionale
Ing. Silvio Liberatore f.to Dott. Alberto Albani
firmata digitalmente


Il Presidente della Regione
Marco Marsilio

anas logo

ABRUZZO, ANAS: SS80 “DEL GRAN SASSO D’ITALIA” CHIUSURA DELLA GALLERIA FRONDAROLA PER MANUTENZIONE

  • il traffico verrà deviato su viabilità locale.

L’Aquila, 3 aprile 2020

Continuano i lavori di manutenzione da parte di Anas (Società del Gruppo FS Italiane) sulla propria rete in gestione.

Nella giornata di mercoledì 8 aprile dalle ore 8.00 alle 18.00, la strada statale SS80 “Del Gran Sasso d’Italia” sarà chiusa tra i chilometri 66,800 e il 69, per lavori manutentivi e verifiche tecniche della Galleria Frondarola.

La chiusura si rende necessaria ai fini della sicurezza del personale coinvolto e per l’utenza in transito sulla statale.

Il traffico verrà deviato su viabilità locale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148