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- Pubblicato: 22 Marzo 2020
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. Il, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"; VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I l marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'Il marzo 2020; CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;
RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:
Art. I (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) I. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-I9, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2 (Disposizioni finali) I. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 22 marzo 2020
IL MINISTRO DELLA SALUTE Roberto Speranza IL MINISTRO DELL'INTERNO Luciana Lamorgese